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Europe, Rome

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1402

ID 14386 | | Visite: 1571 | Norme armonizzate Strumenti di misuraPermalink: https://www.certifico.com/id/14386

Norme armonizzate direttiva strumenti di misura

Norme armonizzate direttiva strumenti di misura Agosto 2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1402 della Commissione del 25 agosto 2021 relativa alle norme armonizzate per i contatori dell’acqua e gli altri sistemi di misura elaborate a sostegno della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

GU L 302/11 del 26.8.2021

Entrata in vigore: 26.08.2021

_____

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 14 della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli strumenti di misura che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato I e all’allegato specifico di ciascuno strumento oggetto di tali norme o parti di esse.
(2) Con decisione di esecuzione C(2015) 8558 del 15 dicembre 2015, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di elaborazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/32/UE per taluni strumenti di misura.
(3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8558, il CEN e il Cenelec hanno rivisto le norme armonizzate EN 1359, EN 12261, EN 12405-1 ed EN 14236. Ciò ha determinato l’adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate EN 1359:2017 sui contatori di gas a membrana; EN 12261:2018 sui contatori di gas a turbina; EN 12405-1:2018 sui dispositivi di conversione del volume del gas; EN 14236:2018 sui contatori di gas domestici a ultrasuoni.
(4) La Commissione ha valutato, insieme al CEN e al Cenelec, se le norme EN 1359:2017, EN 12261:2018, EN 12405-1:2018 ed EN 14236:2018 soddisfino la richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8558.
(5) Le norme EN 1359:2017, EN 12261:2018, EN 12405-1:2018 ed EN 14236:2018 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2014/32/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(6) È tuttavia necessario chiarire quali versioni delle norme internazionali ed europee di cui al punto 2 «Riferimenti normativi» delle norme EN 1359:2017, EN 12261:2018, EN 12405-1:2018 ed EN 14236:2018 debbano essere applicate ai fini della presunzione di conformità.
(7) A seguito del lavoro svolto dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta della Commissione, le norme armonizzate seguenti pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono state riviste: EN 1359:1998/A1:2006, EN 12261:2002/A1:2006, EN 12405-1:2005+A2:2010 ed EN 14236:2007. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme riviste o delle modifiche apportate alle norme, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.
(8) Le norme armonizzate EN 14154-1:2005+A2:2011, EN 14154-2:2005+A2:2011 ed EN 14154-3:2005+A2:2011 sui contatori d’acqua sono state ritirate dal CEN e dal Cenelec. Tali norme non sono più rappresentative dello stato dell’arte e dovrebbero essere considerate obsolete. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo necessario per adeguarsi, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme per un periodo di 6 mesi.
(9) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/32/UE che soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi. Anche gli altri riferimenti delle norme pubblicati originariamente nella comunicazione 2012/C 218/08 della Commissione dovrebbero pertanto essere inclusi nella presente decisione, che dovrebbe confermarne la validità o stabilire una data per il loro ritiro dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno abrogare tale comunicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Essa dovrebbe tuttavia continuare ad applicarsi per quanto riguarda i riferimenti delle norme che sono ritirati dalla presente decisione, vista la necessità di rinviare il ritiro di tali riferimenti.
(10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate sugli strumenti di misura a sostegno della direttiva 2014/32/UE che figurano nell’allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

La comunicazione 2012/C 218/08 della Commissione è abrogata. Essa continua ad applicarsi ai riferimenti delle norme che figurano nell’allegato II della presente decisione fino alle date stabilite in tale allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

Allegato I

N. Riferimento della norma
1 EN 1359:2017 Contatori di gas — Contatori di gas a membrana
Limitazioni:
a) ai fini del punto «2 Riferimenti normativi» si applicano le seguenti versioni delle norme:
i) EN ISO 4892-3:2016;
ii) ISO 7724-3:1984
2 EN 12261:2018 Contatori di gas — Contatori di gas a turbina
Limitazioni: ai fini del punto «2 Riferimenti normativi» si applicano le seguenti versioni delle norme:
i) EN 10204:2004
ii) EN 60079-0:2018 quale rettificata dalla norma EN 60079-0:2018/AC:2020-02
iii) EN 60079-11:2012
iv) EN 60529:1991 quale modificata e rettificata dalla norma EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02
v) EN 60947-5-6:2000
vi) EN 62246-1:2015
3

EN 12405-1:2018 Contatori di gas — Dispositivi di conversione — parte 1: Conversione di volume
Limitazioni: ai fini del punto «2 Riferimenti normativi» si applicano le seguenti versioni delle norme:
i) EN 437:2021
ii) EN 1776:2015
iii) EN 55011:2016 quale modificata dalla norma EN 55011:2016/A2:2021
iv) EN 60068-2-1:2007
v) EN 60068-2-2:2007
vi) EN 60068-2-30:2005
vii) EN 60068-2-31:2008
viii) EN 60068-2-64:2008 quale modificata dalla norma EN 60068-2-64:2008/A1:2019
ix) EN 60068-2-78:2013
x) EN 60068-3-1:2011
xi) EN 60079-0:2018/AC:2020-02
xii) EN 60079-1:2014/AC:2018-09
xiii) EN 60079-2:2014/AC:2015
xiv) EN 60079-5:2015
xv) EN 60079-6:2015
xvi) EN 60079-7:2015/A1:2018
xvii) EN 60079-11:2012
xviii) EN 60079-25:2010/AC:2013
xix) EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02
xx) EN 60751:2008
xxi) EN 60950-1:2006/A2:2013
xxii) EN 61000-4-2:2009
xxiii) EN 61000-4-3:2006/A2:2010
xxiv) EN 61000-4-4:2012
xxv) EN 61000-4-5:2014/A1:2017
xxvi) EN 61000-4-6:2014/AC:2015
xxvii) EN 61000-4-8:2010
xxviii) EN 61000-4-11:2020/AC:2020-06
xxix) EN 61000-4-29:2000

