Rapporto Rifiuti Speciali - Edizione 2025

Rapporto Rifiuti Speciali - Edizione 2025
ID 24316 | 22.07.2025 / In allegato Rapporto rifiuti speciali Ed. 2025
Il Rapporto Rifiuti Speciali, che presenta i dati relativi all’anno 2023, è giunto alla s...
ID 19288 | 22.03.2023
Decreto 7 febbraio 2023 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni.
(GU n. 69 del 22.03.2023)
Entrata in vigore: 20.07.2023
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Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi, di cui all’allegato al presente decreto, per:
a) l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi;
b) la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni;
c) l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per esterni.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) prodotto ricondizionato: bene che dopo essere stato sottoposto a un processo di riparazione e manutenzione, sia di tipo estetico che meccanico-funzionale, viene riportato allo stato di origine e immesso sul mercato. Il bene viene rimesso a nuovo dal punto di vista della funzionalità e le componenti usurate o difettose vengono sostituite ricorrendo a ricambi originali, o con le stesse caratteristiche o superiori, garantendo le stesse prestazioni, standard qualitativi e di sicurezza di un prodotto immesso per la prima volta sul mercato;
b) guida naturale: particolare conformazione dei luoghi tale da consentire alla persona con disabilità visiva di orientarsi e di proseguire la sua marcia senza bisogno di altre indicazioni, anche in luoghi non abitualmente frequentati.
Art. 3. Abrogazioni e norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del giorno 2 marzo 2015, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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(GU L 203 28.7.2001)
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