Interpello ambientale 05.06.2026
Oggetto: Interpello ambientale ex art. 3-septies del d.lgs. 152/2006 in materia di valutazione di incidenza e di attività che si svolgono nei siti della rete Natura 2000.
Con nota prot. n.167098 del 16/03/2026 è pervenuto a questo Ministero l’interpello ambientale ex articolo 3-septies del d.lgs. 152/2006, predisposto da codesta Direzione Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso, riguardante la valutazione di incidenza ambientale di cui dall’articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”), disposizione trasposta nell’ordinamento interno con l’articolo 5 del D.P.R. 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
L’interpello si riferisce, in particolare, all’applicazione della valutazione di incidenza ambientale all’ambito delle “attività” e si sviluppa nei cinque seguenti quesiti:
1) che cosa si intende per attività e in quali termini giuridici viene circoscritta la sua definizione in rapporto alla procedura di VINCA;
2) se la procedura di VINCA si rende necessaria per le attività che non rientrano nei regimi amministrativi finalizzati al rilascio di un titolo di approvazione/autorizzazione;
3) se per le attività corrispondenti alla mera fruizione del territorio (senza quindi comportare installazioni di manufatti/opere o alterazioni del suolo/vegetazione) è sufficiente il rispetto delle misure di conservazione sito-specifiche approvate dall’Amministrazione competente;
4) se coerentemente al principio di non duplicazione delle valutazioni ambientali, non si rende necessario attivare la procedura di VINCA per le attività che andranno svolte in corrispondenza di aree che sono state già oggetto di una valutazione ambientale nell’ambito della procedura di VAS, in quanto integrata con la VINCA;
5) se una valutazione tecnica preliminare fondata sull’esame degli obiettivi e delle misure di conservazione definiti rispetto alle informazioni dello Standard Data Form e dei report di monitoraggio di cui all’articolo 12 della “Direttiva Uccelli” e all’articolo 17 della “Direttiva Habitat”, possa individuare, all’interno dei siti della rete natura 2000, ambiti per i quali non si rende necessaria la procedura di VINCA, non presentando caratteristiche intrinseche proprie per la conservazione soddisfacente di habitat e specie.
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