Decreto 1 aprile 1998 n. 145
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Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2203 della Commissione, del 31 ottobre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 per quanto riguarda la conversione in formato elettronico dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali
GU L 2025/2203 del 3.11.2025
Entrata in vigore: 23.11.2025
___________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l'articolo 67, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono tenere registri sui prodotti fitosanitari che utilizzano, nei quali figurano la denominazione del prodotto fitosanitario, la data e la dose dell'applicazione e l'area e la coltura sulle quali esso è stato utilizzato.
(2) A norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 della Commissione, i registri che non sono inizialmente creati in un formato elettronico leggibile meccanicamente devono essere convertiti in tale formato entro 30 giorni dalla data di utilizzo del prodotto fitosanitario in questione. Tale prescrizione si applica agli utilizzi di prodotti fitosanitari che si verificano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
(3) Diversi Stati membri necessitano di più tempo per prepararsi a introdurre la conversione dei registri in formato elettronico e per formare adeguatamente gli utilizzatori, in particolare quelli dei settori non agricoli, i piccoli agricoltori e gli agricoltori anziani.
(4) Per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul loro territorio prima del 1° gennaio 2027, è necessario che gli Stati membri possano consentire agli utilizzatori di non convertire i registri nel formato elettronico prescritto.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/564.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 è aggiunto il comma seguente:
«Per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul loro territorio prima del 1° gennaio 2027, gli Stati membri possono consentire che i registri corrispondenti non siano convertiti nel formato elettronico prescritto.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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