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Per le attività a rischio di incidente rilevante (ARIR), le prefetture, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, e dopo aver consultato la popolazione, predispongono il piano di emergenza esterno (PEE) allo stabilimento, coordinandone l'attuazione.
Le imprese che svolgono attività a rischio di incidente rilevante (ARIR) devono essere pronte a intervenire, in caso di emissione di sostanze pericolose, attivando i propri piani di emergenza interni (PEI), per limitare le conseguenze dannose per l'uomo o per l'ambiente. Il piano deve essere elaborato tenendo conto dell’esperienza e delle conoscenze delle persone che lavorano nello stabilimento e nelle imprese subappaltatrici di lungo termine. Tutto il personale deve essere informato, formato e addestrato sul comportamento da adottare in caso di incidente e sulle misure e azioni di sicurezza adottate dal piano interno, per essere in grado di gestire il rischio con responsabilità, secondo i ruoli assegnati.
Le prefetture, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, e dopo aver consultato la popolazione, predispongono il piano di emergenza esterno allo stabilimento, coordinandone l'attuazione. Il documento, che viene pubblicizzato in ambito locale a tutta la popolazione, deve essere comunicato a:
Il dipartimento dei Vigili del fuoco ha il compito di controllare le misure adottate compiendo verifiche ispettive e sopralluoghi post-incidentali; inoltre, in collaborazione con il ministero delle Attività Produttive, effettua il controllo di sicurezza sul sistema elettrico nazionale, fornisce pareri antincendio e autorizza la costruzione o l'esercizio di centrali elettriche, di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GPL) e di elettrodotti. In collaborazione con gli stati membri dell'Unione europea, effettua anche verifiche ispettive congiunte, le Mutual Joint Visits, organizzate dalla Commissione europea. Mensilmente si riunisce il Comitato CTR Seveso/Rischi Industriali a cui partecipano i funzionari analisti di rischio delle direzioni regionali dei vigili del fuoco.
La materia è regolata dalla direttiva comunitaria chiamata “Seveso III”, emanata a seguito dell’incidente del 1976 (direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012, pubblicata il 24 luglio 2012 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 197, da recepire entro il 1° giugno 2015), che impone agli stati dell’Unione europea una politica di prevenzione dai grandi rischi industriali e il censimento degli stabilimenti che lavorano sostanze pericolose.
I dati che riguardano le attività a rischio di incidente rilevante vengono raccolti ed elaborati e poi condivisi con gruppi di lavoro europei e internazionali (OCSE). La diffusione delle conoscenze sul tema viene promossa attraverso convegni, corsi di formazione e di addestramento destinati al personale tecnico della pubblica amministrazione incaricato dei controlli. L’attività di formazione è promossa in collaborazione con le regioni, l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) e le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA).
Direttiva 2012/18/UE - Seveso III
Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105

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