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Interpello ambientale 22.12.2025 / Autorità competente bonifiche

Interpello ambientale 22.12.2025 / Autorità competente bonifiche

Interpello ambientale 22.12.2025 / Autorità competente bonifiche

ID 25203 | 25.12.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 22.12.2025

OGGETTO: INTERPELLO EX ART. 3 SEPTIES DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. - RICHIESTA PARERE IN MERITO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE EX ART. 242 TER D. LGS. N. 152/2006.

Il quesito

Con nota acquisita al prot. 176222 del 2 novembre 2023 il Comune di Iesi ha formulato interpello sulla seguente questione:

“Visto quanto sopra, allo stato attuale, avendo la Regione Marche delegato ai Comuni le funzioni relative ai procedimenti di cui all'art. 242 si ritiene che non sia il Comune a dover svolgere la valutazione di cui al comma 2 dell'art. 242 ter, in considerazione del fatto che:

- nel comma in questione viene richiamata l'autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del D. Lgs. 152/2006 e quindi la Regione stessa;
- la legge delega regionale marchigiana è del 2006 mentre l'art. 242 ter è stato introdotto nel 2021 da una legge nazionale”.

Il Comune evidenzia, altresì, che “la Regione Toscana nell'Allegato A Paragrafo II “Competenze” della Delibera n. 157 del 21/02/2022 “Linee guida di prima applicazione per l’attuazione dell’art. 242-ter “Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica” del D.Lgs. n. 152/2006” individua proprio la Regione come autorità competente ad effettuare la valutazione in questione”.

Riferimenti normativi

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica);
- decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, art. 22 (Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti).

Riscontro al quesito

Ai sensi dell’art. 242-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, “La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis è effettuata da parte dell’autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto”.

La ratio della norma è chiaramente volta ad attribuire la competenza della “valutazione” prevista dall’art. 242-ter (c.d. valutazione delle interferenze) alla medesima autorità competente per le procedure operative e amministrative di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, posto che l’autorità competente ex art. 242-ter è chiamata, per espressa previsione normativa, a valutare che gli interventi e le opere nei siti oggetto di bonifica “siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica”, lo stesso Legislatore ha ritenuto ragionevole attribuire siffatta funzione alla medesima autorità cui compete l’approvazione del progetto di bonifica. In altri termini, a contrario, sarebbe sfornita di una giustificazione razionale e in contrasto con i principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, attribuire la valutazione ex art. 242-ter ad una Amministrazione diversa da quella titolare del procedimento di bonifica, la quale dovrebbe acquisire le informazioni sullo stato della procedura di bonifica da altra Amministrazione.

Stante quanto sopra, si ritiene, in punto di diritto, che l’autorità competente ex art. 242-ter sia stata individuata dal Legislatore attraverso un rinvio “dinamico”, in modo tale da dare rilevanza a tutte le vicende concernenti la disposizione rinviata. Quanto sopra trova conforto nell’espressione “aperta” utilizzata dal legislatore, il quale individua l’autorità competente per la funzione amministrativa prevista dall’art. 242-ter attraverso il rinvio alla fonte normativa, costituita dalla Parte IV, Titolo V. Infatti, come insegnato dalla Corte costituzionale, il rinvio meramente formale “concerne cioè la fonte e non la norma”, mentre, per aversi un rinvio recettizio (o materiale) occorre che il richiamo “sia indirizzato a norme determinate ed esattamente individuate dalla stessa norma che lo effettua” (sentenza n. 311 del 1993; id. n. 232/2006).

Siffatto percorso argomentativo sulla medesimezza dell’autorità competente per le due procedure (art. 242-ter e art.242) trova conforto nelle statuizioni espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 151/2024, resa sul ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di contestare la legittimità dell’art. 75 della L.R. Sardegna n. 9/2023, relativo alla delega agli enti territoriali delle funzioni amministrative di cui agli artt. 249 (Aree contaminate di ridotte dimensioni) e 250 (Bonifica da parte dell'amministrazione) del D.Lgs. n. 152 del 2006.

[...] Segue in allegato

Fonte: MASE

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