Principi per gli ispettori del lavoro

Principi per gli ispettori del lavoro / Valutazione dei rischi e diversità / EC 2018
ID 21933 | 27.05.2024 / In allegato
Concernenti una valutazione dei rischi che tenga conto delle diversità, con part...
1. Con sentenza n. 433/14 del 26/03/2014, la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Pordenone del 18 ottobre 2012, appellata da P.D. e C.L., con la quale gli imputati erano stati condannati, concesse a entrambi le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni uno di reclusione ciascuno in relazione al reato di cui agli arti. 113, 589, comma 2, c.p..
2. Avverso tale sentenza, propongono ricorso per cassazione P.D. e C.L., a mezzo del proprio difensore, lamentando entrambi (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.):
I) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali - manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione - mancanza della motivazione - ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.. Contestano la motivazione in ordine alla mancata la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e la valutazione della gravità del reato ex art. 133 c.p., con conseguente impossibilità di declaratoria di estinzione del reato medesimo, per prescrizione;
II) travisamento del fatto - Contradittoria ed illogica motivazione - errata applicazione di norme sostanziali e processuali della legge penale - ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.. Contestano la motivazione in ordine all'affermazione che il macchinario fosse pericoloso perché era stato permesso l'accesso, alterando il meccanismo di inibizione alla porta del box ove era contenuto, previsto dal manuale d'uso mentre non è stata mai accertata la dinamica dell'infortunio.

ID 21933 | 27.05.2024 / In allegato
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