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Interpello ambientale 28.06.2023 - Gestione rifiuti delle industrie estrattive

ID 19925 | | Visite: 1161 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/19925

Interpello ambientale 28 06 2023   Gestione rifiuti delle industrie estrattive

Interpello ambientale 28.06.2023 - Gestione rifiuti delle industrie estrattive

ID 19925 | 05.07.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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..

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 28.06.2023

Oggetto: Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152  - Interpello in materia ambientale in merito al campo di applicazione del D.lgs. 30 maggio 2008 n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE). Riferimento nota Regione Umbria n. 0141404 del 14 novembre 2022.

QUESITO

Con la nota richiamata in oggetto sono stati richiesti i seguenti chiarimenti:

1) se i fanghi risultanti dalle operazioni di lavaggio e sedimentazione del materiale estratto da una cava ma generatisi presso impianti di prima lavorazione inerti posti esternamente alla medesima e successivamente utilizzati per il ripristino ambientale del sito originario di estrazione, rientrino o meno nell’applicazione del D.lgs. 30 maggio 2008 n. 117 oppure in quello della parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152. Quanto sopra, tenendo conto che nella norma nazionale il concetto di impianto di selezione classificabile quale pertinenza mineraria – eventualmente anche esterno al cantiere minerario – è rinvenibile esclusivamente per le miniere (art. 23 del R.D. n. 1443/27) e non anche nelle cave.

2) ad integrazione del parere richiesto con il quesito n. 1, si chiede inoltre, se l’eventuale applicabilità del D.lgs. 30 maggio 2008 n. 117 sia condizionata al riuso dei fanghi per il ripristino ambientale esclusivamente all’interno del medesimo sito di estrazione del materiale originale oppure sia consentita anche altra attività estrattiva sempre per finalità di ripristino ambientale;

3) se le operazioni di sedimentazione dei fanghi ottenuti anche con l’utilizzo di flocculante – con o senza poliacrilammide – rientrino o meno tra le operazioni di trattamento di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 117/2008 e pertanto se, per detti fanghi, trovi o meno applicazione il decreto legislativo medesimo;

RIFERIMENTI NORMATIVI

1) D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, “Norme in materia ambientale” di seguito TUA, così come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, ed in particolare:
- Articolo 185: “Non rientrano nel campo di applicazione della parte IV del presente decreto (…) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117”

2) D.lgs. 30 maggio 2008 n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE) ed in particolare:
- Articolo 1: “Il presente decreto stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive”;
- Articolo 3, comma 1, lettera d): “rifiuti di estrazione: rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave”;
- Articolo 3, comma 1, lettera hh): “sito: l'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come Individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore. Nel caso di miniere, il sito comprende le relative pertinenze di cui all'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all'articolo 1 del decreto legislativo n. 624 del 1996”;
- Articolo 3, comma 1, lettera i): “ trattamento: il processo o la combinazione di processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle risorse minerali, compreso lo sfruttamento delle cave, al fine di estrarre il minerale, compresa la modifica delle dimensioni, la classificazione, la separazione e la lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti di estrazione precedentemente scartati; sono esclusi la fusione, i processi di lavorazione termici (diversi dalla calcinazione della pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche”
- Articolo 3, comma 1, lettera r): “struttura di deposito dei rifiuti di estrazione: qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione”.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

L’articolo 185 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, prevede espressamente che non rientrano nel campo di applicazione della parte IV dello stesso decreto i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.lgs. 30 maggio 2008 n. 117, norma di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Pertanto, per detta tipologia di rifiuti, è previsto un “regime speciale” di gestione che deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste dal citato d.lgs. 117/2008.

Analogamente, come espressamente riportato all’articolo 1 del D.lgs. 30 maggio 2008 n. 117, lo stesso si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione definiti come i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave. Il successivo articolo 3 definisce anche la nozione di sito estrattivo, inteso quale area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore. Nel caso di miniere, il sito comprende le relative pertinenze.

