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ID 25710 | 10.03.2026 / In allegato
Raccomandazione (UE) 2026/510 della Commissione, del 6 marzo 2026, relativa alla revisione del quadro europeo di valutazione per sostanze chimiche e materiali sicuri e sostenibili fin dalla progettazione
C/2026/1438
GU L 2026/510 del 10.3.2026
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1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1. La presente raccomandazione promuove un quadro europeo per sostanze chimiche e materiali «sicuri e sostenibili fin dalla progettazione» (SSbD) («quadro SSbD») ai fini delle attività di ricerca e innovazione (R&I) svolte nella pratica dei ricercatori e degli innovatori. I dettagli del quadro SSbD, basati sulle relazioni tecniche redatte dal Centro comune di ricerca della Commissione, sono esposti nell’allegato della presente raccomandazione. Tale allegato illustra le caratteristiche alla base del quadro SSbD, che comprende e riunisce una serie di criteri SSbD. L’allegato rimanda agli orientamenti metodologici SSbD, che mettono a disposizione orientamenti dettagliati, modelli e una panoramica aggiornata dei metodi, degli strumenti e delle fonti di dati d’interesse.
1.2. Il quadro SSbD definisce un approccio decisionale volontario nel quale le considerazioni di sicurezza e di sostenibilità durante l’intero ciclo di vita delle sostanze chimiche e dei materiali avanzati sono integrate nello sviluppo di sostanze chimiche nuove, materiali innovativi o processi di produzione migliorati. Mira ad assurgere a riferimento europeo per un processo di innovazione nel perseguimento della transizione industriale pulita promuovendo nel contempo una maggiore competitività dell’Unione, che dovrebbe essere promossa anche a livello internazionale. Promuove l’uso di risorse e materie prime sostenibili e mira ad attutire al massimo, durante l’intero ciclo di vita, l’impatto della produzione e dell’uso di sostanze chimiche e materiali per quanto riguarda il clima, l’ambiente e gli effetti sulla salute umana. Il quadro SSbD sostiene la sostituzione delle sostanze che destano preoccupazione reperendo alternative più sicure e più sostenibili; dovrebbe orientare di conseguenza gli investimenti pubblici e privati in R&I.
1.3. Pur non interferendo con gli obblighi giuridici dell’Unione in materia di sostanze chimiche e materiali, né creandone di nuovi, il quadro SSbD può orientare le azioni e le decisioni anticipatrici nell’ambito del processo di innovazione, comprese le azioni che vanno oltre il rispetto degli obblighi minimi di legge.
1.4. Gli Stati membri, gli operatori del settore [comprese le piccole e medie imprese (PMI), incluse start-up, scale-up e spin off], gli istituti di istruzione superiore, le organizzazioni che gestiscono infrastrutture di ricerca e tecnologiche e le organizzazioni di ricerca e tecnologia che contribuiscono alla progettazione, allo sviluppo, alla produzione e all’adozione di sostanze chimiche e materiali o che operano in tali contesti sono destinatari della presente raccomandazione. La presente raccomandazione li invita a usare il quadro SSbD per progetti finanziati in qualsiasi forma, tramite l’impiego di mezzi di ricerca e sviluppo propri delle imprese o, ad esempio, tramite un finanziamento nell’ambito di programmi dell’Unione o internazionali incentrati su attività di R&I e sulla corrispondente diffusione, e su attività relative a sostanze chimiche o materiali, con l’obiettivo di applicare sistematicamente le considerazioni di sicurezza e di sostenibilità. I soggetti summenzionati sono incoraggiati a richiamarsi al quadro SSbD nei documenti d’interesse, comprese le agende strategiche di ricerca e innovazione.
1.5. Gli Stati membri, gli operatori del settore, gli istituti di istruzione superiore, le infrastrutture di ricerca e tecnologiche e le organizzazioni di ricerca e tecnologia dovrebbero provvedere a che i metodi, i modelli e i dati prodotti e usati nell’applicazione del quadro SSbD siano allineati ai principi guida FAIR (dati reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili).
2. USI DEL QUADRO SSBD DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE
Gli operatori del settore (comprese le PMI, le start-up, le scale-up e gli spin-off) sono esortati a:
2.1. usare il quadro SSbD nei processi di R&I per sviluppare sostanze chimiche o materiali o per migliorare i processi, le tecniche e le tecnologie di produzione, tenendo conto della sicurezza e della sostenibilità in ogni fase del ciclo di vita;
2.2. rendere disponibili dati FAIR di alta qualità per la valutazione della sicurezza e della sostenibilità, senza compromettere i diritti di proprietà intellettuale né, se del caso, le considerazioni di sicurezza;
2.3. interagire con altri soggetti lungo tutta la catena del valore, provvedendo a una raccolta di dati completa e ad approcci multidisciplinari ai fini di una valutazione solida, in particolare per sostenere le PMI, comprese le start-up, le scale-up e gli spin-off, le cui risorse potrebbero essere limitate;
2.4. nelle attività di valutazione a livello aziendale, della sicurezza e della sostenibilità, informare dell’uso fatto del quadro SSbD in modo trasparente e aperto, senza compromettere i diritti di proprietà intellettuale né, se del caso, le considerazioni di sicurezza;
2.5. condividere le informazioni che sostengono l’applicazione del quadro e orientano la valutazione, in particolare le informazioni che individuano direttamente potenziali problemi di sicurezza e di sostenibilità, salvaguardando la riservatezza e la competitività ove necessario.
