
Cassazione Penale Sez. 1 del 12 Gennaio 2026 n. 1047 / Miscelazione di carburanti e rischio incendio
ID 25335 | 15.01.2026 / In allegato
Cassazione Penale Sez. 1 del 12 Gennaio 2026 n. 1047
Miscelazione di carburanti e rischio incendio: obblighi di prevenzione anche nei depositi aziendali
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Composta da
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Presidente
Dott. CURAMI Micaela Serena - Relatore
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere
Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere
Dott. MONACO Marco Maria - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Fatto
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 19/10/2022, con la quale A.A. è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di nove mesi di reclusione per i reati di cui all'art. 40 comma 1, lett. c) e d) D.Lgs. n. 504 del 1995 (capo 1: per avere, nella qualità di legale rappresentante della A.A. Trasporti Srls, nonché gestore di fatto di un distributore privato di prodotti energetici non autorizzato, destinato ad usi soggetti a maggior imposta, prodotti energetici ammessi ad aliquote agevolate, ed effettuato operazioni di miscelazione non autorizzata per ottenere prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti), e all'art. 437 cod. pen. (capo 2: per avere omesso di collocare segnali ed apparecchiature destinate a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, nel distributore di prodotti energetici non autorizzato di cui al capo 1); fatti commessi in Trinitapoli il 12/09/2017.
Con concorde valutazione, i Giudici di merito hanno ritenuto provato l'assunto accusatorio sulla base dell'esito dell'ispezione effettuata dalla Guardia di Finanza di Foggia il 12/09/2017 presso l'autorimessa in T, via (Omissis), e precisamente del box n. 26, risultato essere di pertinenza dell'imputato, all'interno del quale venivano rinvenuti due serbatoi metallici ed una pistola erogatrice con annessa pompa di adduzione e contalitri, ed un quantitativo pari a 1700 litri di carburante, ottenuto dalla miscelazione di gasolio per autotrazione con gasolio agevolato per uso agricolo, la cui detenzione non era in alcun modo giustificata. Nel medesimo locale non venivano rinvenuti estintori o altri mezzi idonei a prevenire contenere o segnalare il pericolo di incendio.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore avv. Stefano di Feo, articolando i motivi di impugnazione, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il capo 1).
Erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che il A.A. gestisse di fatto un distributore privato non autorizzato di carburante. L'imputato non ha, infatti, mai allestito un impianto di distribuzione per la rivendita di carburante, ma ha utilizzato il carburante esclusivamente per il rifornimento dei veicoli della propria azienda, la A.A. Trasporti Srls.
2.2. Con il secondo motivo denuncia illogicità della motivazione e mancata valutazione di prove decisive.
La condanna si fonda su una mera supposizione, per cui il carburante sarebbe stato destinato alla vendita.
La Corte non ha tuttavia considerato la documentazione prodotta, da cui emergeva che il carburante era invece destinato esclusivamente al rifornimento dei mezzi della A.A. Trasporti Srls; ha inoltre disatteso, omettendo di motivare adeguatamente il diniego, la richiesta di escutere il teste Luca S., "che avrebbe potuto fornire chiarimenti importanti".
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge con riferimento all'elemento soggettivo del reato di cui al capo 1).
L'affermazione secondo la quale l'imputato avrebbe "contribuito psicologicamente" al reato di miscelazione è priva di fondamento e si basa solo su congetture.
2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge con riferimento all'affermazione di responsabilità per il capo 2).
L'art. 437 cod. pen. si applica solo ai luoghi di lavoro, ma il box ove è stato rinvenuto il carburante non era destinato ad attività lavorativa con dipendenti o collaboratori; non vi era quindi alcun rischio di infortuni sul lavoro in quanto il luogo era destinato esclusivamente a deposito di carburante.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole che i Giudici di merito non si siano correttamente attenuti alla giurisprudenza di legittimità in materia di carburanti esenti o ammessi ad aliquote agevolate. In particolare, la recente sentenza n. 2280/2020 ha chiarito che il reato di cui all'art. 40 D.Lgs. n. 504 del 1995 si configura solo quando il prodotto energetico è destinato ad usi diversi da quelli previsti per l'esenzione o l'agevolazione fiscale. Nel caso in esame non è stato provato che l'imputato abbia destinato il carburante ad usi illeciti.
3. Il sostituto Procuratore Generale, Assunta Cocomello, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Diritto
1.Il ricorso, che contiene anche censure inammissibili perché aspecifiche, rivalutative e generiche, è nel complesso infondato, e dev'essere respinto.
2.I motivi primo, secondo e quinto, che possono essere trattati congiuntamente stante l'interconnessione logica delle argomentazioni poste dalla difesa a loro sostegno, sono complessivamente da disattendere.
Sia il giudice di primo grado che la Corte territoriale hanno chiaramente affermato che la responsabilità del A.A. in ordine al reato di cui al capo 1) non si fondava affatto sull'attività di rivendita del carburante, che era esclusa in punto di fatto da entrambi i giudici di merito. In particolare, secondo la Corte territoriale, "non si contesta la commercializzazione del prodotto adulterato, bensì la detenzione, evidentemente finalizzata a rifornimenti dei propri mezzi, considerato l'allestimento all'interno del box di un vero e proprio erogatore privato, perfettamente funzionante" (pag. 4, sentenza impugnata).
