Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.564
/ Totale documenti scaricati: 30.551.684

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.564 *

/ Totale documenti scaricati: 30.551.684 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.564 *

/ Totale documenti scaricati: 30.551.684 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.564 *

/ Totale documenti scaricati: 30.551.684 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.564 *

/ Totale documenti scaricati: 30.551.684 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.564 *

/ Totale documenti scaricati: 30.551.684 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Decreto direttoriale MASE 03 aprile 2023

ID 19403 | | Visite: 1236 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/19403

DD MASE 03 aprile 2023

DD MASE 03 aprile 2023 / Imprese RAEE Contributi adesione sistema di gestione ambientale Emas

ID 19403 | 11.04.2023

Il D.D. disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (Ce) 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas). 

L'agevolazione concedibile è pari a un massimo di 15.000,00 euro. Le imprese potranno presentare la domanda per l'accesso agli incentivi a decorrere dalle ore 12.00 del 4 settembre 2023 e fino alle ore 23.59 del 18 settembre 2023, esclusivamente attraverso l'apposita piattaforma informatica sul sito del soggetto gestore (Invitalia) e potrà essere presentata una sola domanda di contributo.

_________

Decreto direttoriale MASE 03 aprile 2023

[...]

Articolo 2 Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento disciplina, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (Ce) 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas).
2. L'agevolazione concedibile è pari a un massimo di 15.000,00 euro, come stabilito dall'articolo 5, comma 2, del decreto; salvo il caso richiamato al comma 3 del medesimo articolo.
3. L'accesso all'agevolazione di cui al presente provvedimento è attivata annualmente, nel primo semestre di ciascuna annualità, con avviso sul sito istituzionale del Ministero - www.mase.gov.it - Sezione "News" e "Bandi e Avvisi".