 

4 EN 14236:2018 Contatori di gas domestici a ultrasuoni
Limitazioni:
a) ai fini del punto «2 Riferimenti normativi» si applicano le seguenti versioni delle norme:
i) EN 55032:2015/A11:2020
ii) EN 60068-2-5:2018
iii) EN 60068-2-30:2005
iv) EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02
v) EN 60079-10-1:2021
vi) EN 60079-10-2:2015
vii) EN 60079-11:2012
viii) EN IEC 60079-15:2019
ix) EN IEC 60086-1:2021
x) EN IEC 60086-4:2019/AC:2020-05
xi) EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02
xii) EN 60695-11-5:2017
xiii) EN 60695-11-10:2013/AC:2014
xiv) EN 61000-4-2:2009
xv) EN IEC 61000-4-3:2020
xvi) EN 61000-4-8:2010
xvii) EN 61000-4-9:2016
xviii) EN IEC 61000-6-1:2019
xix) EN IEC 61000-6-2:2019
xx) EN ISO 1518-1:2019
xxi) EN ISO 1518-2:2019
xxii) EN ISO 2409:2020
xxiii) EN ISO 4892-3:2016
xxiv) EN ISO 6270-1:2018
xxv) EN ISO 6272-1:2011
xxvi) EN ISO 9227:2017
xxvii) ISO 834-1:1999/AMD 1:2012
xxviii) ISO 7724-3:1984
5

EN 62058-11:2010

Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) — Collaudo di accettazione — parte 11: Metodi generali di collaudo di accettazione

6

EN 62058-21:2010

Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) — Collaudo di accettazione — parte 21: Prescrizioni particolari per contatori elettromeccanici di energia attiva (classi A e B)

7

EN 62058-31:2010

Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) — Collaudo di accettazione — parte 31: Prescrizioni particolari per contatori statici di energia attiva (classi A, B e C)

8

EN 62059-32-1:2012

Apparati per la misura dell’energia elettrica — Fidatezza — parte 32-1: Durabilità — Prova di stabilità delle caratteristiche metrologiche mediante applicazione di temperatura elevata

Allegato II

N.

Riferimento della norma

Data di ritiro

1.

EN 1359:1998

Misuratori di gas — Misuratori di gas a membrana

EN 1359:1998/A1:2006

26 febbraio 2023

2.

EN 1434-1:2007

Contatori di calore — parte 1: Requisiti generali

26 febbraio 2023

3.

EN 1434-2:2007

Contatori di calore — parte 2: Requisiti costruttivi

EN 1434-2:2007/AC:2007

26 febbraio 2023

4.

EN 1434-4:2007

Contatori di calore — parte 4: Prove per l’approvazione del modello

EN 1434-4:2007/AC:2007

26 febbraio 2023

5.

EN 1434-5:2007

Contatori di calore — parte 5: Prove per la verifica prima

26 febbraio 2023

6.

EN 12261:2002

Misuratori di gas — Misuratori di gas a turbina

EN 12261:2002/AC:2003

EN 12261:2002/A1:2006

26 febbraio 2023

7.

EN 12405-1:2005+A2:2010

Contatori di gas — Dispositivi di conversione — parte 1: Conversione di volume

26 febbraio 2023

8.

EN 12480:2002

Misuratori di gas — Misuratori di gas a rotoidi

EN 12480:2002/A1:2006

26 febbraio 2023

9.

EN 14154-1:2005+A2:2011

Contatori d’acqua — parte 1: Requisiti generali

26 febbraio 2022

10.

EN 14154-2:2005+A2:2011

Contatori d’acqua — parte 2: Installazione e condizioni di utilizzo

26 febbraio 2022

11.

EN 14154-3:2005+A2:2011

Contatori d’acqua — parte 3: Metodi e apparecchiature di prova

26 febbraio 2022

12.

EN 14236:2007

Misuratori di gas ad ultrasuoni di uso domestico

26 febbraio 2023

13.

EN 50470-1:2006

Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) — parte 1: Prescrizioni generali, prove e condizioni di prova — Apparato di misura (indici di classe A, B e C)

26 febbraio 2023

14.

EN 50470-2:2006

Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) — parte 2: Prescrizioni particolari — Contatori elettromeccanici per energia attiva (indici di classe A e B)

26 febbraio 2023

15.

EN 50470-3:2006

Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) — parte 3: Prescrizioni particolari — Contatori statici per energia attiva (indici di classe A, B e C)

26 febbraio 2023

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Interpello ambientale 19.04.2024 - Progetti di competenza statale VIA ID 21748 | 23.04.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che… Leggi tutto
Interpello ambientale 19 04 2024   Fase preliminare PAUR
Apr 23, 2024 127

Interpello ambientale 19.04.2024 - Fase preliminare PAUR

Interpello ambientale 19.04.2024 - Fase preliminare PAUR ID 21747 | 23.04.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di… Leggi tutto