Decreto Direttoriale n.58 del 24.02.2021

Decreto Direttoriale n.58 del 24.02.2021
Misure in materia di lavoro agile in forma semplificata. Aggiornamento criteri
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DECRETA
Articolo 1 (Misure in materia di lavoro agile in forma semplificata)
ID 20673 | 28.10.2023
La formazione obbligatoria può avvenire anche al di fuori del normale orario di lavoro, salvo il diritto del dipendente a vedersi riconosciuta l’applicazione delle maggiorazioni retributive prescritte per lo straordinario.
La Corte di Cassazione civile, con sentenza n. 20259 del 14 luglio 2023, ha infatti affermato che il datore di lavoro ha il diritto di richiedere ai lavoratori di seguire corsi di formazione, anche in orario di lavoro supplementare. Il lavoratore, infatti, ha l’obbligo di collaborare con il datore di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, e questo include anche la partecipazione a corsi di formazione che possono migliorare le proprie competenze e conoscenze.
Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facolta’ di richiedere, entro i limiti dell’orario normale di lavoro di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti ai sensi dell’articolo 5, comma 2.

Misure in materia di lavoro agile in forma semplificata. Aggiornamento criteri
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DECRETA
Articolo 1 (Misure in materia di lavoro agile in forma semplificata)

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