Articolo 3 Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione

1. Ai fini dell'accesso al contributo, di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, il soggetto istante presenta al Ministero apposita domanda, esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile all'indirizzo che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, secondo le modalità indicate nel presente articolo
2. La presentazione della domanda è riservata al rappresentante legale del soggetto istante, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione, attraverso l'apposita funzionalità prevista dalla procedura informatica.
Le domande di accesso alle agevolazioni, debitamente sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del soggetto istante ovvero da altro soggetto appositamente delegato, e i relativi allegati, si potranno presentare trascorsi centocinquanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso inerente alla presente agevolazione sul sito istituzionale del Ministero – www.mase.gov.it - Sezione "News" e "Bandi e Avvisi". La procedura informatica di presentazione delle domande sarà aperta per quindici giorni.
3. Per l'accesso alla procedura informatica, al soggetto istante è richiesto l'utilizzo di SPID, CNS o CIE e il possesso di una casella di posta elettronica certificata (Pec) attiva, che deve risultare censita nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia.
4. Nel caso in cui il soggetto istante, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese, non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 lettere a) e d), del decreto, la procedura informatica non consente il completamento dell'iter di presentazione della stessa. A tal fine, è cura del soggetto istante accertarsi, prima dell'accesso alla procedura informatica, che i dati comunicati e riportati sul predetto Registro siano corretti e aggiornati. Nel caso in cui le informazioni desumibili dal Registro delle imprese non risultino aggiornate, il soggetto istante è tenuto ad effettuare i relativi adempimenti presso il predetto Registro ai fini dell'espletamento della procedura di presentazione della domanda.
5. Il soggetto istante, ai fini dell'accesso al contributo, è tenuto a compilare la domanda di accesso alle agevolazioni, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, tramite la procedura informatica, e a trasmettere la seguente documentazione:
a) autorizzazione all'esercizio delle attività di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell'articolo 208 o dell'articolo 213 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) attestazione dell'avvio della procedura per l'ottenimento della registrazione Emas, mediante la trasmissione dei documenti di seguito riportati, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto:
i. dichiarazione del verificatore ambientale (accreditato) sulle attività di verifica e convalida ai sensi dell'allegato VII del regolamento (Ce) 1221/2009 (Emas);
i. dichiarazione ambientale convalidata in conformità all'allegato IV del regolamento (Ce) 1221/2009 (Emas);
accompagnati dalle spese sostenute relative a:
iii. contratto stipulato con il verificatore ambientale (accreditato) per le attività di verifica e convalida ai sensi dell'allegato VII del regolamento (Ce) 1221/20099 (Emas);
iv. eventuale contratto di consulenza per la realizzazione di una o più attività previste per l'ottenimento della registrazione ai sensi del regolamento (Ce) 1221/2009 - Emas (analisi ambientale, sistema di gestione ambientale, dichiarazione ambientale);
6. Il soggetto istante, pena l'inammissibilità della domanda di accesso al contributo, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto.
7. Ai fini della compilazione e invio della domanda di accesso alle agevolazioni, il soggetto istante è tenuto a:
a) accedere alla procedura informatica, attraverso l'utilizzo di Spid, Cie o Cns;
b) selezionare la misura "Raee Emas";
c) inserire le informazioni e i dati richiesti per la compilazione della domanda;
d) generare il modulo di domanda in formato "pdf" immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto istante e apporre la firma digitale;
e) caricare il modulo di domanda firmato digitalmente con i previsti allegati;
f) inviare la domanda; il sistema genera il Codice identificativo della stessa. A conferma del buon esito delle operazioni di caricamento e trasmissione della domanda, il sistema rilascia un'attestazione di avvenuta presentazione della domanda di agevolazione.
8. Le domande di accesso al contributo si intendono correttamente trasmesse solo a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell'attestazione di cui al comma 8, lettera
f) del presente articolo.
9. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto, ciascun soggetto istante può presentare una sola domanda di ammissione alle agevolazioni.
10. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del decreto sono escluse dall'attribuzione dei contributi economici le imprese che abbiano già ottenuto la certificazione Emas o abbiano concluso il procedimento per l'ottenimento della registrazione Emas al momento di presentazione dell'istanza.
11. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti proponenti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria assegnata per l'intervento, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto.
12. Le domande di agevolazione presentate fuori dai termini di cui al comma 3, così come quelle presentate con modalità difformi rispetto a quelle descritte nel presente articolo, ovvero tramite canali diversi dalla procedura informatica, non saranno prese in considerazione dal Ministero.
13. Ai fini della quantificazione delle spese agevolabili, nell'ambito della domanda di agevolazione, sono ammesse al contributo unicamente le spese riferibili alla lettera b), punto iii) e iv) del comma 5 del presente articolo, connessi all'ottenimento della certificazione ambientale. Non sono comunque ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse, nonché quelle riferite ai costi di mantenimento della certificazione.

Articolo 4 Istruttoria della domanda

1. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso al contributo, il Ministero, tramite il soggetto attuatore, esegue le attività istruttorie, di cui all'articolo 7 del decreto, delle domande presentate ai sensi del precedente articolo 3.
2. Qualora, nel corso dello svolgimento delle attività istruttorie di cui al comma 1, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto istante, il Ministero può richiederli mediante l'invio di una comunicazione scritta che il soggetto istante è tenuto a riscontrare nei termini indicati nella comunicazione stessa.

Articolo 5 Concessione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto direttoriale MASE n. 21 del 03.04.2023.pdf)Decreto direttoriale MASE n. 21 del 03.04.2023
 
IT950 kB268
Scarica questo file (Decreto direttoriale MASE n. 21 del 03.04.2023 Allegato 1.pdf)Decreto direttoriale MASE n. 21 del 03.04.2023 Allegato 1
Domanda di accesso al contributo
IT309 kB230
Scarica questo file (Decreto direttoriale MASE n. 21 del 03.04.2023 Allegato 2.pdf)Decreto direttoriale MASE n. 21 del 03.04.2023 Allegato 2
Informativa trattamento dati personali
IT215 kB224
Scarica questo file (Decreto direttoriale MASE n. 21 del 03.04.2023 Allegato 3.pdf)Decreto direttoriale MASE 03 aprile 2023 Allegato 3
Elenco degli oneri informativi
IT96 kB230

