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ID 24408 | 10.08.2025 - Berna, 19 settembre 1979
Convenzione sulla Conservazione della Vita Selvatica e degli Habitat naturali in Europa
Ratifica IT: Legge 5 agosto 1981, n. 503
Approvazione EU: Decisione 82/72/CEE
La convenzione di Berna è entrata in vigore il 6 giugno 1982.
La convenzione, adottata a Berna il 19 settembre 1979, intende promuovere la cooperazione tra i paesi firmatari al fine di conservare la flora e la fauna selvatiche e il loro ambiente naturale e proteggere le specie migratorie in via di estinzione.
La decisione conclude l’accordo per conto della Comunità economica europea (ora UE).
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L’UE è parte contraente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa.
La flora e la fauna selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di grande valore che deve essere preservato e trasmesso alle generazioni future. Oltre ai programmi di protezione nazionale, le parti della Convenzione ritengono che la cooperazione dovrebbe essere istituita a livello europeo.
Le parti si impegnano a:
- promuovere politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli ambienti naturali;
- integrare la conservazione della flora e della fauna selvatiche nelle politiche nazionali di pianificazione, di sviluppo e ambientali;
- promuovere l’istruzione e diffondere informazioni sulla necessità di conservare le specie di flora e fauna selvatiche e i loro habitat.
Le parti convengono di adottare adeguati atti normativi e amministrativi per proteggere le specie di flora selvatica specificate nell’allegato I (Specie di flora rigorosamente protette). La convenzione vieta la raccolta, il taglio o lo sradicamento deliberato di tali piante.
È inoltre necessario adottare atti normativi e amministrativi adeguati per conservare le specie di fauna selvatica elencate nell’allegato II (Specie di fauna rigorosamente protette). Sono applicati i seguenti divieti:
- qualsiasi forma di cattura, custodia e uccisione deliberata;
- il danno o la distruzione deliberata di siti di riproduzione o di riposo;
- il disturbo deliberato della fauna selvatica, in particolare durante il periodo di riproduzione, di allevamento e di ibernazione;
- la deliberata distruzione o raccolta di uova nell’ambiente naturale o la conservazione di queste uova;
- il possesso e il commercio interno di questi animali, vivi o morti, compresi animali imbalsamati, e qualsiasi parte o derivato di questi animali.
Qualsiasi sfruttamento della fauna selvatica specificato nell’allegato III (Specie di fauna protetta) deve essere regolamentato al fine di mantenere le popolazioni fuori pericolo (divieto di sfruttamento temporaneo o locale, regolamentazione del trasporto o della vendita ecc.). Alle parti è vietato l’uso di mezzi indiscriminati di cattura e uccisione in grado di causare la scomparsa o il grave turbamento della specie.
La convenzione elenca alcune deroghe a quanto sopra esposto:
- per la protezione della flora e della fauna;
- per prevenire gravi danni a colture, bestiame, foreste, allevamenti di pesci, acqua e altre forme di proprietà;
- nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prevalenti;
- ai fini della ricerca e dell’istruzione, del ripopolamento, della reintroduzione e della necessaria riproduzione;
- per consentire, in condizioni rigorosamente sorvegliate, la cattura, la custodia o altri sfruttamenti giudiziosi di determinati animali e piante selvatici in numero limitato.
Le parti contraenti si impegnano a coordinare i loro sforzi per la protezione delle specie migratorie specificate negli allegati II e III il cui ambito si estende nei loro territori.
È istituito un comitato permanente incaricato di seguire l’applicazione della convenzione.
Collegati
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GU 23 agosto 1927 n. 194
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Allegato:
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