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Europe, Rome

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/882

ID 23976 | | Visite: 1000 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/23976

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/882

ID 23976 | 15.05.2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/882 della Commissione, del 14 maggio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, di determinati organismi di controllo competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi ai fini delle importazioni di prodotti biologici nell’Unione

GU L 2025/882 del 15.5.2025

Entrata in vigore: 18.05.2025

_________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 46, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione contiene l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 come competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi ai fini delle importazioni di prodotti biologici nell’Unione conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), di tale regolamento.

(2) L’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce i criteri che le autorità di controllo e gli organismi di controllo devono soddisfare per essere riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, di tale regolamento. Il regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione stabilisce gli obblighi procedurali che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono rispettare quando presentano alla Commissione la domanda di riconoscimento costituita da un fascicolo tecnico.

(3) La Commissione ha ricevuto ed esaminato, in conformità dell’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2021/1698, le domande di riconoscimento presentate da «Bio Latina Certificadora», «Primus Auditing Operations Mexico» e «PT BIOCert Indonesia». Sulla base delle informazioni contenute nei fascicoli tecnici, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere, per una durata indeterminata, tali organismi di controllo per determinate categorie di prodotti in alcuni paesi terzi.

(4) La Commissione ha anche ricevuto ed esaminato, a norma dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2021/1698, le domande di estensione dell’ambito di applicazione del riconoscimento per alcune categorie di prodotti e per alcuni paesi terzi presentate da «ACO Certification Limited», «ACT Organic Company Limited», «CCPB Srl», «Ecocert SAS», «Mayacert S.A.» e «OneCert International Private Limited». Sulla base delle informazioni contenute nei fascicoli tecnici, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere, per una durata indeterminata, tali organismi di controllo per le categorie di prodotti e i paesi terzi richiesti.

(5) La Commissione conferma di aver ricevuto la comunicazione di «Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje» dell’intenzione di voler rinunciare volontariamente al riconoscimento. Sulla base di tale comunicazione la Commissione ha concluso che è opportuno rimuovere l’organismo di controllo dall’elenco degli organismi di controllo riconosciuti di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378.

(6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/883 della Commissione ha esteso l’ambito di applicazione del riconoscimento del Giappone, a fini di equivalenza, agli animali vivi o ai prodotti di origine animale non trasformati e a tutti i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, compresi il vino e le bevande alcoliche con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Giappone o importati in Giappone dall’Unione europea o da paesi terzi i cui metodi di produzione e le misure di controllo sono stati riconosciuti dal Giappone come equivalenti a quelli stabiliti dalla legislazione giapponese, o da paesi terzi attraverso il sistema degli organismi di controllo riconosciuti dal Giappone come competenti a certificare che gli operatori in tali paesi terzi rispettano le norme di produzione biologica del Giappone. Di conseguenza tali categorie di prodotti non devono più essere incluse nell’elenco delle categorie di prodotti delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 e pertanto gli organismi di controllo «Control Union Certifications B.V.», «Ecocert SAS», «Japan Organic and Natural Foods Association» e «Organic Crop Improvement Association International Inc», elencati nell’allegato II di tale regolamento, non sono più competenti a effettuare controlli e a rilasciare certificati biologici per tali categorie di prodotti in Giappone ai fini della loro importazione nell’Unione.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...] Segue in allegato

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