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Europe, Rome

Decisione di esecuzione (UE) 2025/337

ID 23512 | | Visite: 797 | Norme armonizzate Articoli pirotecniciPermalink: https://www.certifico.com/id/23512

Articoli pirotecnici norme armonizzate

Decisione di esecuzione (UE) 2025/337 / Norme armonizzate Articoli pirotecnici Febbraio 2025

ID 23512 | 24.02.2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/337 della Commissione, del 20 febbraio 2025, relativa alle norme armonizzate per gli articoli pirotecnici elaborate a sostegno della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2025/1019

GU L 2025/337 del 24.2.2025

Entrata in vigore: 24.02.2025

____________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 16 della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli articoli pirotecnici che sono conformi alle norme armonizzate pertinenti o a parti pertinenti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I di detta direttiva.

(2) Il 14 agosto 2007 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) la richiesta di normazione M/416 a sostegno della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). In tale richiesta la Commissione ha invitato il CEN a elaborare norme sui fuochi d’artificio contenenti, tra l’altro, un elenco di articoli rientranti nella categoria P1 (articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto), un elenco di articoli che non rientrano in tale categoria, nonché una procedura o dei criteri per determinare quali articoli rientrano nella categoria P1. I riferimenti delle norme adottate dal CEN in risposta a tale richiesta sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 12 maggio 2017 con comunicazione della Commissione 2017/C 149/01, che ha sostituito tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(3) Mediante decisione di esecuzione C(2022) 3011, la Commissione ha chiesto al CEN di rivedere le norme armonizzate esistenti sugli articoli pirotecnici a sostegno della direttiva 2013/29/UE, che ha sostituito e abrogato la direttiva 2007/23/CE. Conformemente a tale decisione di esecuzione, il mandato di normazione M/416 è scaduto il 13 giugno 2022.

(4) Sempre sulla base del mandato di normazione M/416 il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 15947-1:2015, EN 15947-2:2015, EN 15947-3:2015, EN 15947-4:2015 ed EN 15947-5:2015 e il 5 ottobre 2022 ha adottato la nuova serie di norme EN 15947:2022, parti da 1 a 5. Tali nuove norme hanno sostituito la serie EN 15947:2015 (parti da 1 a 5). Tuttavia, il CEN ha presentato alla Commissione solo le parti da 2 a 5 della serie EN 15947:2022 per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in quanto la parte 1, contenente le definizioni terminologiche, non è stata considerata atta a conferire la presunzione di conformità a nessuno dei requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2013/29/UE.

(5) Con lettera del 21 novembre 2023 la Commissione ha informato il CEN della sua intenzione di non pubblicare i riferimenti delle norme EN 15947-2:2022, EN 15947-3:2022, EN 15947-4:2022 ed EN 15947-5:2022 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in quanto tali norme non soddisfano i requisiti stabiliti nella richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2022) 3011 e pertanto non attuano i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui alla direttiva 2013/29/UE.

(6) Poiché il CEN ritiene che le norme EN 15947-2:2022, EN 15947-3:2022, EN 15947-4:2022 ed EN 15947-5:2022 sostituiscano le norme esistenti attualmente pubblicate (EN 15947-2:2015, EN 15947-3:2015, EN 15947-4:2015 ed EN 15947-5:2015), non si può più ritenere che queste ultime rappresentino il progresso tecnologico né che soddisfino i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza, anche in considerazione del fatto che il CEN ha confermato di non essere in grado di elaborare e presentare nuove norme nel prossimo futuro. È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate della serie EN 15947:2015 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in quanto tali norme sono state riviste dal CEN e sostituite dalla serie di norme EN 15947:2022.

(7) Poiché le definizioni terminologiche di cui alle norme EN ISO 14451-1:2013, EN 15947-1:2015, EN 16256-1:2012 ed EN 16261-1:2012 non soddisfano nessuno dei requisiti essenziali di sicurezza di cui alla direttiva 2013/29/UE, è necessario ritirare i riferimenti di tali norme armonizzate dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8) Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno pubblicare in un unico atto un nuovo elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate adottate a sostegno della direttiva 2013/29/UE che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.

