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Autorizzazione in deroga ai limiti esposizione rumore ambientale

ID 14156 | | Visite: 34229 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/14156

Autorizzazione in deroga ai limiti esposizione rumore ambientale

Autorizzazione in deroga ai limiti esposizione del rumore ambientale / Legge 447/95

ID 14156 | 28.07.2021 / In allegato Modelli .doc richiesta autorizzazione in deroga

Le attività temporanee che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e che prevedono il superamento dei limiti acustici vigenti nella zona in cui ricade l'area di interesse possono essere autorizzate in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità, proprio in considerazione della loro occasionalità.

L’articolo 6 della legge quadro in materia di inquinamento acustico, n. 447 del 26 ottobre 1995, assegna al Comune la competenza di rilasciare l’autorizzazione, anche in deroga ai limiti di immissione definiti dall’articolo 2, comma 3 della citata legge (“valori limite assoluti - valori limite differenziali”, come determinati dal successivo D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, per quanto concerne il regime transitorio previsto dall’articolo 15 della legge 447/95, dal D.P.C.M. 1 marzo 1991), per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

In allegato Modelli .doc relativi a:

- Modello richiesta deroga rumore cantieri
- Modello richiesta deroga rumore manifestazioni

Legge 447/95

2. Definizioni
(articolo così modificato dall'art. 9, dall'art. 18 e dall'art. 24 del d.lgs. n. 42 del 2017)

[...]

3. I valori limite di immissione sono distinti in:

a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

6. Competenze dei comuni

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

D.P.C.M. 14 novembre 1997

ARTICOLO 3. Valori limite assoluti di immissione.

1. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C allegata al presente decreto.
2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di
immissione.
3. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

ARTICOLO 4. Valori limite differenziali di immissione.

1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

L'autorizzazione comunale temporanea in deroga ai valori limite di immissione definiti dall’art. 2, comma 3 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 può essere rilasciata per:

- cantieri edili, stradali ed assimilabili

- manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili; queste ultime possono a loro volta comprendere:

a) i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant’altro, con l’impiego di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;

b) le attività di intrattenimento ed allietamento ai sensi del T.U.L.P.S., esercitate presso esercizi di somministrazione solo se a supporto dell’attività principale prevista dalla licenza e per un periodo limitato di tempo (16 giornate nell’arco di un anno solare).

La necessità della deroga ai limiti acustici per le manifestazioni dipende dal tipo di manifestazione, dalla sua durata in giorni, dalla frequenza del suo svolgimento e dagli orari di esercizio.

Nella prassi, il responsabile dell'attività temporanea, prima dell'attivazione, se presume che essa possa essere caratterizzata da livelli di rumore superiori ai limiti indicati dalla normativa vigente, chiede al Sindaco l'autorizzazione all'esercizio in deroga ai limiti.

Al fine di rendere il comune edotto delle caratteristiche acustiche dell'attività, il responsabile deve, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, fornire alcune essenziali informazioni:

- Tipo di attività per cui si richiede l'autorizzazione in deroga e relativa ubicazione;
- Durata complessiva dell'evento (o dei lavori, in caso di cantieri);
- Giorni ed orari di esercizio;
- Periodi della giornata presumibilmente più rumorosi;
- Tipi di macchine e impianti che verranno utilizzati (per i cantieri, si deve aver cura di impiegare macchine conformi ai requisiti acustici di cui al D.Lgs. n. 262 del 04.09.2002);
- Livelli di rumore previsti nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi limitrofi all'attività;
- Eventuali opere di mitigazione del rumore.

Il Sindaco, nel rilasciare l'autorizzazione, deve considerare in particolare, contenuti e finalità dell'attività, la durata, il periodo giornaliero di svolgimento, la popolazione esposta, il traffico indotto e la destinazione d'uso delle aree interessate all'attività.

E' opportuno, altresì, che il Sindaco provveda a chiedere all'ARPA un parere di competenza sulla documentazione e le dichiarazioni ricevute dal responsabile dell'attività. Successivamente verrà rilasciata l'autorizzazione in deroga ed eventualmente delle prescrizioni che potranno contemplare i valori limite da rispettare, la limitazione dell'orario di attività, il contenimento delle emissioni sonore e l'obbligo del gestore di informare la popolazione esposta.

Molti regolamenti comunali disciplinano puntualmente le attività temporanee dal punto di vista dell'inquinamento acustico.

Essenzialmente, per i cantieri sono previsti giorni e orari di attività e limiti massimi di esposizione, mentre per le manifestazioni sono stabiliti dei limiti in base alla tipologia dell'attività e alle caratteristiche di affluenza del pubblico.

Le attività sopra descritte si possono ulteriormente diversificare in:

a) attività considerate dalla popolazione come eventi tollerabili o poco disturbanti, sia per la breve durata, che per il limitato impatto acustico (ad esempio sagre paesane, piccoli concerti, piano bar, cantieri edili e stradali di breve durata etc.);
b) attività che, invece, per caratteristiche quali la durata, l’impatto acustico prodotto, l’elevata entità di popolazione coinvolta, possono potenzialmente produrre disturbo e/o particolari segnalazioni da parte della popolazione (ad esempio concerti di livello regionale/nazionale, manifestazioni importanti, cantieri edili e stradali di media-lunga durata etc).

In base a questa distinzione, sia per i cantieri edili, stradali ed assimilabili che per le manifestazioni, feste popolari ed assimilabili, risulta opportuno prevedere la presentazione, nel primo caso, di una documentazione semplificata e nell’altro caso di una documentazione più dettagliata e corredata da una relazione di un tecnico competente in acustica ambientale come definito dall’art. 2, commi 6 e 7 della Legge 447/95.

Questa differenziazione consente di offrire alle amministrazioni comunali uno strumento tecnico-operativo per poter individuare, già in prima istanza, quelle pratiche che potrebbero avere un impatto acustico più significativo verso i cittadini e che, di conseguenza, potrebbero necessitare di particolari prescrizioni e/o di una più accurata attività di controllo e di monitoraggio.

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