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ID 25076 | 16.12.2025 / In allegato Note complete
La Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta Direttiva "Habitat", e la Direttiva Uccelli costituiscono il cuore della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità e sono la base legale su cui si fonda Natura 2000.
Scopo della Direttiva Habitat è "salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato" (art 2).
Per il raggiungimento di questo obiettivo la Direttiva stabilisce misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati.
- la rete ecologica Natura 2000, costituita da siti mirati alla conservazione di habitat e specie elencati rispettivamente negli allegati I e II, e
- il regime di tutela delle specie elencate negli allegati IV e V.
La Direttiva stabilisce norme per la gestione dei siti Natura 2000 e la valutazione d'incidenza (art 6), il finanziamento (art 8), il monitoraggio e l'elaborazione di rapporti nazionali sull'attuazione delle disposizioni della Direttiva (articoli 11 e 17), e il rilascio di eventuali deroghe (art. 16). Riconosce inoltre l'importanza degli elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione ecologica per la flora e la fauna selvatiche (art. 10).
Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357.
- habitat naturali e
- specie di fauna e flora selvatiche.
Istituisce la rete "Natura 2000", la più grande rete ecologica al mondo che comprende le zone speciali di conservazione designate dai paesi dell'UE ai sensi di questa direttiva ed anche le zone di protezione speciale classificate ai sensi della Direttiva Uccelli (Direttiva 2009/147/CE).
Tutela dei siti (rete Natura 2000)
Gli allegati I e II della direttiva elencano i tipi di habitat e specie delle zone speciali di conservazione la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Alcuni di questi sono definiti habitat o specie "prioritari" a rischio di estinzione e per i quali esistono norme specifiche.
L'allegato III elenca i criteri per la selezione dei siti idonei all'identificazione come siti di importanza comunitaria e alla designazione come aree speciali di conservazione.
Il processo di designazione si svolge in 3 fasi:
Fase 1. Utilizzando i criteri riportati negli allegati, ogni paese dell'UE stila un elenco dei siti che ospitano habitat naturali, nonché fauna e flora selvatiche.
Fase 2. Sulla base degli elenchi nazionali e in accordo con i paesi dell'UE, la Commissione europea adotta quindi un elenco di siti di importanza comunitaria per ciascuna delle 9 regioni biogeografiche dell'UE:
- la regione alpina;
- la regione atlantica;
- la regione del Mar Nero;
- la regione boreale;
- la regione continentale;
- la regione macaronesica;
- la regione mediterranea;
- la regione pannonica;
- la regione steppica.
Fase 3. Entro 6 anni dalla selezione di un sito di importanza comunitaria, il paese dell'UE interessato deve designarlo come zona speciale di conservazione.
Procedura di consultazione
Qualora la Commissione ritenga che un sito che ospita un tipo di habitat naturale o una specie prioritari sia stato omesso da un elenco nazionale, può avviare una procedura di consultazione tra la Commissione e il paese in questione. Se l'esito è insoddisfacente, la Commissione può presentare al Consiglio una proposta relativa alla selezione del sito come sito di importanza comunitaria.
Obiettivi e misure di conservazione
Una volta designate le aree speciali di conservazione, i paesi dell'UE devono introdurre obiettivi e misure di conservazione adeguati. Devono fare tutto il possibile per:
- garantire la conservazione degli habitat in queste aree;
- evitare il loro deterioramento e qualsiasi disturbo significativo alle specie.
I paesi dell'UE devono inoltre:
- incoraggiare la corretta gestione delle caratteristiche del paesaggio essenziali per la
- migrazione, la dispersione e lo scambio genetico delle specie selvatiche;
- effettuare la sorveglianza sia degli habitat che delle specie.
Protezione delle specie
I paesi dell'UE devono:
- istituire sistemi di rigorosa protezione per le specie animali e vegetali particolarmente minacciate (Allegato IV), vietandone tutte le forme di cattura o uccisione deliberata di esemplari di queste specie in natura;
- disturbo deliberato di queste specie, in particolare durante il periodo di riproduzione, allevamento, letargo e migrazione;
- distruzione deliberata o prelievo di uova dall'ambiente naturale;
- deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o dei luoghi di riposo;
- vietare l'uso di metodi non selettivi di prelievo, cattura o uccisione di determinate specie animali e vegetali (allegato V);
- istituire un sistema di monitoraggio delle catture e delle uccisioni accidentali delle specie animali elencate nell'allegato IV, lettera a);
- riferiscono alla Commissione ogni 6 anni sulle misure adottate. La Commissione pubblica quindi una relazione riassuntiva che copre l'intera UE.
Valutazione di piani/progetti
Qualsiasi piano o progetto che possa avere un impatto significativo su un sito Natura 2000 dovrebbe essere oggetto di un'adeguata valutazione. I paesi dell'UE devono approvare un piano o un progetto solo dopo aver accertato che non avrà un impatto significativo sull'integrità dei siti protetti.
In assenza di altre alternative, alcuni progetti che causeranno un impatto negativo significativo potrebbero comunque essere autorizzati per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (ad esempio, ragioni sociali o economiche). In tal caso, i paesi dell'UE devono introdurre misure compensative per garantire la coerenza complessiva della rete Natura 2000.
La Valutazione di Incidenza (VIncA)
L'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” stabilisce, in quattro paragrafi, il quadro generale per la conservazione e la gestione dei Siti che costituiscono la rete Natura 2000, fornendo tre tipi di disposizioni: propositive, preventive e procedurali.
In generale, l’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE è il riferimento che dispone previsioni in merito al rapporto tra conservazione e attività socio economiche all’interno dei siti della Rete Natura 2000, e riveste un ruolo chiave per la conservazione degli habitat e delle specie ed il raggiungimento degli obiettivi previsti all'interno della rete Natura 2000.
