Decreto 31 maggio 2016
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Adeguamento dei formati per la trasmissione alla Commissione europea di dati ed informazioni in conformita’ ai pr...
ID 16470 | 22.04.2022 / In allegato Linee guida
Il decreto legge 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, ha modificato il comma 3 dell’art. 184-ter e ha introdotto nella procedura di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del d.lgs. 152/06, “un parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.” Inoltre la L. 128 del 02 novembre 2019, pubblicata su GU n.257 del 2/11/19, di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, (disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali), ha introdotto un sistema di controlli sugli impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti da cui esitano end of waste autorizzati caso per caso affidandone la competenza al SNPA.
Questa Linea Guida, che rappresenta una revisione delle “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/06” pubblicate nel febbraio 2020, a seguito delle sopra indicate modifiche normative, vuole essere uno strumento per assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dell’azione del Sistema sul territorio nazionale.
Linee Guida SNPA n. 41/2022
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INDICE
1 INTRODUZIONE
2 INQUADRAMENTO NORMATIVO
2.1 DETTAGLIO DELLE PROCEDURE
2.1.1 Parere obbligatorio e vincolante ai sensi del comma 3 dell’articolo 184-ter
2.1.2 Flusso operativo e tempistiche per pareri di competenza ISPRA/ARPA/APPA
2.1.3 Attività di controllo
3 FINALITÀ DELLA LINEA GUIDA
4 CRITERI CONDIVISI PER LA REDAZIONE DEL PARERE TECNICO
4.1 APPROFONDIMENTI POSSIBILI NELL’ISTRUTTORIA TECNICA FINALIZZATA AL RILASCIO DEL PARERE TECNICO EOW CASO PER CASO
4.2 ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SOSTANZE CHIMICHE E PRODOTTI
4.3 ATTIVITÀ SPERIMENTALI PER LA DEFINIZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO EX ART.211 D.LGS. 152/06 E S.M.I. E ART. 29 SEXIES COMMA 9 TER
5 CRITERI CONDIVISI PER L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO
5.1 METODOLOGIA PER LA SCELTA DEL CAMPIONE DEGLI IMPIANTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO
5.2 PREPARAZIONE DELL'ISPEZIONE
5.3 ESECUZIONE DELL'ISPEZIONE
5.4 CONTROLLI SUI RIFIUTI IN INGRESSO
5.4.1 Stoccaggio del rifiuto in ingresso
5.4.2 Congedo automezzo
5.5 CONTROLLI SUL PROCESSO DI
5.5.1 Operazioni di recupero/ riciclaggio
5.6 CONTROLLI SUI PRODOTTI IN USCITA
5.6.1 Cessazione della qualifica di rifiuto
5.6.2 Stoccaggio provvisorio del materiale che ha cessato di essere rifiuto presso l’impianto di produzione .
5.6.3 Attività ispettiva del prodotto in uscita
5.6.4 Conformità alle norme di riferimento del prodotto
5.7 SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI
6 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEGLI ESITI DELLA VERIFICA
Fonte: SNPA
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