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Consiglio di Stato Sez. III, Sent. 4969 del 26 giugno 2026

ID 19888 | 27.06.2023
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -risposta al quesito relativo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Precisazioni.
A seguito della risposta all'interpello sicurezza n. 20/2014 relativo alla corretta interpretazione dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, la Commissione ha ritenuto di precisare quanto segue in merito alle rappresentanze sindacali aziendali''.
Si precisa che la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, nelle diverse forme che non si esauriscono in quelle di cui all'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, demandando la regolamentazione delle modalità di elezione e designazione alla contrattazione collettiva di riferimento, che attualmente trova attuazione in numerosi accordi interconfederali nazionali che regolano la rappresentanza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
Inoltre, come espressamente previsto dall'art.47, comma 4 secondo periodo, del decreto in parola l'eleggibilità del rappresentante, direttamente fra i lavoratori dell'azienda, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda, in una delle diverse forme suddette.
Ing. Piegari
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