Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.882
/ Documenti scaricati: 33.020.123
/ Documenti scaricati: 33.020.123
ID 18164 | Update news 23.08.2025 / In allegato
Sentenza del Tribunale nelle cause riunite T-279/20, T-288/20 e T-283/20 | CWS Powder Coatings e a. / Commissione
- Sentenza T-279 20 CGUE - Comunicato 23 novembre 2022
- Sentenza T-279 20 CGUE - Sintesi
- Sentenza T-279 20 CGUE
Il Tribunale annulla il regolamento delegato della Commissione del 2019 nella parte relativa alla classificazione e all’etichettatura armonizzate del biossido di titanio in quanto sostanza cancerogena per inalazione sotto determinate forme in polvere (possibile ricorso entro 60 giorni).
Da un lato, la Commissione è incorsa in un errore manifesto nella valutazione dell’affidabilità e dell’accettabilità dello studio sul quale si è basata la classificazione e, dall’altro, ha violato il criterio secondo cui tale classificazione può riguardare solo una sostanza dotata della proprietà intrinseca di provocare il cancro.
Il biossido di titanio è una sostanza chimica inorganica, utilizzata, in particolare, sotto forma di pigmento bianco, per le sue proprietà coloranti e coprenti, in diversi prodotti, che vanno dalle vernici ai medicinali e ai giocattoli.
Nel 2016 l’autorità francese competente ha sottoposto all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) una proposta di classificazione del biossido di titanio in quanto sostanza cancerogena 1.
L’anno successivo, il comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA (in prosieguo: il «CVR») ha emesso un parere che concludeva nel senso della classificazione del biossido di titanio in quanto sostanza cancerogena di categoria 2, con la menzione di pericolo «H 351 (inalazione)».
Sulla base del parere del CVR, la Commissione europea ha adottato il regolamento 2020/217, con il quale ha proceduto alla classificazione e all’etichettatura armonizzate del biossido di titanio, riconoscendo che tale sostanza era sospettata di essere cancerogena per l’uomo, per inalazione, sotto forma di polvere contenente l’1% o più di particelle con diametro inferiore o pari a 10 μm.
Le ricorrenti, nella loro qualità di fabbricanti, importatrici, utilizzatrici a valle o fornitrici di biossido di titanio, hanno proposto dinanzi al Tribunale ricorsi di annullamento parziale del regolamento 2020/217.
Con la sua sentenza, pronunciata in sezione ampliata in tre cause riunite, il Tribunale annulla il regolamento impugnato nella parte relativa alla classificazione e all’etichettatura armonizzate del biossido di titanio.
...
segue in allegato
Fonte CGUE
Collegati
Regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativ...
ID 20302 | Last update: 07.08.2024
REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regul...
ID 22637 | 30.09.2024 / In allegato
Regolamento delegato (UE) 2024/2564 della Commissione, del 19 g...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024