Direttiva 92/43/CEE | Direttiva Habitat

Direttiva 92/43/CEE | Direttiva Habitat / Consolidato Luglio 2025
ID 9789 | Update news 10.08.2025
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat natur...
ID 23008 | 25.11.2024
Rettifica del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014
GU L 2024/90731 del 19.11.2024
_________
Pagina 6, considerando 25:
anziché:
«… Tale divieto di esportazione dovrebbe applicarsi solo nei casi in cui l'attrezzatura sia soggetta a un divieto ai sensi dell'allegato IV e soddisfi nel contempo i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.»,
leggasi:
«… Tale divieto di esportazione dovrebbe applicarsi solo nei casi in cui l'apparecchiatura sia soggetta a un divieto ai sensi dell'allegato IV e soddisfi nel contempo i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.».
2. Pagina 15, articolo 3, punto 44):
anziché:
«44) “refrigeratore”: un singolo sistema la cui funzione principale è raffreddare un fluido termovettore (come acqua, glicole, salamoia o CO2) a fini di refrigerazione, trattamento, conservazione o comfort;»,
leggasi:
«44) “refrigeratore (chiller)”: un singolo sistema la cui funzione principale è raffreddare un fluido termovettore (come acqua, glicole, salamoia o CO2) a fini di refrigerazione, trattamento, conservazione o comfort;».
3. Pagina 19, articolo 7, paragrafo 4:
anziché:
«… Le imprese che vendono le attrezzature di cui all'articolo 11, paragrafo 7, conservano i registri per un periodo di almeno cinque anni e su richiesta li mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato.»
leggasi:
«… Le imprese che vendono le apparecchiature di cui all'articolo 11, paragrafo 7, conservano i registri per un periodo di almeno cinque anni e su richiesta li mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato.».
4. Pagina 27, articolo 12, paragrafo 7:
anziché:
«… In caso di rigenerazione, devono essere fornite informazioni sul numero di lotto e sul nome e l'indirizzo dell'attrezzatura di rigenerazione nell'Unione.»
leggasi:
«… In caso di rigenerazione, devono essere fornite informazioni sul numero di lotto e sul nome e l'indirizzo dell'impianto di rigenerazione nell'Unione.».
5. Pagina 28, articolo 13, paragrafo 4, primo comma:
anziché:
«4. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di condizionamento d'aria e di condizionamento d'aria e delle pompe di calore.»
leggasi:
«4. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di condizionamento d'aria e delle pompe di calore.».
6. Pagina 29, articolo 13, paragrafo 5:
anziché:
«5. A decorrere dal 1° gennaio 2032 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 750 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione (esclusi i refrigeratori).»
leggasi:
«5. A decorrere dal 1° gennaio 2032 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 750 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione [esclusi i refrigeratori (chillers)].».
7. Pagina 38, articolo 22, paragrafo 3, secondo comma:
anziché:
«Il divieto di cui al primo comma non si applica al materiale militare e ai prodotti e alle attrezzature che possono essere immessi sul mercato dell'Unione conformemente all'allegato IV.»
leggasi:
«Il divieto di cui al primo comma non si applica al materiale militare e ai prodotti e alle apparecchiature che possono essere immessi sul mercato dell'Unione conformemente all'allegato IV.».
8. Pagina 54, allegato IV, riga 5, prima colonna:
anziché:
«5) Apparecchiature di refrigerazione (chillers), ad eccezione dei refrigeratori e delle apparecchiature di cui ai punti 4 e 6, che contengono o il cui funzionamento dipende da:»,
leggasi:
«5) Apparecchiature di refrigerazione, ad eccezione dei refrigeratori (chillers) e delle apparecchiature di cui ai punti 4 e 6, che contengono o il cui funzionamento dipende da:».
9. Pagina 55, allegato IV, riga 5, seconda colonna, lettera b):
anziché:
«b) gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 per i refrigeratori di capacità nominale pari a 12 kW, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;»,
leggasi:
«b) gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 per i refrigeratori (chillers) di capacità nominale pari a 12 kW, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;».
10. Pagina 55, allegato IV, riga 5, seconda colonna, lettera c):
anziché:
«c) gas fluorurati a effetto serra per i refrigeratori di capacità nominale fino a 12 kW inclusi, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;»,
leggasi:
«c) gas fluorurati a effetto serra per i refrigeratori (chillers) di capacità nominale fino a 12 kW inclusi, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;».
11. Pagina 55, allegato IV, riga 5, seconda colonna, lettera d):
anziché:
«d) gas fluorurati a effetto serra con GWP pari a 750 per i refrigeratori di capacità nominale superiore a 12kW, tranne se necessarie per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;»,
leggasi:
«d) gas fluorurati a effetto serra con GWP pari a 750 per i refrigeratori (chillers) di capacità nominale superiore a 12kW, tranne se necessarie per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;».
12. Pagina 55, allegato IV, riga 8, prima colonna:
anziché:
«8) Apparecchiature autonome di condizionamento d'aria e pompe di calore, esclusi i refrigeratori:»,
leggasi:
«8) Apparecchiature autonome di condizionamento d'aria e pompe di calore, esclusi i refrigeratori (chillers):».
13. Pagina 56, allegato IV, riga 11, seconda colonna, lettera c):
anziché:
«c) che contengono o usano altri gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito. di attività»,
leggasi:
«c) che contengono o usano altri gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito di attività.».
...
Collegati

ID 9789 | Update news 10.08.2025
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat natur...

SNPA, 18.06.2019
Linee guida SNPA 20/2019
Il documento si propone la finalità di agevolar...

The Air quality in Europe report series from the EEA presents regular assessments of Europe's air pollutant emissions, concentrations and their associated impacts on...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024