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Europe, Rome

Decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105

ID 1739 | | Visite: 47806 | Incidente RilevantePermalink: https://www.certifico.com/id/1739

Decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105

Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (SEVESO III).

Vedi - Seveso: Timeline normativa

Allegato all'articolo il testo coordinato Ed. 8.0 Febbraio 2022 e VVF 2019

Art. 1 Finalità

1. Il presente decreto detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente. 

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 

3. Le disposizioni del presente decreto recanti obblighi o adempimenti a carico del gestore nei confronti delle regioni o degli organi regionali si intendono riferite per le province autonome di Trento e di Bolzano, alla provincia autonoma territorialmente competente; quelle che rinviano a organi tecnici regionali o interregionali si intendono riferite agli enti, agli organismi e alle strutture compresi negli enti territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, competenti secondo il rispettivo ordinamento. 

4. Fino all'avvenuto trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le competenze amministrative relative alle attività a rischio di incidente rilevante conferite alle regioni dallo stesso articolo 72 sono esercitate dallo Stato secondo le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto. 

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti, come definiti all'articolo 3. 

2. Il presente decreto non si applica: 
a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari; 
b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze; 
c) salvo quanto previsto al comma 4, al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto; 
d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto; 
e) allo sfruttamento, ovvero l'esplorazione, l'estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione; 
f) all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi; 
g) allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi; 
h) alle discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo. 

3. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) e h) del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose nonché gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell'ambito di applicazione del presente decreto. Negli stoccaggi sotterranei sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite si applicano le disposizioni di coordinamento di cui all'allegato M. 

4. Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano nella disciplina del presente decreto: 
a) quando svolgono attività di riempimento o svuotamento di cisterne di sostanze pericolose o di carico o scarico in carri o container di sostanze pericolose alla rinfusa in quantità uguali o superiori a quelle indicate all'allegato 1; 
b) quando effettuano una specifica attività di deposito, diversa da quella propria delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla riconsegna, di sostanze pericolose presenti in quantità uguali o superiori a quelle indicate all'allegato 1. 

5. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

segue

GU n. 161 del 14 luglio 2015

Modifica Allegato I:

Decreto 1° luglio 2016 n. 148

Direttiva 2012/18/UE - Seveso III

_________________________________

Testo coordinato SEVESO III

In allegato Testo coordinato estratto pdf ebook con le seguenti modifiche:

Ed. 1.0 
Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 
Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Ed. 2.0
Decreto 1° luglio 2016, n. 148 
Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
GU 179 del 02 Agosto 2016

Ed. 2.1
Quesiti 2016
Risposte, condivise tra le autorità competenti e gli altri soggetti partecipanti al Coordinamento, ai quesiti relativi all’applicazione del D.lgs. 105 del 2015
Min. Ambiente 10 maggio 2016

Ed. 3.0
Decreto 29 settembre 2016, n. 200
Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105

Ed. 4.0 Marzo 2017
Decreto 6 giugno 2016, n. 138
Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell’articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
GU n. 170 del 22 Settembre 2016

Ed. 5.0 Giugno 2019

Quesiti 2017/2018/2019
Risposte, condivise tra le autorità competenti e gli altri  soggetti partecipanti al Coordinamento, ai quesiti relativi all’applicazione del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, approvate nella riunioni del 26 giugno 2017, del 05 Settembre 2018 e  del 13 marzo 2019.

Ed. 5.1 Novembre 2019

Risposte approvate nella riunione del 4 luglio 2019: Quesito n.19/2019: Classificazione Seveso miscele Metanolo

Ed. 6.0 Dicembre 2020

Risposte approvate nella riunione del 20 Luglio 2020: Quesito n. 20/2019: Applicazione del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 in uno stabilimento ubicato in area portuale. Quesito n. 21/2020: tempistica per la presentazione della notifica.

Ed. 7.0 Marzo 2021

Risposte approvate nella riunione del 17 Dicembre 2020: Quesito n. 16/2018: Gestione flessibile sostanze tramite software.

Directive 2012/18/EU Seveso III - Questions and Answers - Ed. 1 marzo 2016
Raccolta delle risposte a quesiti tecnici inerenti l’applicazione della direttiva 2012/18/UE elaborate congiuntamente dalla Commissione europea e dagli Stati membri - EN

Quesiti 2016
Risposte, condivise tra le autorità competenti e gli altri soggetti partecipanti al Coordinamento, ai quesiti relativi all’applicazione del D.lgs. 105 del 2015.
Min Ambiente 16 dicembre 2016.

Ed. 8.0 Febbraio 2022 

Directive 2012/18/EU Seveso III - Questions and Answers - Ed. 1 marzo 2018
Raccolta delle risposte a quesiti tecnici inerenti l’applicazione della direttiva 2012/18/UE elaborate congiuntamente dalla Commissione europea e dagli Stati membri - EN

Quesiti 2016/2017/2018/2019/2020/2021
Risposte, condivise tra le autorità competenti e gli altri  soggetti partecipanti al Coordinamento, ai quesiti relativi all’applicazione del D.lgs. 105 del 2015, approvata nella riunione del 1° luglio 2021 - Quesito n. 23/2021: Assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015 per i liquidi infiammabili P5b

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Seveso III - 26 Giugno 2015
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Tags: Chemicals Rischio Incidente Rilevante Abbonati Chemicals

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