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Formatore Salute e Sicurezza lavoro / Note

ID 17534 | | Visite: 13677 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/17534

Formatore Sicurezza Salute lavoro   Note

Formatore Salute e Sicurezza lavoroNote / Update Maggio 2025

ID 17534 | Update 25.05.2025 / Documento completo in allegato

Normativa e note in relazione al Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 che stabilisce criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla Commissione consuntiva permanente per la salute e sicurezza su lavoro ai sensi dell'art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D.Lgs 81/2008.

Il 18 marzo 2026 è la scadenza del 4° triennio di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei formatori docenti salute e sicurezza lavoro già qualificati alla data di entrata in vigore (18 marzo 2014) del D.M. 06 marzo 2013.

- scadenza 4° triennio 18 marzo 2026
- scadenza 3° triennio 18 marzo 2023

- scadenza 2° triennio 18 marzo 2020
- scadenza 1° triennio 18 marzo 2017

Formatore SSL Trienni limite di  riferimento

Fig. 1 - Timeline scadenze trienni di riferimento aggiornamento formatori già qualificati al 18 marzo 2014

Il Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 (GU n. 65 del 18 marzo 2013) detta i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla Commissione consuntiva permanente per la salute e sicurezza su lavoro ai sensi dell'art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D.Lgs 81/2008.

I criteri della figura del formatore, introdotti dal decreto interministeriale del 6/03/2013, non costituiscono una novità assoluta in tema di formazione relativamente alla salute e alla sicurezza sul lavoro, in quanto ad indicare per la prima volta i requisiti minimi per la figura del docente è stato l’Accordo Stato-Regioni del 2006 (prima dell'emanazione del decreto interministeriale del 6/03/2013) con riferimento ai percorsi formativi previsti in funzione dello svolgimento del ruolo di RSPP/ASPP. 

Conseguentemente nell'Accordo Conferenza Stato-Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016 relativo sempre ai percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nell’indicazione dei requisiti del docente sono espressamente riportati i requisiti del decreto interministeriale del 6/03/2013.

L'Accordo Conferenza Stato-Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016 è abrogato dall’Accordo 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, pubblicato nella GU n. 119 del 24 maggio 2025 ed in vigore dal 24 maggio 2025.

In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 24 maggio 2026, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dall’Accordo Conferenza Stato-Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016.

D.Lgs 81/2008

Art. 6. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:
...
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento.

Accordo 17 aprile 2025

Parte I

2. Requisiti dei docenti

I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento del presente accordo devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nei successivi punti del presente accordo.

3. Organizzazione dei corsi

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

a) predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6;

b) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;

c) attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);

d) tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;

e) verificare, ai fini dell’ammissione alla verifica finale dell’apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento;

f) predisporre il verbale della verifica finale;

g) predisporre l’attestato di formazione.

4. Modalità di erogazione dei corsi di formazione

Le modalità di erogazione per i corsi di cui al presente accordo sono:

- presenza fisica
- video conferenza sincrona
- e-learning
- modalità mista.

I corsi sono erogati con le modalità indicate nella parte IV.

5 - Verbali delle verifiche finali

In tutti i corsi di formazione ed aggiornamento devono essere redatti i verbali delle verifiche finali, a cura del soggetto formatore e devono contenere i seguenti elementi minimi:

- dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso;
- dati del corso (tipologia e durata del modulo /dei moduli);
- elenco degli ammessi alla verifica e relativo esito;
- luogo e data della verifica finale;
- sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo;
- esiti documentati dei risultati. Qualora la verifica finale consista in un colloquio, il verbale dovrà riportare gli argomenti trattati.

I verbali possono essere su supporto cartaceo o elettronico.

6 - Attestazioni

Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato - unico per ciascun corso - e contenente i seguenti elementi minimi:

a) denominazione del soggetto formatore;
b) dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
c) tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
d) modalità di erogazione del corso;
e) firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
f) data e luogo.

Gli attestati rilasciati ai sensi del presente accordo hanno validità su tutto il territorio nazionale.

7 - Fascicolo del corso

Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore provvede alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione “Fascicolo del corso”. Tale documentazione deve essere conservata, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni e deve contenere:

- dati anagrafici dei partecipanti;
- registro presenze dei partecipanti con firme;
- elenco dei docenti con firme;
- progetto formativo e programma del corso;
- verbale di verifica finale di cui al paragrafo 4, parte I.