3. USO DEL QUADRO SSBD DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI
Gli Stati membri sono esortati a:
3.1. usare e promuovere il quadro SSbD nei programmi di R&I nazionali e regionali, così da sostenere la progettazione e lo sviluppo di sostanze chimiche e materiali sicuri e sostenibili, compresi i materiali avanzati, in Europa;
3.2. usare e promuovere il quadro SSbD nelle iniziative a livello locale, regionale e nazionale a sostegno dello sviluppo di sostanze chimiche e materiali più sicuri e più sostenibili, fornendo orientamenti sin dalle prime fasi dell’innovazione;
3.3. aumentare la disponibilità di dati FAIR di alta qualità per valutare la sicurezza e la sostenibilità incorporandone il concetto e promuovendolo nei programmi di R&I nazionali e nelle relative politiche quando pertinente;
3.4. sostenere il miglioramento di metodi, modelli e strumenti di valutazione, e renderne disponibili di nuovi, da integrare nel quadro SSbD al fine di migliorare la valutazione della sicurezza e della sostenibilità;
3.5. sostenere lo sviluppo delle capacità e delle competenze intersettoriali necessarie per applicare il quadro e facilitare l’accesso a tali capacità e competenze, in particolare da parte delle PMI;
3.6. sostenere l’istituzione e il funzionamento di uno o più poli dell’innovazione e della sostituzione dell’UE dedicati alle sostanze chimiche, secondo quanto annunciato nel piano d’azione per l’industria chimica europea, e sostenere le organizzazioni nazionali competenti della valutazione della sicurezza chimica e della sostenibilità affinché collaborino tra loro e con le iniziative, le reti e gli organismi pertinenti dell’UE e promuovano ecosistemi innovativi che accelerino la transizione verso sostanze chimiche e materiali più sicuri e più sostenibili;
3.7. informare pubblicamente dell’uso fatto del quadro SSbD.
4. USI DEL QUADRO SSbD DA PARTE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, INFRASTRUTTURE DI RICERCA E TECNOLOGICHE E ORGANIZZAZIONI DI RICERCA E TECNOLOGIA
Gli istituti di istruzione superiore, le infrastrutture di ricerca e tecnologiche e le organizzazioni di ricerca e tecnologia sono esortati a:
4.1. usare il quadro SSbD nelle attività di R&I per sviluppare sostanze chimiche e materiali, compresi materiali avanzati, o nel contesto di processi, tecniche e tecnologie di produzione migliorati, tenendo conto della sicurezza e della sostenibilità in ogni fase del ciclo di vita;
4.2. rendere disponibili dati FAIR di alta qualità per la valutazione della sicurezza e della sostenibilità, senza compromettere i diritti di proprietà intellettuale né, se del caso, le considerazioni di sicurezza, in linea con la raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca. Tali dati dovrebbero essere condivisi attraverso la piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche e i relativi servizi, in collaborazione con l’agenzia dell’Unione pertinente nel caso specifico (ECHA, AEA, EFSA);
4.3. nelle attività di valutazione a livello istituzionale, della sicurezza e della sostenibilità, informare dell’uso fatto del quadro SSbD in modo trasparente e aperto, senza compromettere i diritti di proprietà intellettuale né, se del caso, le considerazioni di sicurezza;
4.4. impegnarsi nello sviluppo, nella promozione e nell’adozione di nuovi metodi, modelli e strumenti di valutazione che possano essere integrati nel quadro SSbD per migliorare la valutazione della sicurezza e della sostenibilità di sostanze chimiche e materiali;
4.5. sostenere lo sviluppo di una formazione professionale e di programmi di studio per assicurare l’insegnamento delle competenze necessarie per attuare il quadro SSbD e la relativa cooperazione tra attività di più ampio respiro a livello nazionale o di UE in questo settore.
5. DOCUMENTAZIONE DELL’ATTUAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE
5.1. La Commissione metterà a disposizione di tutti i soggetti coinvolti (afferenti agli Stati membri, al settore industriale, a istituti di istruzione superiore, a infrastrutture di ricerca e tecnologiche e a organizzazioni di ricerca e tecnologia) un modello, accompagnato da orientamenti metodologici, al fine di facilitare la diffusione di informazioni nelle varie catene del valore per quanto concerne l’attuazione del quadro SSbD.
5.2. Attraverso tali attività di documentazione la Commissione mirerà a garantire una maggiore trasparenza, incoraggiando nel contempo il riutilizzo dei dati lungo la catena del valore, al fine di ridurre la duplicazione di comunicazioni in linea con i principi di semplificazione. Le attività di documentazione dovrebbero inoltre fornire elementi di prova a sostegno del miglioramento degli strumenti del quadro SSbD e dello sviluppo graduale di criteri di sicurezza e sostenibilità delle sostanze chimiche e dei materiali.
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ALLEGATO
Indice
1. Caratteristiche alla base del quadro SSbD
2. Struttura generale del quadro
3. Analisi di perimetrazione
4. Individuazione dello scenario SSbD
5. Valutazione della sicurezza e della sostenibilità
5.1. Valutazione della sicurezza
5.2. Valutazione della sostenibilità ambientale
5.3. Valutazione della sostenibilità socioeconomica
6. Valutazione e processo decisionale
7. Documentazione
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