Circolare n. 5 del 9 maggio 2019

Circolare n. 5 del 9 maggio 2019
Applicazione disposizioni delibera n. 3 del 13 luglio 2016, iscrizione in categoria 6.
La Circolare n. 5 del 9 maggio 2019 fornisce dei chiarimenti in merito alla docume...
ID 25594 | 20.02.2026 / In allegato
La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 3699 del 29 gennaio 2026 ha stabilito che gli imballaggi contaminati da sostanze pericolose non possono essere riutilizzati se non dopo una completa bonifica e decontaminazione effettuata secondo procedure riconosciute, in modo da garantire l'assenza di residui tossici e il mantenimento delle condizioni di sicurezza per la salute umana e per l'ambiente.
“Solo in tali circostanze, e previa chiara identificazione per evitare confusione con contenitori non contaminati, il riutilizzo è consentito. Diversamente, essi devono essere gestiti come rifiuti pericolosi e smaltiti secondo la normativa vigente”.
In conclusione, la Suprema Corte ha ricordato che dal 1° gennaio 2023, è divenuta obbligatoria l'etichettatura ambientale degli imballaggi ai sensi del D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’azienda non ha gestito gli imballaggi secondo le procedure prescritte, non ricorrendo pertanto i presupposti per escluderne la qualificazione come rifiuti pericolosi.
Collegati

Applicazione disposizioni delibera n. 3 del 13 luglio 2016, iscrizione in categoria 6.
La Circolare n. 5 del 9 maggio 2019 fornisce dei chiarimenti in merito alla docume...

Legge 221/2015, art. 9
Rapporto ISTISAN 17/4
L’art. 9 della legge 221/2015 incarica l’Istituto Superiore di Sanità di redigere le linee guida per...

ID 22912 | 11.11.2024 / In allegato Testo interpello ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdott...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024