[...] Segue in allegato

Aree tematiche di competenza del Formatore della Sicurezza

Il Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 individua 3 aree tematiche di competenza del Formatore della Sicurezza lavoro:

1. Area normativa/giuridica/organizzativa.
2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari. Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico- sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.
3. Area relazioni/comunicazione.

Fig  2   Aree tematiche di competenza del Formatore della Sicurezza lavoro

Fig. 2 - Aree tematiche di competenza del Formatore della Sicurezza lavoro

Fig  3 Requisiti formatore sicurezza lavoro

Tab. 1 - Requisiti del docente formatore alla data di entrata in vigore del D.I. 2013

Aggiornamento

Il Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013, oltre ad individuare i requisiti che tali formatori dovevano avere alla data di entrata in vigore dello stesso, riepilogata nell’allegata tabella, stabilisce la periodicità dell’aggiornamento.

Sui docenti-formatori salute e sicurezza lavoro si segnalano gli interpelli:

-  Interpello n. 21/2014 del 6 ottobre 2014;
Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

-  Interpello n. 2/2015 del 24 giugno 2015.
Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Interpello n. 9/2015 del 2 novembre 2015
Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo il decreto interministeriale 6 marzo 2013.

Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013

Aggiornamento professionale

Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente (1):

- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;

- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.

Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione. 

(1) Vedi a seguire Interpello 9/2015

Formatore SSL Figura

(2) Vedi a seguire chi sono i Soggetti di cui articolo 32, c. 4, del D.Lgs n. 81/2008 Accordo Rep. atti n. 59 CSR del 17 aprile 2025

Fig. 3 - Tipologia/ore di attività per aggiornamento professionale triennale formatore-docente sicurezza lavoro
_________

Il triennio decorre, per i formatori docenti già qualificati alla data di entrata in vigore del D.M. 2013, dal 18 marzo 2014 (18 marzo 2014 / ndr); per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

In particolare, poi, l'obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente (1):

- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s. m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;

- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

(1) Interpello 9/2015 - Precisazioni sul termine "alternativamente"

Il Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 “stabilisce l'obbligo di aggiornamento professionale, con cadenza triennale, per il formatore-docente”.

E il triennio “decorre:

- dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su G.U.) per chi è già qualificato a tale data;

- dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri”.

In particolare, come abbiamo già visto, la Commissione ricorda che “l'obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente:

- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s. m. i. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;

- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell‘area tematica di competenza”.

Con il termine "alternativamente" – indica la Commissione Interpelli – “il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni”. 

(2) Accordo Rep. atti n. 59 CSR del 17 aprile 2025

PARTE I - ORGANIZZAZIONE GENERALE

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

Ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente disciplinato dall’articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008, i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni, sono:

1.1 i soggetti “istituzionali”;

1.2 i soggetti “accreditati”;

1.3 altri soggetti.

Con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. Con medesimo atto si potrà procedere all’istituzione di apposito repertorio/elenco nazionale.

1.1 SOGGETTI FORMATORI “ISTITUZIONALI”

Sono soggetti “istituzionali”:

→ le amministrazioni pubbliche di seguito elencate:

a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) Ministero della difesa;

c) Ministero della salute;

d) Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

e) Ministero dell’interno;

f) Ministero delle imprese e del made in Italy;

g) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;

h) Università;

i) Istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e degli studenti;

j) INAIL;

k) INL;

l) Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione;

m) Formez;

n) SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione);

o) Ordini e i collegi professionali regolamentati secondo le vigenti disposizioni

→ le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, nei confronti del proprio personale.

Per le province autonome di Trento e di Bolzano si provvede alle finalità del presente articolo, nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

1.2 SOGGETTI FORMATORI “ACCREDITATI”

Sono soggetti formatori “accreditati” i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009 presso ciascuna Regione o Provincia Autonoma.

Per i corsi di cui al presente accordo è necessario che i soggetti formatori accreditati abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata.

In deroga al periodo precedente, per erogare i corsi di formazione lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale, oltre a quanto previsto nel paragrafo 2 della parte I del presente accordo.

...

Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 / copiabile

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Il Ministro della Salute
...

segue in allegato

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©Copia autorizzata Abbonati 

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Rev. Data Oggetto Autore
1.0 25.05.2025 Accordo Rep. atti n. 59 CSR del 17 aprile 2025 Certifico Srl
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Tags: Sicurezza lavoro Formazione Informazione Abbonati Sicurezza

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