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Europe, Rome

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2414

ID 18322 | | Visite: 1241 | Norme armonizzate DPI Dispositivi Protezione IndividualePermalink: https://www.certifico.com/id/18322

Norme armonizzate regolamento DPI

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2414 / Norme armonizzate DPI Dicembre 2022

ID 18322 | 09.12.2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2414 della Commissione del 6 dicembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sui requisiti generali per gli indumenti di protezione, sui requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 e sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi

GU L 317/136 del 9.12.2022

Entrata in vigore: 09.12.2022

Elenco completo norme armonizzate DPI

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, un dispositivo di protezione individuale conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II di detto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.
(2) Con mandato M/031 relativo alle norme per i dispositivi di protezione individuale la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di sviluppare e redigere norme armonizzate a sostegno della direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
(3) Sulla base della richiesta di normazione M/031, il CEN ha redatto varie nuove norme e ha rivisto una serie di norme armonizzate esistenti.
(4) Il 19 novembre 2020 la richiesta di normazione M/031 è scaduta ed è stata sostituita da una nuova richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione.
(5) Poiché il regolamento (UE) 2016/425 ha ripreso i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili ai dispositivi di protezione individuale stabiliti dalla direttiva 89/686/CEE, i progetti di norme armonizzate sviluppati nell’ambito della richiesta di normazione M/031 sono contemplati nella richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924. Di conseguenza i loro riferimenti dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si può pertanto accettare in via eccezionale che tali norme sviluppate e pubblicate dal CEN e dal Cenelec durante il periodo di transizione tra la richiesta di normazione M/031 e la richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924 non contengano un riferimento esplicito alla richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924.
(6) Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il CEN ha redatto le nuove norme armonizzate seguenti: EN ISO 18527-2:2021 sui requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57, EN ISO 20349-1:2017/A1:2020 che modifica EN ISO 20349-1:2017 sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e EN ISO 20349-2:2017/A1:2020 che modifica EN ISO 20349-2:2017 sui requisiti e i metodi di prova per le calzature di protezione contro i rischi presenti durante le operazioni di saldatura e i procedimenti connessi.
(7) Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 143:2000 sui requisiti, le prove e la marcatura dei filtri antiparticolato per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, quale rettificata da EN 143:2000/AC:2005 e modificata da EN 143:2000/A1:2006, e EN ISO 13688:2013 sui requisiti generali per gli indumenti di protezione, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione. Tale revisione ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 143:2021 e della modifica EN ISO 13688:2013/A1:2021 della norma armonizzata EN ISO 13688:2013.
(8) Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità di tali norme armonizzate redatte e riviste dal CEN alla richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924.
(9) Le norme armonizzate EN 143:2021, EN ISO 13688:2013 quale modificata da EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 18527-2:2021, EN ISO 20349-1:2017 quale modificata da EN ISO 20349-1:2017/A1:2020 e EN ISO 20349-2:2017 quale modificata da EN ISO 20349-2:2017/A1:2020 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(10) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità al regolamento (UE) 2016/425. Al fine di garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 siano elencati in un unico atto, è opportuno includere nel suddetto allegato i riferimenti delle norme armonizzate EN 143:2021, EN ISO 13688:2013 e relativa modifica EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 18527-2:2021, EN ISO 20349-1:2017 e relativa modifica EN ISO 20349-1:2017/A1:2020 e EN ISO 20349-2:2017 e relativa modifica EN ISO 20349-2:2017/A1:2020.
(11) È pertanto necessario ritirare dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti della norma armonizzata EN 143:2000, della relativa rettifica EN 143:2000/AC:2005 e della relativa modifica EN 143:2000/A1:2006 nonché il riferimento della norma armonizzata EN ISO 13688:2013.
(12) Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno includere in tale allegato i riferimenti della norma armonizzata EN 143:2000, della relativa rettifica EN 143:2000/AC:2005 e della relativa modifica EN 143:2000/A1:2006 nonché il riferimento della norma armonizzata EN ISO 13688:2013.
(13) Le norme armonizzate EN 352-1:2002, EN 352-2:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4:2001 quale modificata da EN 352-4:2001/A1:2005, EN 352-5:2002 quale modificata da EN 352-5:2002/A1:2005, EN 352-6:2002, EN 352-7:2002 e EN 352-8:2008 sui protettori dell’udito sono state riviste dal CEN e i rispettivi riferimenti sono stati inclusi nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 indicando il 21 gennaio 2023 come data di ritiro. Le nuove versioni delle norme sostituite hanno introdotto nuovi requisiti tecnici per il calcolo dell’attenuazione e nuove dimensioni della testa, ciò implica ulteriori prove dei protettori dell’udito unitamente ai dispositivi di protezione della testa e/o ai dispositivi di protezione del viso in combinazioni più diversificate. Di conseguenza i fabbricanti hanno bisogno di più tempo per adeguare la loro produzione al fine di conformarsi alle nuove norme. Gli organismi notificati e i laboratori di prova sono inoltre tenuti ad adeguare i metodi di prova e a rivedere il loro accreditamento conformemente ai nuovi requisiti. È pertanto opportuno rinviare di ulteriori 18 mesi la data di ritiro delle norme armonizzate EN 352-1:2002, EN 352-2:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4:2001e relativa modifica EN 352-4:2001/A1:2005, EN 352-5:2002 e relativa modifica EN 352-5:2002/A1:2005, EN 352-6:2002, EN 352-7:2002 e EN 352-8:2008. Tale rinvio non dovrebbe avere effetti negativi sui livelli di sicurezza dei prodotti interessati, in quanto le norme riviste migliorano principalmente la chiarezza delle procedure di prova e non apportano modifiche significative ai requisiti sostanziali applicabili. È pertanto opportuno sostituire le voci dell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 riguardanti le norme armonizzate EN 352-1:2002, EN 352-2:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4:2001 e relativa modifica EN 352-4:2001/A1:2005, EN 352-5:2002 e relativa modifica EN 352-5:2002/A1:2005, EN 352-6:2002, EN 352-7:2002 e EN 352-8:2008.
(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/668.
(15) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme armonizzate EN 143:2021 e EN ISO 13688:2013 quale modificata da EN ISO 13688:2013/A1:2021, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti della norma armonizzata EN 143:2000, quale rettificata da EN 143:2000/AC:2005 e modificata da EN 143:2000/A1:2006, e della norma armonizzata EN ISO 13688:2013.
(16) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/668 è così modificata:

1) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;
2) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO I

All’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 sono aggiunte le seguenti voci:

N.

Riferimento della norma

«39.

EN 143:2021

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antiparticolato - Requisiti, prove, marcatura

40.

EN ISO 13688:2013

Indumenti di protezione - Requisiti generali (ISO 13688:2013)

EN ISO 13688:2013/A1:2021

41.

EN ISO 18527-2:2021

Protezione degli occhi e del viso per uso sportivo - parte 2: Requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 (ISO 18527-2:2021)

42.

EN ISO 20349-1:2017

Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - parte 1: Requisiti e metodo di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle fonderie (ISO 20349-1:2017)

EN ISO 20349-1:2017/A1:2020

43.

EN ISO 20349-2:2017

Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - parte 2: Requisiti e metodi di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle operazioni di saldatura e nei procedimenti connessi (ISO 20349-2:2017)

EN ISO 20349-2:2017/A1:2020».

ALLEGATO II

L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668è così modificato:

1) le voci da 22 a 29 sono sostituite dalle voci seguenti:

N.

Riferimento della norma

Data di ritiro

«22.

EN 352-1:2002

Protettori dell’udito - Requisiti generali - parte 1: Cuffie

21 luglio 2024

23.

EN 352-2:2002

Protettori dell’udito - Requisiti generali - parte 2: Inserti

21 luglio 2024

24.

EN 352-3:2002

Protettori dell’udito - Requisiti generali - parte 3: Cuffie montate su dispositivi di protezione della testa e/o dispositivi di protezione del viso

21 luglio 2024

25.

EN 352-4:2001

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 4: Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro

EN 352-4:2001/A1:2005

21 luglio 2024

26.

EN 352-5:2002

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 5: Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore

EN 352-5:2002/A1:2005

21 luglio 2024

27.

EN 352-6:2002

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 6: Cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza

21 luglio 2024

28.

EN 352-7:2002

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 7: Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro

21 luglio 2024

29.

EN 352-8:2008

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro

21 luglio 2024»;

2) sono aggiunte le voci seguenti:

N.

Riferimento della norma

Data di ritiro

«30.

EN 143:2000

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antipolvere - Requisiti, prove, marcatura

EN 143:2000/AC:2005

EN 143:2000/A1:2006

9 giugno 2024

31.

EN ISO 13688:2013

Indumenti di protezione - Requisiti generali (ISO 13688:2013)

9 giugno 2024».

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Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425

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Interpello ambientale 19 04 2024   Fase preliminare PAUR
Apr 23, 2024 124

Interpello ambientale 19.04.2024 - Fase preliminare PAUR

Interpello ambientale 19.04.2024 - Fase preliminare PAUR ID 21747 | 23.04.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di… Leggi tutto