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ID 11814 | 26.12.2022 / In allegato
DPCM 01 marzo 1991
Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell' ambiente esterno.
(GU n.57 del 08-03-1991)
_______
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale prevede che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Considerata l'opportunità di stabilire, in via transitoria, stante la grave situazione di inquinamento acustico attualmente riscontrabile nell'ambito dell'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree urbane, limiti di accettabilità di livelli di rumore validi su tutto il territorio nazionale, quali misure immediate ed urgenti di salvaguardia della qualità ambientale e della esposizione umana al rumore, in attesa dell'approvazione di una legge quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, che fissi i limiti adeguati al progresso tecnologico ed alle esigenze emerse in sede di prima applicazione del presente decreto;
Su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità;
Decreta:
Art. 1
1. [Abrogato dal DPCM 14/11/97]
2. [Sostituito dalla Legge n. 447/95, DPCM 14/11/97 e dal DM 16/3/98]
3. [Abrogato dal DPCM 14/11/97]
4. Dal presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono altresì escluse le aree e le attività aeroportuali che verranno regolamentate con altro decreto. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anche in deroga ai limiti del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico sentita la competente USL.
Art. 2
1. [Sostituito dal DPCM 14/11/97]
2. [Sostituito dal DPCM 14/11/97]
3. [Sostituito dal DM 11/12/96]
Art. 3 [Sostituito dalla Legge n. 447/95, articolo 15]
Art. 4 [Abrogato con sentenza della Corte Costituzionale n. 517/91]
Art. 5 [Abrogato con sentenza della Corte Costituzionale n. 517/91]
Art. 6
1. In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità:
Zonizzazione | Limite diurno Leq(A) | Limite notturno Leq(A) |
Tutto il territorio nazionale | 70 | 60 |
Zona A (d.m. n. 1444/68) | 65 | 55 |
Zona B (d.m. n. 1444/68) | 60 | 50 |
Zona esclusivamente industriale | 70 | 70 |
Limite diurno Leq(A) Limite notturno Leq(A) Tutto il territorio nazionale 70 60 Zona A (d.m. n. 1444/68) 65 55 Zona B (d.m. n. 1444/68) 60 50 Zona esclusivamente industriale 70 70
2. [Sostituito dal DPCM 14/11/97]
3. [Sostituito dalla Legge n. 447/95, articolo 15]
Art. 7 [Sostituito dalla Legge n. 447/95, DPCM 14/11/97 e dal DM 16/3/98]
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