Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014

Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014
Istruzioni operative tecnico - organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazi...
Il Giudicante ha significativamente osservato che: "la macroscopica omissione dell'osservanza delle norme antinfortunistiche da parte del datore di lavoro, ed in particolare la lapalissiana violazione delle più elementari norme di sicurezza ... consentono di ritenere prevedibile e quindi evitabile anche il rischio dell'imprudenza del V.S.".
D'altra parte, la Corte territoriale ha confermato integralmente la sentenza del giudice di primo grado, osservando: che era risultato provato che il V.S. era salito sulla scala a pioli e che detta scala era sprovvista dei più elementari dispositivi antifortunistici; che dalla visione della foto n. 6 (e dal particolare indicato in quelle immediatamente precedenti circa la mancanza di segni della malta sui pioli dove era posizionato il V.S.) si desumeva che lo stesso si trovasse ad una altezza superiore ai 2 metri (peraltro compatibile con quella della parete da intonacare e con il lavoro già svolto); che il datore di lavoro è responsabile anche degli infortuni ascrivibili a imperizia, negligenza o imprudenza del lavoratore, salvo il caso di assoluta abnormità del comportamento di quest'ultimo (caso che nella specie non ricorreva, essendosi il V.S. limitato ad approfittare di una scala a pioli, non a norma, esistente presso il cantiere, dove era stato chiamato a espletare la sua attività lavorativa).

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Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle relative attività affidata...

ID 20580 | Update 24 Maggio 2026 / Documento completo allegato
Nel distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione
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