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Orientamenti attuazione del Fondo sociale per il clima

Orientamenti attuazione del Fondo sociale per il clima

Orientamenti attuazione del Fondo sociale per il clima  / CE 13.10.2025

ID 24730 | 13.10.2025 / In allegato

Comunicazione CE - Orientamenti sull'attuazione del Fondo sociale per il clima

C/2025/6732

GU C/2025/5511 del 13.10.2025

________

L'obiettivo del Fondo sociale per il clima («Fondo»), istituito dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento sul Fondo sociale per il clima»), è contribuire a una transizione socialmente equa verso la neutralità climatica.

Il Fondo mira specificamente ad affrontare gli impatti sociali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE (direttiva ETS). Il nuovo sistema di scambio di quote di emissioni (ETS2) creato dal capo IV bis della direttiva ETS riguarda gli edifici, il trasporto su strada e la piccola industria, settori che non erano contemplati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE esistente. Il Fondo fornisce sostegno finanziario agli Stati membri al fine di aiutare le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti colpiti in modo particolare dall'aumento dei prezzi dell'energia fossile e dei costi dei trasporti a seguito dell'attuazione dell'ETS2.

La presente comunicazione orientativa si prefigge di aiutare gli Stati membri ad attuare i rispettivi piani sociali per il clima in linea con il regolamento sul Fondo sociale per il clima. Essa integra la comunicazione relativa agli orientamenti sui piani sociali per il clima e la comunicazione della Commissione che fornisce orientamenti tecnici per l'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»  e i relativi allegati.

La presente comunicazione orientativa non pregiudica le future disposizioni giuridiche nel contesto del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo successivo al 2027. Se del caso si procederà a una revisione dei presenti orientamenti per allinearli a eventuali disposizioni giuridiche future applicabili nell'ambito del QFP post-2027, comprese eventuali modifiche del metodo di attuazione, e per garantire che le misure e gli investimenti continuino ad essere attuati in modo efficace.

In linea con l'articolo 4, paragrafo 1, e il considerando 17 del regolamento sul Fondo sociale per il clima, ciascuno Stato membro deve presentare alla Commissione, entro il 30 giugno 2025, il suo piano sociale per il clima.

Nell'ambito del Fondo saranno assegnati 65 miliardi di EUR per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2032. Considerando il contributo obbligatorio degli Stati membri, che ammonta ad almeno il 25 % dei costi totali stimati dei loro piani sociali per il clima, l'importo disponibile nell'ambito del Fondo ammonterà ad almeno 86,7 miliardi di EUR. Il Fondo sarà avviato il 1o gennaio 2026, almeno un anno prima che l'ETS2 diventi pienamente operativo e due anni prima che abbia inizio il nuovo QFP nel 2028. Questo avvio precoce faciliterà l'introduzione dell'ETS2.

Il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2023/959 che istituisce l'ETS2 era il 30 giugno 2024. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), punto i), del regolamento sul Fondo sociale per il clima, la Commissione valuterà la pertinenza del piano sociale per il clima, esaminando se esso rappresenti una risposta adeguata agli impatti sociali e alle sfide cui devono far fronte le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti per effetto dell'ETS2. In caso di mancato recepimento dell'ETS2, il piano sociale per il clima non potrà soddisfare il requisito della pertinenza né essere conforme all'obiettivo generale del Fondo.

Se uno Stato membro presenta formalmente il proprio piano sociale per il clima ma non ha recepito la direttiva (UE) 2023/959 che istituisce l'ETS2, la Commissione non sarà in grado di valutare il piano presentato. In tal caso, in particolare se lo Stato membro non ha stabilito l'obbligo giuridico, per i soggetti regolamentati sul suo territorio, di restituire le quote relative alle emissioni dell'ETS2 equivalenti alle loro emissioni verificate, il piano sociale per il clima sarà considerato non pertinente, giacché non potrà essere dimostrato l'impatto sociale di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), punto i), del regolamento sul Fondo sociale per il clima. In questo caso la Commissione adotterà una decisione di esecuzione contenente una valutazione negativa del piano, in linea con l'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento sul Fondo sociale per il clima.

