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ID 25983 | 13.04.2026 / In allegato
Decisione di esecuzione (UE) 2026/803 della Commissione, del 10 aprile 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2584 per quanto riguarda l’aggiornamento delle norme di riferimento e l’aggiunta di nuove norme di riferimento
C/2026/2214
GU L 2026/803 del 13.04.2026
Entrata in vigore: 13.04.2026
I punti 3), 5), 7), 9), 11), 13), 15) e 17) dell’allegato si applicano a decorrere dal 13 ottobre 2027.
_________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 17 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, i componenti di interoperabilità e i sottosistemi che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali contemplati da tali norme o parti di esse di cui alla suddetta direttiva.
(2) Con la decisione di esecuzione C(2023) 1057 la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di redigere e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva (UE) 2016/797.
(3) La Commissione, unitamente al CEN e al Cenelec, ha valutato se le norme redatte o riviste dal CEN e dal Cenelec siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2023) 1057.
(4) Le norme armonizzate redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base della decisione di esecuzione C(2023) 1057, ad eccezione delle norme EN 13261:2024, EN 16584-1:2025, EN 16584-3:2025, EN 16585-2:2025, EN 16586-1:2025 ed EN 16586-2:2025, soddisfano tutti i requisiti cui intendono riferirsi. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(5) Per quanto riguarda la norma EN 13261:2024 la Commissione ha concluso che, in relazione al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione (4), la norma dovrebbe conferire una presunzione di conformità solo all’allegato, punto 4.2.3.5.2.1, punto 2), di tale regolamento, conformemente a quanto indicato nell’allegato ZA della norma. Inoltre, per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, la norma dovrebbe conferire una presunzione di conformità solo all’allegato, punto 4.2.3.6.4, primi due punti, di tale regolamento, conformemente a quanto indicato nello stesso allegato ZA. Il requisito relativo alla tracciabilità degli assi non è contemplato dalla norma. È pertanto opportuno pubblicare con limitazioni i riferimenti di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(6) Per quanto riguarda la norma EN 16584-1:2025 la Commissione ha stabilito che essa non conferisce la presunzione di conformità all’allegato, punto 4.2.1.15, punto 3), del regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione. In relazione allo stesso allegato, punti 5.3.2.8, punto 4), 5.3.2.9, punto 5) e 5.3.2.10, punto 2), la norma dovrebbe conferire una presunzione di conformità solo alla resistenza allo scivolamento. È pertanto opportuno pubblicare con limitazioni i riferimenti di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(7) In relazione alla norma EN 16584-3:2025 la Commissione ha concluso che essa non conferisce la presunzione di conformità all’allegato, punto 4.2.12, punto 1), del regolamento (UE) n. 1300/2014. È pertanto opportuno pubblicare con limitazioni i riferimenti di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(8) Per quanto riguarda la norma EN 16585-2:2025 la Commissione ha concluso che la norma non conferisce una piena presunzione di conformità all’allegato, punto 4.2.2.1.2.1, punto 3), del regolamento (UE) n. 1300/2014, in quanto l’elemento relativo all’unità destinata a essere utilizzata esclusivamente nell’ambito di un sistema di prenotazione dei posti non è contemplato da tale norma. È pertanto opportuno pubblicare con limitazioni i riferimenti di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(9) In relazione alla norma EN 16586-1:2025 la Commissione ha concluso che essa non conferisce la presunzione di conformità all’allegato, punto 4.2.2.1.2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1300/2014, in quanto il contenuto dell’allegato B di tale norma non è sufficiente a tal fine. È pertanto opportuno pubblicare con limitazioni i riferimenti di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(10) Per quanto riguarda la norma EN 16586-2:2025 la Commissione ha concluso che la norma non conferisce la presunzione di conformità all’allegato, punto 4.2.2.12.2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1300/2014, in quanto il punto 5.5 della norma introduce uno scostamento non ammesso da tale regolamento, mentre solo le piattaforme ponte automatiche sono consentite a norma dell’allegato, punto 4.2.2.12.1, punto 2), di tale regolamento. Inoltre la norma non dovrebbe conferire presunzione di conformità allo stesso allegato, punto 4.2.2.12.3, punto 1), in quanto tale punto reca una definizione. È pertanto opportuno pubblicare con limitazioni i riferimenti di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(11) Le norme EN 12663-1:2010+A1:2014, EN 12663-2:2010, EN 13232-2:2003+A1:2011, EN 13232-3:2003+A1:2011, EN 13232-4:2005+A1:2011, EN 13232-5:2005+A1:2011, EN 13232-6:2005+A1:2011, EN 13232-7:2006+A1:2011, EN 13232-8:2007+A1:2011, EN 13232-9:2006+A1:2011, EN 13803-1:2010, EN 13803-2:2006+A1:2009, EN 14067-4:2013+A1:2018, EN 15877-1:2012+A1:2018 e EN 16235:2013 sono diventate obsolete in quanto sono state ritirate dal CEN o dal Cenelec e non dovrebbero più conferire una presunzione di conformità alla direttiva (UE) 2016/797. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione.
(12) Le norme EN 16494:2025, EN 16584-1:2025, EN 16584-3:2025, EN 16585-1:2025, EN 16585-2:2025, EN 16585-3:2025, EN 16586-1:2025 e EN 16586-2:2025 sono state riviste o modificate ed è pertanto necessario ritirare i loro riferimenti dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2584.
(13) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti contemplati dalle norme armonizzate EN 16494:2025, EN 16584-1:2025, EN 16584-3:2025, EN 16585-1:2025, EN 16585-2:2025, EN 16585-3:2025, EN 16586-1:2025 e EN 16586-2:2025, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.
(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2584 della Commissione.
(15) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2584 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
I punti 3), 5), 7), 9), 11), 13), 15) e 17) dell’allegato si applicano a decorrere dal 13 ottobre 2027.
[...] Segue in allegato
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