Circolare MASE n. 52734 del 10 marzo 2026

Circolare MASE n. 52734 del 10 marzo 2026 / Indicazioni rifiuti delle navi e impianti portuali
ID 25925 | 03.04.2026 / In allegato
Circolare MASE n. 52734 del 10 marzo 2026
Oggetto: Decreto legislativo 8...
ID 26016 | 16.04.2026 / Download comunicazione
Comunicazione RENTRI 15.04.2026 - Istituzione del capitolo di bilancio e modalità di pagamento per le sanzioni ex art. 258, comma 10 del D.lgs. 152/2006
Si informa che, a seguito dell'istituzione di un apposito capitolo di bilancio, sono disponibili le indicazioni operative per il pagamento delle sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 258, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative alla mancata o irregolare iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), nonché alla mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi secondo le tempistiche e le modalità definite dal regolamento.
Le informazioni sono rivolte sia ai soggetti destinatari dei provvedimenti sanzionatori, per l'assolvimento del pagamento, sia agli Enti preposti all'accertamento delle violazioni.
Le somme devono essere versate a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sul Capo/capitolo/articolo 0/2592/40:
"Sanzioni per la mancata o irregolare iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi, irrogate ai sensi dell'articolo 258, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da riassegnare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del comma 12 del medesimo articolo".
Per il pagamento devono essere utilizzate le seguenti coordinate:
- codice IBAN: IT85Y0100003245BE00000004IS;
- intestazione: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Nella causale del versamento deve essere indicata la seguente dicitura: "Sanzione per la violazione di cui all'articolo 258, comma 10 del D.lgs. n. 152 del 2006, di cui al provvedimento n. ____".
Gli Enti preposti all’accertamento della violazione sono invitati a riportare le suddette informazioni nei provvedimenti sanzionatori emessi ai sensi della citata disposizione.
________
Articolo 258, comma 10
10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.
Fonte: RENTRI
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