Tags: Ambiente Rifiuti RAEE

Ultimi inseriti

UNI ISO 4301 5 2025 Gru a ponte e a cavalletto
Giu 12, 2025 33

UNI ISO 4301-5:2025 / Gru a ponte e a cavalletto

UNI ISO 4301-5:2025 / Gru a ponte e a cavalletto ID 24101 | 12.06.2025 / In allegato Preview UNI ISO 4301-5:2025 Apparecchi di sollevamento - Classificazione - Parte 5: Gru a ponte e a cavalletto La norma stabilisce una classificazione generale delle gru a ponte e a cavalletto e dei loro meccanismi… Leggi tutto
Costruire il Futuro   Off Site e Riqualificazione Edilizia in Italia
Giu 11, 2025 57

Costruire il Futuro - Off-Site e Riqualificazione Edilizia in Italia

Costruire il Futuro - Off-Site e Riqualificazione Edilizia in Italia ID 24100 | 11 giugno 2025 Realizzata dell’ambito del progetto OFFICIO per lo sviluppo di una filiera italiana del settore Il potenziale innovativo dell’Off-Site Construction (OSC), una panoramica della filiera italiana ad esso… Leggi tutto
ECHA 2025   Key Areas of Regulatory Challenge
Giu 11, 2025 87

ECHA 2025 - Key Areas of Regulatory Challenge

ECHA 2025 - Key Areas of Regulatory Challenge ID 24098 | 11.06.2025 / Attached The report introduces new topics to reflect ECHA’s growing responsibilities. It also covers emerging topics in waste and recycling that aim to support circularity and enhance Europe’s industrial competitiveness. For… Leggi tutto
Cassazione Penale Sez  4 del 04 Giugno 2025 n  20645
Giu 10, 2025 141

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645 / Caduta del lavoratore per difetto chiusura sponda autocarro: responsabilità DL ID 24094 | 09.06.2025 Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645 - Difetto nella chiusura della sponda dell'autocarro noleggiato e caduta all'indietro del… Leggi tutto
Giu 09, 2025 309

Legge 9 giugno 2025 n. 80

in News
Legge 9 giugno 2025 n. 80 / Legge di conv. Decreto sicurezza pubblica ID 24093 | 09.06.2025 Legge 9 giugno 2025 n. 80 Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonche' di vittime… Leggi tutto
Dati INAIL 5 2025   Infortuni estero e riders  RRA
Giu 09, 2025 194

Dati INAIL 5/2025 - Infortuni all’estero e riders / RRA

Dati INAIL 5/2025 - Infortuni all’estero e riders / RRA ID 24902 | 09.06.2025 / In allegato Infortuni sul lavoro accaduti all’estero - Infortuni sul lavoro dei riders - Retribuzioni dei lavoratori della gestione Industria, Commercio e Servizi - Responsabile rischio amianto: competenze e… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

UNI ISO 4301 5 2025 Gru a ponte e a cavalletto
Giu 12, 2025 33

UNI ISO 4301-5:2025 / Gru a ponte e a cavalletto

UNI ISO 4301-5:2025 / Gru a ponte e a cavalletto ID 24101 | 12.06.2025 / In allegato Preview UNI ISO 4301-5:2025 Apparecchi di sollevamento - Classificazione - Parte 5: Gru a ponte e a cavalletto La norma stabilisce una classificazione generale delle gru a ponte e a cavalletto e dei loro meccanismi… Leggi tutto
Cassazione Penale Sez  4 del 04 Giugno 2025 n  20645
Giu 10, 2025 141

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645 / Caduta del lavoratore per difetto chiusura sponda autocarro: responsabilità DL ID 24094 | 09.06.2025 Cassazione Penale Sez. 4 del 04 Giugno 2025 n. 20645 - Difetto nella chiusura della sponda dell'autocarro noleggiato e caduta all'indietro del… Leggi tutto
In situ generated active substances and their products
Giu 07, 2025 243

In situ generated active substances and their products

In situ generated active substances and their products / ECHA Aprile 2025 ID 24087 | 07.06.2025 / Version 2 April 2025 Information requirements and risk assessment for approval and authorisation Recommendations of the BPC Working Groups.________ Il presente documento ha lo scopo di assistere gli… Leggi tutto