Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 2507 | Update news 20.02.2024
Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
GU L 286/1 del 31.10.2009
Il Regolamento (UE) 2024/590 abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 dall'11 marzo 2024.
L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1005/2009 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi fino al 2 marzo 2025.
L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2009 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi per quanto riguarda il periodo di riferimento dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
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Testo consolidato 2017 con le modifiche:
- Regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione del 18 agosto 2010 (GU L 218 2 19.8.2010)
- Regolamento (UE) n. 1087/2013 della Commissione del 4 novembre 2013 (GU L 293 28 5.11.2013)
- Regolamento (UE) n. 1088/2013 della Commissione del 4 novembre 2013 (GU L 293 29 5.11.2013)
- Regolamento (UE) n. 2017/605 della Commissione del 29 marzo 2017 (GU L 84 3 30.3.2017)
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DIVIETI
Articolo 4 Produzione di sostanze controllate
È vietata la produzione di sostanze controllate.
Articolo 5 Immissione sul mercato e uso di sostanze controllate
1. Sono vietati l’immissione sul mercato e l’uso di sostanze controllate.
2. Le sostanze controllate non possono essere immesse sul mercato in contenitori non riutilizzabili, salvo se impiegate per gli usi di laboratorio e a fini di analisi di cui all’articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 2.
3. Il presente articolo non si applica alle sostanze controllate contenute in prodotti e apparecchiature.
Articolo 6 Immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate
1. È vietata l’immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, ad eccezione di prodotti o apparecchiature per i quali l’uso della rispettiva sostanza controllata è autorizzato ai sensi dell’articolo 10, dell’articolo 11, paragrafo 2, o dell’articolo 13 o è stato autorizzato in base all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000.
2. Ad eccezione degli usi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, sono vietati ed eliminati i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon.
Articolo 31 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.
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Vedi Documento:
Con il Waste management in the context of the coronavirus, pubblicato il 14 aprile scorso, la Commissione Europea fornisce indicazioni agli ...
Procedure di garanzia di qualità per verificare il rispetto della qualità delle misure dell’aria ambiente, effettuate nelle stazioni delle reti di misura.
G.U. n. 96 del 26 aprile ...
ID 15226 | 22.12.2021 / Documento completo allegato
E' quanto emerge dal Decreto 28 ottobre 2021 (GU n. 2...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024