A fronte di tali chiarissime considerazioni, si appalesa quindi del tutto aspecifica la doglianza difensiva contenuta nel ricorso oggi in esame, che ancora si duole del fatto che non sia stata provata, in capo all'imputato, l'attività di rivendita del carburante.
Quanto alla configurabilità del reato nel caso in cui la finalità di commercializzazione manchi (come appunto nel caso che ci occupa), i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio per cui "in tema di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa, il soggetto attivo del reato di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 504 del 1995 può essere chiunque ponga in essere la condotta vietata, compreso il consumatore che possegga prodotti energetici senza averne titolo, ovvero se ne avvalga per usi diversi da quelli consentiti, atteso che non sono richieste per la integrazione della fattispecie né l'immissione in commercio, né la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell'accisa" (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260609 - 01).
Del tutto generica è poi la censura relativa alla mancata rinnovazione istruttoria con riferimento all'audizione del teste S. dal momento che il ricorrente ha omesso di argomentare in merito alla decisività della prova richiesta, e della sua capacità di disarticolare il costrutto argomentativo posto a fondamento delle sentenze di condanna.
Va infine osservato come del tutto fuori fuoco appaia il richiamo operato in ricorso alla pronuncia della sez. 3, n. 2280 del 20/11/2019, dep. 2020, n.m., attinente a fattispecie del tutto diversa (utilizzo di forniture di gas naturale per impianti sportivi anche per zone adibite a terme); in ogni caso la citata pronuncia si limita a richiamare il principio, certamente condivisibile e rispetto al quale le pronunce di merito non sono affatto contrastanti, per cui "il reato previsto dall'art. 40, comma primo, lett. c) del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, come modificato dall'art. 1, comma primo, del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, è integrato dalla destinazione di prodotti fiscalmente esenti od ammessi ad aliquote agevolate ad usi diversi da quelli per cui era stata concessa l'esenzione o l'agevolazione, mentre la successiva condotta di utilizzazione del prodotto non assume, tendenzialmente, rilievo penale, configurando un post factum non punibile; quando, tuttavia, non esiste alcuna cesura, sul piano logico e temporale, fra il mutamento di destinazione ed il successivo utilizzo del bene, il reato viene integrato proprio attraverso l'utilizzazione del prodotto agevolato, con conseguente assoggettabilità a sequestro preventivo del bene strumentale attraverso il quale lo stesso prodotto viene fruito" (Sez. 3, n. 24603 del 25/01/2017, Blasio, Rv. 270514 -01).
3.Il terzo motivo, con il quale il ricorrente censura, genericamente, la sussistenza dell'elemento psicologico in capo all'imputato del reato di cui all'art. 40 comma 1, lett. c) e d) D.Lgs. n. 504 del 1995, è inammissibile in quanto devolve alla cognizione di legittimità una questione sulla quale correttamente il Giudice di appello non si è soffermato.
Il Tribunale di Foggia, sul punto, affermava che "pur mancando la prova che tali operazioni di miscelazione siano state materialmente eseguite dall'imputato, non vi è dubbio che il A.A. le abbia commissionate e così abbia fornito un contributo agevolatore, facilitando la commissione del reato dal punto di vista psicologico" (pag. 4). Proseguiva il Tribunale evidenziando, sul punto, come fosse stato accertato che il box n. 26 era in uso all'imputato, e che la riconducibilità del carburante ivi rinvenuto al A.A. avesse trovato conferma nella circostanza che, durante il controllo, il predetto aveva esibito una fattura e un documento di accompagnamento della società Carburanti Gallo Srl per giustificare la presenza del gasolio all'interno del box.
Ebbene, a fronte di tali specifiche affermazioni, l'imputato, nell'atto di appello si era limitato a scrivere "ci si chiede in che modo il 'contributo psicologico' abbia potuto porre in essere tale delitto", senza ulteriormente argomentare. Trattasi, all'evidenza, di deduzione oltremodo generica, che non aggredisce specificatamente la compiuta ricostruzione, anche in punto di sussistenza dell'elemento psicologico, operata dal Giudice di primo grado; del tutto correttamente quindi la Corte territoriale non ha analizzato la tematica inerente all'elemento psicologico del reato sub 1), peraltro oggetto di censura altrettanto generica operata in ricorso.
4.Del pari inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 2).
Ai sensi dell'art. 62 D.Lgs. 81 del 2008, luogo di lavoro è ogni luogo destinato a ospitare posti di lavoro, ubicato all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.
La circostanza acclarata (e ammessa dallo stesso imputato) che il distributore (non autorizzato) servisse al rifornimento di carburante dei mezzi di trasporto della società dell'imputato, implica all'evidenza che gli autisti (o comunque dipendenti della società) dovessero recarsi in quel luogo ad effettuare il rifornimento.
5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, in Roma l'8 ottobre 2025.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2026.
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