Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 43.429
/ Totale documenti scaricati: 30.271.038

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 43.429 *

/ Totale documenti scaricati: 30.271.038 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.429 *

/ Totale documenti scaricati: 30.271.038 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.429 *

/ Totale documenti scaricati: 30.271.038 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.429 *

/ Totale documenti scaricati: 30.271.038 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 43.429 *

/ Totale documenti scaricati: 30.271.038 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021








Europe, Rome

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992

ID 15079 | | Visite: 2722 | Norme armonizzate GiocattoliPermalink: https://www.certifico.com/id/15079

Norme armonizzate direttiva giocattoli

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione del 15 novembre 2021 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 405/14 del 16.11.2021

Entrata in vigore: 16.11.2021

Vedi elenco consolidato norme armonizzate Direttiva giocattoli

...

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 della  direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio i giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 10 e all'allegato II di detta direttiva contemplati da tali norme o da parti di esse.
(2) La  direttiva 2009/48/CE stabilisce, nel suo allegato II, parte I, requisiti specifici in materia di proprietà fisico-meccaniche (comprese disposizioni volte a garantire che i giocattoli siano costruiti in modo da evitare che provochino ustioni, scottature o altre lesioni) e, nel suo allegato II, parte II, requisiti specifici al fine di garantire un elevato livello di sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda i pericoli di infiammabilità. La direttiva 2009/48/CE stabilisce inoltre, nel suo allegato II, parte III, requisiti specifici al fine di garantire che non sussistano rischi di effetti nocivi sulla salute dell'uomo a seguito dell'esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenute. Inoltre l'articolo 10, paragrafo 2, stabilisce requisiti generali di sicurezza, l'articolo 11, paragrafo 2, requisiti per le avvertenze sui giocattoli e l'allegato V della direttiva 2009/48/CE avvertenze per i giocattoli, comprese avvertenze specifiche per i giocattoli chimici.
(3) Con lettera M/445 del 9 luglio 2009 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) una richiesta di elaborazione di nuove norme armonizzate e di revisione delle norme esistenti a sostegno della direttiva 2009/48/CE.
(4) Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-2:2011+A1:2014 «Sicurezza dei giocattoli - Parte 2: Infiammabilità», il cui riferimento era stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-2:2020.
(5) La norma armonizzata EN 71-2:2020 è più chiara e precisa rispetto alla precedente norma EN 71-2:2011+A1:2014. Essa reca: ulteriori definizioni, che descrivono meglio a quali giocattoli si applicano le specifiche della norma; formulazioni più chiare e precise; nuove specifiche per i costumi da maschera contenenti imbottiture rimovibili; specifiche aggiuntive per il lavaggio o la pulitura (o l'astensione da tali operazioni) dei costumi da maschera prima della prova; specifiche relative alla prova delle parti più piccole dei giocattoli mediante combinazione delle stesse nonché specifiche relative alla prova di materiali di riempimento, finiture e decorazioni; esempi illustrativi di giocattoli da indossare sul volto o sul capo (quali maschere o caschi) e di costumi da maschera nonché indicazioni su come sottoporli a prova; diagrammi di flusso che indicano come ottenere campioni di prova dai costumi da maschera.
(6) Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha inoltre rivisto la norma armonizzata EN 71-3:2019 «Sicurezza dei giocattoli - Parte 3: Migrazione di alcuni elementi», il cui riferimento era stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/867. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-3:2019+A1:2021.
(7) La norma armonizzata EN 71-3:2019+A1:2021 aggiorna l'elenco dei valori limite fissati per legge, ripreso dalla direttiva 2009/48/CE, per gli elementi presenti nei giocattoli. L'aggiornamento riguarda l'alluminio, per il quale devono essere applicati valori limite più severi a decorrere dal 20 maggio 2021. Esso riguarda anche il cromo VI, per il quale è stato soppresso un precedente valore limite. La formula matematica per calcolare la migrazione di cromo VI di un campione di giocattolo è stata adattata alla procedura di prova. Tutte le altre modifiche sono di natura redazionale.
(8) Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha inoltre rivisto la norma armonizzata EN 71-4:2013 «Sicurezza dei giocattoli – Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse», il cui riferimento era stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-4:2020.
(9) Grazie a un certo numero di modifiche redazionali, la norma armonizzata EN 71-4:2020 è più chiara rispetto alla precedente norma EN 71-4:2013. I pittogrammi e le avvertenze di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) sono stati altresì utilizzati in modo più ricco e coerente. Inoltre le specifiche per i contenitori a prova di bambino si basano ora su una norma internazionale consolidata, ripresa dal CEN. Per determinati set sperimentali è ora necessaria la protezione degli occhi. Sono state infine inserite ulteriori spiegazioni sulla logica alla base delle specifiche.
(10) Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-13:2014 «Sicurezza dei giocattoli - Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi», il cui riferimento era stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-13:2021.
(11) Le specifiche della norma armonizzata EN 71-13:2021 sono collegate più chiaramente ai requisiti della direttiva 2009/48/CE. In particolare, le specifiche relative alle avvertenze specifiche e indicazioni di cui all'allegato V, parte B, della direttiva 2009/48/CE sono state integrate e si riferiscono più chiaramente ai giochi olfattivi da tavolo, ai kit cosmetici e ai giochi gustativi che contengono determinate fragranze allergizzanti. Inoltre le specifiche per le chiusure dei contenitori a prova di bambino nei giochi e nei kit in questione si basano ora sulla norma internazionale denominata EN ISO 8317:2015 Imballaggi a prova di bambino - Requisiti e procedimenti di prova per imballaggi richiudibili. Il metodo di prova di cui alla norma EN ISO 8317:2015 sostituisce il precedente metodo di prova di cui alla norma EN 71-13:2014. Sono stati infine aggiornati i riferimenti alla legislazione dell'Unione, in particolare alla normativa sulla sicurezza alimentare.
(12) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se le norme armonizzate EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 e EN 71-13:2021 redatte dal CEN siano conformi alla richiesta M/445 del 9 luglio 2009. Le quattro norme armonizzate sono risultate soddisfare i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti dalla direttiva 2009/48/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(13) Le norme armonizzate EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 e EN 71-13:2021 sostituiscono rispettivamente le norme armonizzate EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2019, EN 71-4:2013 e EN 71-13:2014. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Al fine di concedere ai fabbricanti di giocattoli il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alle specifiche riviste delle norme armonizzate EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 e EN 71-13:2021, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2019, EN 71-4:2013 e EN 71-13:2014.
(14) Per motivi di chiarezza, razionalità e semplificazione è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi. I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE sono attualmente pubblicati nelle decisione di esecuzione (UE) 2021/867 e (UE) 2019/1728 della Commissione. Di conseguenza è necessario sostituire la decisione di esecuzione (UE) 2021/867 con una nuova decisione.
(15) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE figuranti nell'allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2021/867 è abrogata.

