Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 / Aggiornato 01.01.2026
ID 15433 | Update 27.02.2026
Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di at...
ID 22769 | Update news 16.12.2024 / In allegato
Energivori: comunicazione linee guida operative ENEA per l’accesso al meccanismo ai sensi dell’Art. 7 comma 3 lettera a) del DM 256 del 10 luglio 2024
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Con la presente comunicazione ENEA dà seguito a quanto previsto da Art. 7 comma 3 lettera a) del DM 256 del 10 luglio 2024. Tale articolo recita:
"Ai fini dei controlli relativi agli adempimenti disciplinati dal presente decreto, ENEA, GSE ed ISPRA, con il coordinamento di ENEA, ciascuno rispettivamente con riferimento agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto: a) entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, individuano le modalità e i termini con cui l’impresa energivora adempie agli obblighi previsti dai medesimi articoli, dandone comunicazione sul proprio sito internet"
ENEA in data odierna rende disponibile a tutti gli stakeholders interessati le Linee Guida Operative per l'accesso al Meccanismo ai sensi dell'Art.7 comma 3 lettera a) dal DM 256 del 10 luglio 2024.
Articolo 7 (Controlli)
1. Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco energivori, secondo modalità e tempistiche stabilite da ARERA, ENEA comunica a CSEA, sulla base dell’elenco fornitole delle imprese che hanno fatto domanda di iscrizione, gli esiti dei controlli concernenti l’adempimento da parte dell’impresa energivora dell’obbligo di diagnosi energetica di cui all’articolo 3, comma 1.
2. La CSEA provvede a trasmettere annualmente a ENEA, a ISPRA e al GSE l’Elenco energivori comprensivo delle informazioni di cui all’articolo 3, comma 4, del presente decreto, nonché di quelle relative alle imprese che si sono avvalse della facoltà di cui all’articolo 3, commi 5 o 6, del decreto-legge, secondo termini e modalità stabiliti da ARERA.
3. Ai fini dei controlli relativi agli adempimenti disciplinati dal presente decreto, ENEA, GSE ed ISPRA, con il coordinamento di ENEA, ciascuno rispettivamente con riferimento agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto:
a) entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, individuano le modalità e i termini con cui l’impresa energivora adempie agli obblighi previsti dai medesimi articoli, dandone comunicazione sul proprio sito internet;
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