Regolamento (UE) 2024/1244

Regolamento (UE) 2024/1244 / Nuovo Portale sulle emissioni industriali
ID 21790 | 02.05.2024
Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunic...
Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, in relazione alle modalita` di calcolo dell’intensita` elettrica e del consumo nel caso in cui il periodo di riferimento ricomprenda un’annualita` in emergenza COVID-19.
1. Il presente decreto, in deroga a quanto previsto agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017 e in applicazione dell'allegato 4 alle Linee guida CE (Comunicazione (2014/C 200/01), come modificato dalla Comunicazione C(2020) 4355, definisce le modalità di calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL e al fatturato nonché le modalità di calcolo del consumo medio di energia elettrica .nel caso in cui ·n periodo di riferimento definito all'articolo 2, comma 1, lettera d), del medesimo decreto ricomprende un 'annualità per la quale è stata dichiarata l'emergenza Covìd-2019.
2. Ai finì del calcolo dell'intensità elettrica di cui al comma 1, il VAL di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), nonché. il consumo e il fatturato di cui, rispettivamente, all'articolo 5, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. a) del decreto del 21 dicembre 2017, sono assunti pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento con esclusione dei dati dell'annualità 2020.
3. Il consumo medio dì energia elettrica dell'impresa, ai fini della verifica della soglia di accesso alle agevolazioni di 1 GWh/anno di cui all'articolo 3, comma I, del decreto 21 dicembre 2021, è assunto pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020,
4. Ai fini del calcolo del livellò di contribuzione definito all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017, è utilizzata la media aritmetica del VAL calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 non trovano applicazione per le agevolazioni di competenza dell'anno 2022 con riferimento alle imprese per le quali sono disponibili esclusivamente i dati di consumo di energia elettrica, VAL e fatturato dell'anno 2020 che sono utilizzati per il calcolo dell'intensità elettrica e per la verifica della soglia di accesso.
6. Per l'anno di competenza 2022, il prezzo dell'energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), è determinato dall'Autorità con riferimento all'anno 2019.
7. L'Autorità di regolazione per reti energia e ambiente adegua le pertinenti disposizioni regolatorie.
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segue in allegato
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