Summit della Terra Rio de Janeiro 1992
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L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o provi o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
Oggetto: Interpello ambientale ex art. 3-septies del d.lgs. 152/2006 in materia di valutazione di incidenza e di attività che si svolgono nei siti della rete Natura 2000.
Con nota prot. n.167098 del 16/03/2026 è pervenuto a questo Ministero l’interpello ambientale ex articolo 3-septies del d.lgs. 152/2006, predisposto da codesta Direzione Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso, riguardante la valutazione di incidenza ambientale di cui dall’articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”), disposizione trasposta nell’ordinamento interno con l’articolo 5 del D.P.R. 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
L’interpello si riferisce, in particolare, all’applicazione della valutazione di incidenza ambientale all’ambito delle “attività” e si sviluppa nei cinque seguenti quesiti:
1) che cosa si intende per attività e in quali termini giuridici viene circoscritta la sua definizione in rapporto alla procedura di VINCA;
2) se la procedura di VINCA si rende necessaria per le attività che non rientrano nei regimi amministrativi finalizzati al rilascio di un titolo di approvazione/autorizzazione;
3) se per le attività corrispondenti alla mera fruizione del territorio (senza quindi comportare installazioni di manufatti/opere o alterazioni del suolo/vegetazione) è sufficiente il rispetto delle misure di conservazione sito-specifiche approvate dall’Amministrazione competente;
4) se coerentemente al principio di non duplicazione delle valutazioni ambientali, non si rende necessario attivare la procedura di VINCA per le attività che andranno svolte in corrispondenza di aree che sono state già oggetto di una valutazione ambientale nell’ambito della procedura di VAS, in quanto integrata con la VINCA;
5) se una valutazione tecnica preliminare fondata sull’esame degli obiettivi e delle misure di conservazione definiti rispetto alle informazioni dello Standard Data Form e dei report di monitoraggio di cui all’articolo 12 della “Direttiva Uccelli” e all’articolo 17 della “Direttiva Habitat”, possa individuare, all’interno dei siti della rete natura 2000, ambiti per i quali non si rende necessaria la procedura di VINCA, non presentando caratteristiche intrinseche proprie per la conservazione soddisfacente di habitat e specie.
...segue in allegato
Fonte: MASE
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