L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/867 continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE figuranti nell'allegato II della presente decisione, fino alle date stabilite in tale allegato.

L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 continua inoltre ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE figuranti nell'allegato III della presente decisione, fino alle date stabilite in tale allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

...

ALLEGATO I

N.

Riferimento della norma

1.

EN 71-1:2014+A1:2018

Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche

2.

EN 71-2:2020

Sicurezza dei giocattoli - Parte 2: Infiammabilità

3.

EN 71-3:2019+A1:2021

Sicurezza dei giocattoli - Parte 3: Migrazione di alcuni elementi

4.

EN 71-4:2020

Sicurezza dei giocattoli - Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse

5.

EN 71-5:2015

Sicurezza dei giocattoli - Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica

6.

EN 71-7:2014+A3:2020

Sicurezza dei giocattoli - Parte 7: Pitture a dito — Requisiti e metodi di prova

7.

EN 71-8:2018

Sicurezza dei giocattoli - Parte 8: Giocattoli di attività per uso domestico

8.

EN 71-12:2016

Sicurezza dei giocattoli - Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili

Nota informativa: i valori limite di cui alla clausola 4.2, tabella 2, lettera a), della norma "EN 71-12:2016 Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili" sono inferiori rispetto ai valori limite da rispettare fissati nell'allegato II, parte III, punto 8, della direttiva 2009/48/CE. In particolare, tali valori sono i seguenti:

Sostanza

Norma EN 71-12:2016

Direttiva 2009/48/CE

N-nitrosammine

0,01 mg/kg

0,05 mg/kg

Sostanze N-nitrosabili

0,1 mg/kg

1 mg/kg.

9.

EN 71-13:2021

Sicurezza dei giocattoli — Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi

10.

EN 71-14:2018

Sicurezza dei giocattoli — Parte 14: Trampolini per uso domestico

11.

EN IEC 62115:2020

Giocattoli elettrici — Sicurezza

EN IEC 62115:2020/A11:2020

ALLEGATO II

N.

Riferimento della norma

Data del ritiro

1.

EN 71-2:2011+A1:2014

Sicurezza dei giocattoli — Parte 2: Infiammabilità

15 maggio 2022

2.

EN 71-3:2019

Sicurezza dei giocattoli — Parte 3: Migrazione di alcuni elementi

15 maggio 2022

3.

EN 71-4:2013

Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse

15 maggio 2022

4.

EN 71-13:2014

Sicurezza dei giocattoli — Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi

15 maggio 2022

ALLEGATO III

N.

Riferimento della norma

Data del ritiro

1.

EN 71-7:2014+A2:2018

Sicurezza dei giocattoli — Parte 7: Pitture a dito – Requisiti e metodi di prova

Nota: per il conservante autorizzato climbazolo (allegato B, tabella B.1, voce 22, di tale norma) la presunzione di conformità si applica fino a una concentrazione massima consentita dello 0,2 % (non dello 0,5 %). Questa decisione è basata sul documento "ADDENDUM to the Opinion on Climbazole (P64) ref. SCCS/1506/13" del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) adottato successivamente alla pubblicazione della norma da parte del CEN;

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_212.pdf

28 novembre 2021

2.

