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ID 25047 | 03.12.2025 / In allegato
Regolamento (UE) 2025/2439
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2024/2865 per quanto riguarda le date di applicazione e le disposizioni transitorie
GU L 2025/2439 del 3.12.2025
Entrata in vigore: 23.12.2025
_____________
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce alcune prescrizioni concernenti la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze e miscele. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha introdotto, tra l’altro, norme specifiche in materia di formattazione delle etichette, termini per la rietichettatura in caso di modifiche della classificazione, obblighi di informazione per la pubblicità e le offerte di vendita a distanza e prescrizioni in materia di etichettatura per le stazioni di servizio. Il regolamento (UE) 2024/2865 ha altresì differito la data di applicazione di tali norme.
(2) La relazione del 2024 dal titolo «Il futuro della competitività europea» (relazione Draghi) ha sottolineato che il numero e la complessità delle norme rischiano di limitare il margine di manovra delle imprese dell’Unione e di impedire che rimangano competitive. Un’analisi dettagliata del regolamento (CE) n. 1272/2008 ha consentito inoltre di evidenziare gli oneri amministrativi e i costi eccessivi associati alle prescrizioni introdotte dal regolamento (UE) 2024/2865. Sulla base di tali risultati, la Commissione ha proposto di semplificare alcuni requisiti e procedure per i prodotti chimici. Tale proposta mira, tra l’altro, a trovare un equilibrio migliore tra la necessità che i consumatori comprendano chiaramente le informazioni riportate sull’etichetta, da un lato, e l’esigenza di ridurre gli ostacoli al mercato e gli oneri amministrativi per l’industria, dall’altro, come espresso nella comunicazione della Commissione dal titolo «Mercato unico: il nostro mercato interno europeo in un mondo incerto - Una strategia per un mercato unico semplice, integrato e forte». Alla luce di tale proposta, è necessario differire ulteriormente gli obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2024/2865 in materia di formattazione delle etichette, pubblicità, offerte di vendita a distanza e rietichettatura. Tale ulteriore differimento consentirebbe agli operatori economici di prepararsi alle modifiche apportate alle prescrizioni in materia di formattazione ed etichettatura, nonché ai nuovi obblighi di informazione per la pubblicità e le offerte di vendita a distanza, previste nella proposta della Commissione.
(3) Il regolamento (UE) 2024/2865 ha introdotto disposizioni specifiche per l’etichettatura dei carburanti forniti nelle stazioni di servizio. Tuttavia alcune prescrizioni, tra cui l’obbligo di indicare il fornitore, la quantità nominale e l’identificatore unico di formula, sono apparse impraticabili e costose per le imprese, senza apportare alcun beneficio ai fini della protezione della salute umana e dell’ambiente. La Commissione intende pertanto modificare tali prescrizioni per renderle più adeguate eliminando gli obblighi di etichettatura superflui e onerosi. In considerazione di tali modifiche previste, è opportuno differire ulteriormente la data di applicazione di tali prescrizioni.
(4) Il regolamento (UE) 2024/2865 contiene disposizioni transitorie che consentono alle imprese di applicare, su base volontaria, le nuove norme introdotte da tale regolamento prima delle date della loro applicazione. Al fine di garantire la coerenza con il differimento più lungo e garantire chiarezza giuridica agli operatori economici, è necessario modificare le date di applicazione di tali disposizioni transitorie relative agli obblighi in materia di formattazione, rietichettatura, pubblicità, offerte di vendita a distanza ed etichettatura presso le stazioni di servizio e allinearle alle date di applicabilità ulteriormente differite.
(5) Al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente, le date di applicazione di altre disposizioni del regolamento (UE) 2024/2865 dovrebbero rimanere invariate.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/2865,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) 2024/2865
L’articolo 2 del regolamento (UE) 2024/2865 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’articolo 1, punto 3), lettera b), l’articolo 1, punti da 4) a 7), l’articolo 1, punto 12), lettera a), l’articolo 1, punto 13), l’articolo 1, punto 15), lettere a) e b), l’articolo 1, punti 17), 18), 22) e 23), l’allegato I, punti 4), 8), 10) e 11), e l’allegato II, punto 1), si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026.»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’articolo 1, punti 1) e 9), l’articolo 1, punto 24), lettere b) e d), l’allegato IV si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.»;
c) è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. L’articolo 1, punto 14), l’articolo 1, punto 15), lettera c), l’articolo 1, punti 26) e 27), l’allegato I, punti 2) e 3), e l’allegato II, punto 2), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2028.»;
d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. In deroga all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, all’articolo 9, paragrafi 3 e 4, all’articolo 10, all’articolo 25, paragrafo 3, all’articolo 29, all’articolo 31, paragrafo 1, all’articolo 35, all’articolo 40, paragrafi 1 e 2, all’articolo 42, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1272/2008, all’allegato I, punti 1.2.1, 1.5.1.2 e 1.5.2.4.1, e all’allegato II, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, nella versione applicabile al 9 dicembre 2024, le sostanze e miscele possono essere classificate, etichettate e imballate fino al 30 giugno 2026 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dall’articolo 1, punti da 4) a 7), dall’articolo 1, punto 12), lettera a), dall’articolo 1, punto 13), dall’articolo 1, punto 15), lettere a) e b), dall’articolo 1, punti 18) e 22), dall’articolo 1, punto 23), lettera a), del presente regolamento, dall’allegato I, punti 4), 8) e 10), e dall’allegato II, punto 1), del presente regolamento.»;
e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. In deroga all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), all’articolo 45, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e all’allegato VIII, parte A, punto 1, all’allegato VIII, parte A, punto 2.1, all’allegato VIII, parte B, punto 2.4, primo capoverso, all’allegato VIII, parte B, punto 1, all’allegato VIII, parte B, punto 3.1, terzo capoverso, all’allegato VIII, parte B, punto 3.6, all’allegato VIII, parte B, punto 3.7, tabella 3, prima riga, all’allegato VIII, parte B, punto 4.1, primo capoverso, all’allegato VIII, parte C, punti 1.2 e 1.4, e all’allegato VIII, parte D, punti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, nella versione applicabile al 9 dicembre 2024, le sostanze e miscele possono essere classificate, etichettate e imballate fino al 31 dicembre 2026 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dall’articolo 1, punti 1) e 9), dall’articolo 1, punto 24), lettere b) e d), e dall’allegato IV del presente regolamento.»;
f) è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. In deroga all’articolo 30, all’articolo 31, paragrafo 3, all’articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008, all’allegato I, punto 1.2.1, e all’allegato II, parte 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008, nella versione applicabile al 9 dicembre 2024, le sostanze e miscele possono essere classificate, etichettate e imballate fino al 31 dicembre 2027 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dall’articolo 1, punto 14), dall’articolo 1 punto 15), lettera c), dall’articolo 1 punto 26), del presente regolamento e dall’allegato I, punti 2) e 3), e dall’allegato II, punto 2), del presente regolamento.».
Articolo 2 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[...]
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