Con riferimento ai primi due quesiti oggetto di attenzione, questo Ministero ha già avuto modo di chiarire, all’indomani dell’entrata in vigore del D.lgs. 30 maggio 2008 n. 117, il relativo ambito di applicazione attraverso un parere congiunto con l’allora Ministero dello sviluppo economico. In particolare, in merito alla possibilità di effettuare la ricollocazione nei vuoti o nelle volumetrie prodotte dall'attività estrattiva di rifiuti di estrazione prodotti fuori dal sito stesso, nel parere è stato ritenuto testualmente che “tale possibilità possa essere prevista esclusivamente nel caso in cui i rifiuti di estrazione siano:

- prodotti da un impianto di trattamento esterno al sito di ricollocazione dei rifiuti di estrazione ma di pertinenza del sito stesso;
- prodotti da un impianto di trattamento ubicato all'interno di un sito estrattivo diverso da quello di ricollocazione dei rifiuti di estrazione. Tali rifiuti estrattivi devono essere prodotti da tout venant proveniente dal sito di ricollocazione dei rifiuti ed aventi medesime caratteristiche;
- prodotti da un impianto di trattamento esterno al sito estrattivo di ricollocazione dei rifiuti di estrazione ma pertinenza di un sito estrattivo diverso da quello di ricollocazione dei rifiuti. I rifiuti da ricollocare devono essere prodotti da tout venant proveniente dal sito in cui si intende ricollocare i rifiuti ed avere medesime caratteristiche.

Occorre chiarire che per pertinenza si intende in questo contesto, non quella prettamente giuridica, ma tecnica, ovvero costituita da tutti quegli impianti necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni ai siti estrattivi stessi, ma gestiti dagli stessi titolari dei titoli di legittimazione dell'attività estrattiva o anche da consorzi di più imprese di estrazione afferenti a più attività. Resta inteso che tali impianti non devono comunque trattare rifiuti diversi da quelli estrattivi.

Tale prerogativa dovrà comunque essere analizzata, valutata ed approvata dall'autorità competente”.

In tale contesto, assume particolare rilevanza il piano di gestione dei rifiuti di estrazione previsto all'articolo 5 del D.lgs. 30 maggio 2008 n. 117. Tale piano, presentato come sezione del piano globale dell'attività estrattiva, predisposto al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione dall'autorità competente, va a regolamentare tutta l'attività estrattiva connessa con la produzione di rifiuti di estrazione, compresa la diretta provenienza dei rifiuti dalle attività estrattive. La previsione normativa conferma, anche nella prospettiva della deroga disposta dal citato art. 185 comma 2, lett. d), del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, che il d.lgs. 117/2008 opera solo in presenza di attività di estrazione autorizzate e come tali sottoposte a quel monitoraggio e quelle tutele che giustificano il diverso ambito di applicazione normativo. L’individuazione dell’area del cantiere o dei cantieri estrattivi è demandata pertanto all’atto autorizzativo, nei limiti sopra descritti, adottato sulla base della normativa nazionale e regionale vigente.

In ordine al terzo quesito si rileva che il D.lgs. 30 maggio 2008 n. 117 definisce il trattamento come il processo o la combinazione di processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle risorse minerali, compreso lo sfruttamento delle cave, al fine di estrarre il minerale, compresa la modifica delle dimensioni, la classificazione, la separazione e la lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti di estrazione precedentemente scartati; sono esclusi la fusione, i processi di lavorazione termici (diversi dalla calcinazione della pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche.

Sebbene l’operazione di sedimentazione dei fanghi ottenuti con l’utilizzo di flocculante non trovi esplicito riferimento nella richiamata norma, le operazioni di sedimentazione con o senza flocculante possono essere ricomprese nella più ampia definizione di trattamento di cui all’art. 3 comma 1 del D.lgs. 30 maggio 2008 n. 117 allorquando si fa riferimento ai processi fisico-chimici effettuati sulla risorsa minerale o nell’ambito del ritrattamento dei rifiuti di estrazione. Come già precedentemente evidenziato, anche tali operazioni devono essere dettagliatamente descritte all’interno del piano di gestione dei rifiuti di estrazione nel quale devono trovare soluzione tutte le problematiche relative ai materiali estrattivi e ai rifiuti da essi derivanti. Restano comunque ferme tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, nonché le raccomandazioni dell’ISS e di ISPRA sull’argomento.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, allo stato non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Fonte: MASE

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