__________

Indice

I. Introduzione    

II. Istituzione e designazione delle autorità    
a. Autorità coinvolte nell'esecuzione del piano sociale per il clima   
1. Autorità incaricate dell'attuazione del piano sociale per il clima  
2. Autorità responsabile/i della firma della dichiarazione di gestione che correda le domande di pagamento  
3. Organismo/organismi responsabili dell'esecuzione di audit dei sistemi e delle operazioni    
b. Organismi complementari   
4. Organismo incaricato di coordinare la preparazione e il monitoraggio del piano    
c. Designazione da parte degli Stati membri  
d. Attività di audit da svolgere a livello nazionale qualora le autorità non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sul Fondo sociale per il clima o del dispositivo per la ripresa e la resilienza   
e. Accettazione da parte della Commissione della designazione delle autorità   

III. Preparazione dell'attuazione del piano sociale per il clima  
a. Istituzione di un comitato nazionale di coordinamento
b. Coinvolgimento delle autorità regionali/locali, delle parti sociali e dei portatori di interessi della società civile 

IV. Monitoraggio dell'attuazione 
a. Indicatori comuni    
b. Indicatori comuni utilizzati come traguardi e obiettivi   
c. Relazioni biennali sui progressi compiuti nell'attuazione  

V. Impegni della dotazione finanziaria    
a. Decisione di esecuzione della Commissione combinata con la decisione di finanziamento pluriennale   
b. Impegno giuridico    
c. Impegni di bilancio specifici    
d. Disimpegni e stanziamenti residui    

VI. Domande di pagamento    
a. Presentazione delle domande di pagamento    
b. Dichiarazione di gestione    
c. Sintesi degli audit    

VII. Valutazione e trattamento delle domande di pagamento da parte della Commissione    
a. Definizione ex ante dei valori da erogare    
b. Valutazione positiva e pagamento    
c. Conseguimento soddisfacente di un traguardo o di un obiettivo    
d. Valutazione negativa dei traguardi e degli obiettivi, sospensione dei pagamenti    
e. Scostamento dai costi inizialmente stimati    
f. Pagamenti proporzionali in caso di risorse limitate    
g. Prestazioni ampiamente al di sotto delle aspettative e risoluzione dell'accordo    

VIII. Tutela degli interessi finanziari dell'UE    
a. Sistemi di gestione e di controllo    
b. Prevenzione delle frodi    
c. Conflitto di interessi    
Conseguenze della non conformità    
d. Prevenzione della duplicazione dei finanziamenti e complementarità con altri strumenti di finanziamento    
Fase di elaborazione    
Fase di attuazione    
Ruolo della Commissione    
e. Rispetto delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato    
f. Rispetto delle norme in materia di appalti pubblici    

IX. Sistema digitale, raccolta e conservazione dei dati sui destinatari finali della dotazione finanziaria    
a. Sistema digitale unico per la registrazione delle informazioni pertinenti relative all'attuazione delle misure e degli investimenti    
b. Utilizzo di un sistema elettronico per lo scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione    
c. Raccolta, registrazione e conservazione dei dati sui destinatari finali    

X. Affidabilità, audit e controllo    
a. Valutazione dei sistemi di gestione e di controllo    

XI. Riduzione del sostegno finanziario e recuperi    

XII. Valutazione del Fondo sociale per il clima e valutazione dell'adeguatezza dei piani sociali per il clima    
a. Valutazione del Fondo sociale per il clima    
b. Valutazione dell'adeguatezza dei piani sociali per il clima    
c. Sostenibilità degli investimenti    

XIII. Informazione, comunicazione e visibilità    
a. Visibilità e informazioni per i destinatari finali    
b. Pubblicazione dei dati relativi ai destinatari finali e alle misure e agli investimenti attuati nell'ambito del Fondo sociale per il clima    
c. Strategia di comunicazione sul piano sociale per il clima    
d. Attività di comunicazione orizzontali a livello europeo    

...

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