(9) È pertanto opportuno abrogare la comunicazione 2017/C 149/01.

(10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti fondamentali corrispondenti di cui alla legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione.

(11) Le norme armonizzate adottate in risposta alle richieste di normazione possono essere soggette a richieste di accesso ai documenti conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Nella sentenza del 5 marzo 2024 nella causa C-588/21 P, Public.Resource.Org e Right to Know/Commissione e a., la Corte ha constatato che vi è un interesse pubblico prevalente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, che giustifica la divulgazione delle norme armonizzate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per gli articoli pirotecnici redatte a sostegno della direttiva 2013/29/UE che figurano nell’allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

La comunicazione 2017/C 149/01 è abrogata.

Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato II della presente decisione fino al 24 marzo 2025.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO

N.

Riferimento della norma

1.

EN ISO 14451-2:2013

Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 2: Metodi di prova (ISO 14451-2:2013)

2.

EN ISO 14451-3:2013

Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 3: Etichettatura (ISO 14451-3:2013)

3.

EN ISO 14451-4:2013

Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 4: Requisiti e categorizzazione per i microgeneratori a gas (ISO 14451-4:2013)

4.

EN ISO 14451-5:2013

Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 5: Requisiti e categorizzazione per generatori a gas di airbag (ISO 14451-5:2013)

5.

EN ISO 14451-6:2013

Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 6: Requisiti e categorizzazione per i moduli di airbag (ISO 14451-6:2013)

6.

EN ISO 14451-7:2013

Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 7: Requisiti e categorizzazione per i pre-tensori delle cinture di sicurezza (ISO 14451-7:2013)

7.

EN ISO 14451-8:2013

Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 8: Requisiti e categorizzazione per i detonatori (ISO 14451-8:2013)

8.

EN ISO 14451-9:2013

Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 9: Requisiti e categorizzazione per gli azionatori (ISO 14451-9:2013)

9.

EN ISO 14451-10:2013

Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 10: Requisiti e categorizzazione per i prodotti semi-finiti (ISO 14451-10:2013)

10.

EN 16256-2:2012

Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per uso teatrale - parte 2: Categorie di articoli pirotecnici per uso teatrale

11.

EN 16256-3:2012

Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per uso teatrale - parte 3: Requisiti di fabbricazione e prestazione

12.

EN 16256-4:2012

Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per uso teatrale - parte 4: Requisiti minimi di etichettatura ed istruzioni d’uso

13.

EN 16256-5:2012

Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per uso teatrale - parte 5: Metodi di prova

14.

EN 16261-2:2013

Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, categoria 4 - parte 2: Requisiti

15.

EN 16261-3:2012

Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, categoria 4 - parte 3: Metodi di prova

16.

EN 16261-4:2012

Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, categoria 4 - parte 4: Requisiti minimi di etichettatura ed istruzioni per l’uso

ALLEGATO II

N.

Riferimento della norma

1.

EN ISO 14451-1:2013

Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 1: Terminologia (ISO 14451-1:2013)

2.

EN 15947-1:2015

Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, categorie F1, F2 e F3 - parte 1: Terminologia

3.

EN 15947-2:2015

Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, categorie F1, F2 e F3 - parte 2: Categorie e tipi di fuochi artificiali

4.

EN 15947-3:2015

Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, categorie F1, F2 e F3 - parte 3: Requisiti minimi di etichettatura

5.

EN 15947-4:2015

Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, categorie F1, F2 e F3 - parte 4: Metodi di prova

6.

EN 15947-5:2015

Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, categorie F1, F2 e F3 - parte 5: Requisiti per la costruzione e prestazione

7.

EN 16256-1:2012

Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per uso teatrale - parte 1: Terminologia

8.

EN 16261-1:2012

Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, categoria 4 - parte 1: Terminologia

...

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