Decisione (UE) 2017/1138

Decisione (UE) 2017/1138
Decisione (UE) 2017/1138 del Consiglio del 19 giugno 2017 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla prima riunione della conferenza delle parti dell...
ID 25594 | 20.02.2026 / In allegato
La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 3699 del 29 gennaio 2026 ha stabilito che gli imballaggi contaminati da sostanze pericolose non possono essere riutilizzati se non dopo una completa bonifica e decontaminazione effettuata secondo procedure riconosciute, in modo da garantire l'assenza di residui tossici e il mantenimento delle condizioni di sicurezza per la salute umana e per l'ambiente.
“Solo in tali circostanze, e previa chiara identificazione per evitare confusione con contenitori non contaminati, il riutilizzo è consentito. Diversamente, essi devono essere gestiti come rifiuti pericolosi e smaltiti secondo la normativa vigente”.
In conclusione, la Suprema Corte ha ricordato che dal 1° gennaio 2023, è divenuta obbligatoria l'etichettatura ambientale degli imballaggi ai sensi del D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’azienda non ha gestito gli imballaggi secondo le procedure prescritte, non ricorrendo pertanto i presupposti per escluderne la qualificazione come rifiuti pericolosi.
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