In particolare, i paragrafi 3 e 4 relativi alla Valutazione di Incidenza (VIncA), dispongono misure preventive e procedure progressive volte alla valutazione dei possibili effetti negativi, "incidenze negative significative", determinati da piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un Sito Natura 2000, definendo altresì gli obblighi degli Stati membri in materia di Valutazione di Incidenza e di Misure di Compensazione. Infatti, ai sensi dell’art.6, paragrafo 3, della Direttiva Habitat, la Valutazione di Incidenza rappresenta, al di là degli ambiti connessi o necessari alla gestione del Sito, lo strumento Individuato per conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000.
La necessità di introdurre questa tipologia di valutazione deriva dalle peculiarità della costituzione e definizione della rete Natura 2000, all'interno della quale ogni singolo Sito fornisce un contributo qualitativo e quantitativo in termini di habitat e specie da tutelare a livello europeo, al fine di garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente di tali habitat e specie.
La valutazione di Incidenza è pertanto il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento od attività (P/P/P/I/A) che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.
Per quanto riguarda l'ambito geografico, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 non si limitano ai piani e ai progetti che si verificano esclusivamente all'interno di un sito Natura 2000; essi hanno come obiettivo anche piani e progetti situati al di fuori del sito ma che potrebbero avere un effetto significativo su di esso, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione (cause C-98/03, paragrafo 51, C-418/04, paragrafi 232, 233).
Attraverso l'art. 7 della direttiva Habitat, gli obblighi derivanti dall'art. 6, paragrafi 2, 3, e 4, sono estesi alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla Direttiva 2009/147/UE “Uccelli”.
La Valutazione di Incidenza (VIncA) nella normativa italiana
In ambito nazionale, la Valutazione di Incidenza (VIncA) viene disciplinata dall'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, così come sostituito dall’art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detta valutazione è inoltre integrata nei procedimenti di VIA e VAS. Nei casi di procedure integrate VIA-VIncA, VAS-VIncA, l’esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell’espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all'assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000.
Le indicazioni tecnico-amministrativo-procedurali per l’applicazione della Valutazione di Incidenza sono dettate nelle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019) (19A07968) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019).
Le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" sono state predisposte nell’ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB), e per ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del contenzioso comunitario EU Pilot 6730/14, e costituiscono il documento di indirizzo di carattere interpretativo e dispositivo, specifico per la corretta attuazione nazionale dell'art. 6, paragrafi 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.
L’Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni del 28.11.2019 sulle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" costituisce altresì lo strumento per il successivo adeguamento delle leggi e degli strumenti amministrativi regionali di settore per l'applicazione uniforme della Valutazione di Incidenza su tutto il territorio nazionale.
Le Linee guida, elaborate in stretta collaborazione con la Commissione europea, seppure antecedenti al documento di indirizzo unionale di settore “Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE” C(2021) 6913 final del 28 settembre 2021, risultano del tutto conformi ai nuovi orientamenti eurounitari in materia di Valutazione di Incidenza, con particolare riferimento agli approfondimenti in materia di screening di incidenza e di procedura di deroga ai sensi dell’art. 6, paragrafo 4, della Direttiva Habitat.
La procedura della Valutazione di Incidenza (VIncA)
La Valutazione di Incidenza ha la finalità di valutare gli effetti che un piano/programma/progetto/intervento/attività (P/P/P/I/A) può generare sui siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
Il percorso logico della Valutazione di Incidenza delineato nei documenti di indirizzo comunitario "Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)” e “Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE ” è applicato e sviluppato nelle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA).
La metodologia per l’espletamento della Valutazione di Incidenza rappresenta un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 3 fasi principali:
Livello I: screening - E’ disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3, prima frase. Si tratta del processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti , singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e della determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. In questa fase occorre determinare in primo luogo se il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile che dagli stessi derivi un effetto significativo sul sito/ siti.
Livello II: valutazione appropriata - Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, e riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità nazionali competenti. Essa consiste nell’Individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull'integrità del Sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.
Livello III: possibilità di deroga all’articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condizioni. Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per la realizzazione del progetto, e l’individuazione di idonee misure compensative da adottare.
Solo a seguito di dette verifiche, l’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza potrà dare il proprio accordo alla realizzazione della proposta avendo valutato con ragionevole certezza scientifica che essa non pregiudicherà l'integrità del sito/i Natura 2000 interessati.
Schema esemplificativo della procedura Valutazione di Incidenza in relazione all’articolo 6, paragrafo 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat. (da Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza)
[...]
Guide / Documenti

Interpretation Manual of European Union Habitats

Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE siti Natura 2000

Guida metodologica disposizioni Art. 6, p. 3 e 4 direttiva Habitat 92/43/CEE siti Natura 2000

Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA)
Rete Natura 2000: lo strumento europeo per conservazione della biodiversità
[...] Segue in allegato
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