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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1950

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1950
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1950 della Commissione del 14 ottobre 2022 che rinnova l’approvazione del creosoto come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 269/1 del 17.10.2022 ...
Articolo 1
L’approvazione del creosoto come principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è rinnovata, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2021/1839 è abrogata.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. ________
ALLEGATO
Nome comune
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Denominazione IUPAC Numeri di identificazione
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Grado minimo di purezza del principio attivo (1)
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Scadenza dell’approva- zione
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Tipo di prodotto
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Condizioni specifiche
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Creosoto
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Denominazione IUPAC: Creosoto
N. CE: 232-287-5
N. CAS: 8001-58-9
|
100 % (p/p)
Il creosoto deve contenere meno di:
0,005 % (p/p) di benzo(a)pirene
3 % (p/p) di fenoli estraibili con acqua
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31 ottobre 2029
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8
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Il creosoto è considerato un candidato alla sostituzione a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012.Il creosoto è considerato un candidato alla sostituzione a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni. (1) I prodotti possono essere autorizzati solo per il trattamento del legno mediante impregnazione sotto vuoto e pressione in impianti industriali per la fabbricazione di traversine ferroviarie o pali per l’energia e le telecomunicazioni. (2) A norma dell’allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012, la valutazione del prodotto comprende una verifica per stabilire se la condizione fissata all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012 è soddisfatta. (3) L’uso dei prodotti può essere autorizzato solo negli Stati membri in cui è rispettata la condizione fissata all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. (4) I prodotti possono essere immessi sul mercato solo in imballaggi di capacità pari o superiore a 200 litri e non devono essere messi a disposizione del pubblico sul mercato. (5) La valutazione delle domande di autorizzazione del prodotto deve prestare particolare attenzione: a) agli operatori professionali; b) all’esposizione secondaria del pubblico; c) ai comparti del suolo e acquatico; d) ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione. (6) Le etichette e, se del caso, le schede dei dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati recano l’indicazione che l’applicazione industriale deve essere effettuata all’interno di un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento, che subito dopo il trattamento il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo, nelle fognature o nelle acque, e che eventuali residui risultanti dall’applicazione del prodotto devono essere raccolti al fine del loro riutilizzo o smaltimento. L’immissione sul mercato di articoli trattati è soggetta alle seguenti condizioni. (1) Entro il 31 gennaio 2023 l’Agenzia pubblica sul suo sito web sulla base delle richieste presentate dagli Stati membri: a) un elenco degli Stati membri in cui le traversine ferroviarie trattate con creosoto possono essere immesse sul mercato; b) un elenco degli Stati membri in cui i pali per l’elettricità e le telecomunicazioni trattati con creosoto possono essere immessi sul mercato. (2) A decorrere dal 30 aprile 2023 solo le traversine ferroviarie o i pali per l’elettricità e le telecomunicazioni trattati con creosoto possono essere immessi sul mercato negli Stati membri compresi nel rispettivo elenco di cui al presente paragrafo, punto 1). Uno Stato membro può chiedere in qualsiasi momento all’Agenzia di essere rimosso dal rispettivo elenco. Quando l’Agenzia rimuove uno Stato membro da uno dei due elenchi, è indicata la data della rimozione e gli articoli trattati per l’uso in questione non potranno più essere immessi sul mercato di tale Stato membro per 180 giorni dalla data della rimozione. (3) La persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato assicura che l’etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni elencate all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
|
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
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