EN 71-12:2013

Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili

28 novembre 2021

3.

EN 62115:2005

Sicurezza dei giocattoli elettrici (IEC 62115:2003 (modificata) + A1:2004)

EN 62115:2005/A2:2011 (IEC 62115:2003/A2:2010 (modificata)

EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011

EN 62115:2005/A11:2012

EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013

EN 62115:2005/A12:2015

21 febbraio 2022

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione di esecuzione UE 2021 1992 IT.pdf)Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992
 
IT407 kB482
Scarica questo file (Decisione di esecuzione UE 2021 1992 EN.pdf)Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992
 
EN406 kB453

Tags: Marcatura CE Direttiva giocattoli Norme armonizzate direttiva giocattoli

Ultimi inseriti

ISO 39002 Gestione infortuni in itinere
Mag 29, 2025 51

UNI ISO 39002:2022

UNI ISO 39002:2022 / Gestione infortuni in itinere ID 24046 | 29.05.2025 / In allegato Preview UNI ISO 39002:2022Sicurezza del traffico stradale - Buone pratiche per l'attuazione della gestione della sicurezza del pendolarismo La norma fornisce le linee guida per le buone pratiche che possono… Leggi tutto
Mag 29, 2025 57

Decreto 10 Novembre 2009

Decreto 10 Novembre 2009 Modifica del decreto 6 ottobre 2006 relativo all'attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE. (GU n.270 del 19.11.2009)… Leggi tutto
UNI CEI EN 45560 2025   Progettazione circolare dei prodotti
Mag 29, 2025 83

UNI CEI EN 45560:2025

UNI CEI EN 45560:2025 / Progettazione circolare dei prodotti ID 24042 | 29.205.2025 / In allegato Preview UNI CEI EN 45560:2025Metodologia per ottenere una progettazione circolare dei prodotti La noma propone una metodologia per ottenere una progettazione circolare dei prodotti. Definisce i… Leggi tutto
Mag 28, 2025 164

Decreto legislativo 21 maggio 2025 n. 77

Decreto legislativo 21 maggio 2025 n. 77 ID 24041 | 28.05.2025 Decreto legislativo 21 maggio 2025 n. 77 Disposizioni correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che… Leggi tutto
Relazione annuale ANAC 2025
Mag 28, 2025 158

Relazione annuale ANAC 2025

in News
Relazione annuale ANAC 2025 Relazione sull'attività svolta nel 2024Camera dei deputati - Sala della Regina - 20 maggio 2025 - ore 11:00 INTRODUZIONEIl percorso di ANAC tra prevenzione, supporto e semplificazioneCapitolo 1 Il confronto con gli organi istituzionali e le relazioni con gli… Leggi tutto
Mag 28, 2025 186

Delibera n. 5 del 20 maggio 2025

Delibera n. 5 del 20 maggio 2025 ID 24035 | 28.05.2025 / In allegato Delibera n. 5 del 20 maggio 2025Aggiornamento della modulistica di cui alle deliberazioni n. 5 del 3 settembre 2014, n. 7 del 25 novembre 2014 e n. 2 del 22 febbraio 2017 in relazione all’abrogazione della categoria 3-bis.… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

ISO 39002 Gestione infortuni in itinere
Mag 29, 2025 51

UNI ISO 39002:2022

UNI ISO 39002:2022 / Gestione infortuni in itinere ID 24046 | 29.05.2025 / In allegato Preview UNI ISO 39002:2022Sicurezza del traffico stradale - Buone pratiche per l'attuazione della gestione della sicurezza del pendolarismo La norma fornisce le linee guida per le buone pratiche che possono… Leggi tutto
UNI CEI EN 45560 2025   Progettazione circolare dei prodotti
Mag 29, 2025 83

UNI CEI EN 45560:2025

UNI CEI EN 45560:2025 / Progettazione circolare dei prodotti ID 24042 | 29.205.2025 / In allegato Preview UNI CEI EN 45560:2025Metodologia per ottenere una progettazione circolare dei prodotti La noma propone una metodologia per ottenere una progettazione circolare dei prodotti. Definisce i… Leggi tutto
Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile
Mag 27, 2025 213

Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile

Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile / INAIL 2025 ID 24030 | 27.05.2025 / In allegato Stima dei potenziali lavoratori esposti ad acrilonitrile sulla base dei registri di esposizione professionale Gli studi epidemiologici sulla valutazione dell'esposizione professionale ad… Leggi tutto
Utilizzo di fibre sostitutive dell amianto di nuova generazione
Mag 27, 2025 204

Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione

Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione / INAIL 2025 ID 24029 | 27.05.2025 / In allegato Utilizzo di fibre sostitutive dell’amianto di nuova generazione e tutela della salute nell’esposizione occupazionale: nuove evidenze da studi in vitro Le fibre sostitutive dell’amianto… Leggi tutto