
La Registrazione dell'addestramento sicurezza lavoro / Note e Modulo registrazione
ID 17466 | 05.09.2022 / Note e Modulo registrazione addestramento allegato
Note e Modulo allegato per la registrazione dell'addestramento dei lavoratori di cui all'Art. 37. c. 5.
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Il Decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 ha aggiunto all'Art. 37 c. 5 dettagli sull'addestramento dei lavoratori, in particolare specifica che l'addestramento consiste:
- nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;
- nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.
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Periodi in rosso aggiunti dall'Art. 13 del D.L. n. 146/2001 all'Art. 37. c. 5 del D.Lgs.81/2008
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
Decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146
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Art. 13 Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
d-quinquies) all'articolo 37:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalita' della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalita' della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalita' delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa";
2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.
Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato";
3) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo";
4) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: "7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificita' della formazione nonche' l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attivita' formative devono essere svolte interamente con modalita' in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi";...
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segue in allegato
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