Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.045 *

/ Totale documenti scaricati: 24.507.480 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 39.045 *

/ Totale documenti scaricati: 24.507.480 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.045 *

/ Totale documenti scaricati: 24.507.480 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.045 *

/ Totale documenti scaricati: 24.507.480 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.045 *

/ Totale documenti scaricati: 24.507.480 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023 | Informazione Utile



Store Certifico: Promo -25% su tutti i Prodotti fino al 31 Luglio e puoi diventare subito Cliente Fidelity ***/*** per i futuri acquisti.

/ Documenti disponibili: 39.045 *

/ Totale documenti scaricati: 24.507.480 *

Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.045 *

/ Totale documenti scaricati: 24.507.480 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.045 *

/ Totale documenti scaricati: 24.507.480 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.045 *

/ Totale documenti scaricati: 24.507.480 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Messaggio INPS numero 2729 del 20.07.2023

ID 20017 | | Visite: 915 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/20017

Messaggio INPS numero 2729 del 20 07 2023

Messaggio INPS numero 2729 del 20.07.2023 / Integrazione salariale per “eventi meteo”

ID 20017 | 20.07.2023 / In allegato

Messaggio INPS numero 2729 del 20.07.2023 - Richieste di integrazione salariale per “eventi meteo” - temperature elevate. Indicazioni.

In considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse con riconoscimento del trattamento di integrazione salariale, si riassumono le indicazioni che seguono.

Come già chiarito in precedenza, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigradi. Va, tuttavia, ricordato che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.

Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

Naturalmente costituiscono un elemento di rilievo per una positiva valutazione dell’integrabilità della causale sia la tipologia di lavorazione in atto che le modalità con le quali la stessa viene svolta.

Dalla valutazione di dette caratteristiche, infatti, può emergere la rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni.

Anche temperature inferiori ai 35 gradi possono, quindi, essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l'utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

In sostanza, la valutazione non deve fare riferimento solo al gradiente termico ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori.

Ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi “de quo”, potranno soccorrere anche le documentazioni o le pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.

Si precisa che la medesima considerazione deve essere svolta anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) recata dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni.

Si ricorda, inoltre, che il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.

Conseguentemente, anche nel caso in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile valutare positivamente la richiesta di ricorso al trattamento di integrazione salariale.

Si ricorda, infine, che, a seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro operato dalla legge 31 dicembre 2021, n. 234, il ricorso all’ammortizzatore sociale per “eventi meteo” è ammesso anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015. Va, tuttavia, evidenziato che, ai fini della positiva valutazione della richiesta di accesso al trattamento per le motivazioni richiamate, occorre tenere conto sia della tipologia di attività lavorativa espletata sia delle modalità di svolgimento della stessa.

...

Fonte: INPS

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Messaggio INPS numero 2729 del 20.07.2023.pdf)Messaggio INPS numero 2729 del 20.07.2023
 
IT88 kB103

Tags: Sicurezza lavoro

Ultimi inseriti

Mag 17, 2024 24

Rettifica regolamento (UE) 2024/1103 - 17.05.2024

Rettifica regolamento (UE) 2024/1103 - 17.05.2024 ID 21874 | 17.05.2024 Rettifica del regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione… Leggi tutto
Mag 16, 2024 57

Legge 13 novembre 2008 n. 181

in News
Legge 13 novembre 2008 n. 181 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. (GU n.268 del 15-11-2008) Collegati
Decreto-Legge 16 settembre 2008 n. 143
Leggi tutto
Mag 16, 2024 66

Decreto-Legge 16 settembre 2008 n. 143

in News
Decreto-Legge 16 settembre 2008 n. 143 Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. (GU n.217 del 16-09-2008)________ Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.13 novembre 2008, n. 181 (in G.U. 15/11/2008, n.268). ________ Aggiornamenti all'atto 15/11/2008 LEGGE… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Mag 16, 2024 48

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 15.05.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 15.05.2024 ID 21865 | Last update: 15.05.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
UNI CEN TR 17911 2024
Mag 16, 2024 74

UNI CEN/TR 17911:2024 | Linee guida emissioni da sorgente fissa

UNI CEN/TR 17911:2024 | Linee guida emissioni da sorgente fissa ID 21864 | 16.05.2024 / Preview in allegato UNI CEN/TR 17911:2024 Emissioni da sorgente fissa - Linee guida per l'elaborazione di metodi di misurazione standardizzati - Raccomandazioni per la struttura e il contenuto La norma supporta… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

UNI CEN TR 17911 2024
Mag 16, 2024 74

UNI CEN/TR 17911:2024 | Linee guida emissioni da sorgente fissa

UNI CEN/TR 17911:2024 | Linee guida emissioni da sorgente fissa ID 21864 | 16.05.2024 / Preview in allegato UNI CEN/TR 17911:2024 Emissioni da sorgente fissa - Linee guida per l'elaborazione di metodi di misurazione standardizzati - Raccomandazioni per la struttura e il contenuto La norma supporta… Leggi tutto
UNI EN 13557 2024
Mag 16, 2024 60

UNI EN 13557:2024 Apparecchi di sollevamento - Dispositivi di comando

UNI EN 13557:2024 Apparecchi di sollevamento - Dispositivi di comando ID 21863 | 16.05.2024 / Preview in allegato UNI EN 13557:2024 Apparecchi di sollevamento - Dispositivi e stazioni di comando La norma specifica i requisiti di progettazione in materia di salute e sicurezza per i dispositivi di… Leggi tutto
Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell amianto
Mag 14, 2024 82

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell'amianto

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell'amianto ID 21855 | 14.05.2024 /In allegato Procedure di utilizzo delle unità di decontaminazione personale (UDP) nei cantieri di bonifica dell'amianto Nel corso di bonifiche in ambienti confinati di materiali contenenti amianto sia in… Leggi tutto
Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto
Mag 14, 2024 76

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto - misure di cautela per la rimozione ID 21853 | 14.05.2024 / In allegato Il d.lgs. 152/06 stabilisce che le disposizioni in materia di bonifica non si applicano all’abbandono dei rifiuti come disciplinato dalla parte quarta ditale decreto.… Leggi tutto