Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.827 *

/ Totale documenti scaricati: 24.230.757 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 38.827 *

/ Totale documenti scaricati: 24.230.757 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.827 *

/ Totale documenti scaricati: 24.230.757 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.827 *

/ Totale documenti scaricati: 24.230.757 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 38.827 *

/ Totale documenti scaricati: 24.230.757 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023 | Informazione Utile



Store Certifico: Promo -25% su tutti i Prodotti fino al 31 Luglio e puoi diventare subito Cliente Fidelity ***/*** per i futuri acquisti.

/ Documenti disponibili: 38.827 *

/ Totale documenti scaricati: 24.230.757 *

Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.827 *

/ Totale documenti scaricati: 24.230.757 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.827 *

/ Totale documenti scaricati: 24.230.757 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 38.827 *

/ Totale documenti scaricati: 24.230.757 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Convenzione ILO C44 del 04 giugno 1934

ID 14122 | | Visite: 1581 | Convenzioni ILOPermalink: https://www.certifico.com/id/14122

Convenzione ILO C44 del 04 giugno 1934

ID 14122 | 23.07.2021

Convenzione ILO C44 Indennità di disoccupazione, 1934.

Ginevra, 04 giugno 1934

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e riunitasi il 4 giugno 1934 nella sua diciottesima sessione, dopo aver deciso di adottare diverse proposizioni relative all’assicurazione contro la disoccupazione ed a diverse forme di assistenza ai disoccupati, questione che costituisce la seconda parte dell’ordine del giorno della sessione, dopo aver deciso che queste proposte prenderebbero le forme di Convenzione internazionale, adotta oggi, ventitrè giugno millenovecentotrentaquattro, la Convenzione che segue e che sarà denominata Convenzione sulla disoccupazione del 1934.

Articolo 1
1. Ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna a mantenere un sistema che assicuri ai disoccupati involontari pei quali vale la presente Convenzione, sia:
a) una «prestazione d’assicurazione» cioè una somma corrisposta in ragione di contributi pagati ad un’assicurazione obbligatoria o facoltativa in base all’impiego del beneficiario;
b) un’«indennità» la quale non sia nè una prestazione d’assicurazione, nè un soccorso concesso come provvedimento dell’assistenza pubblica, ma che può costituire la rimunerazione per un impiego in lavori di soccorso organizzati nelle condizioni previste nell’art. 9;
c) una combinazione di prestazioni d’assicurazione e di indennità.
2. A condizione che esso assicuri, a tutte le persone cui si applica la presente Convenzione, le prestazioni d’assicurazione o le indennità previste pel capoverso primo, questo sistema può essere:
a) un’assicurazione obbligatoria;
b) un’assicurazione facoltativa;
c) una combinazione di sistemi d’assicurazione obbligatoria e d’assicurazione facoltativa;
d) uno dei sistemi indicati sopra completato da un sistema d’assistenza.
3. Spetta alla legislazione nazionale di fissare, dato il caso, le condizioni in cui i disoccupati passano dal regime dell’assicurazione a quello delle indennità.

Articolo 2
1. La presente Convenzione si applica a tutte le persone abitualmente impiegate con retribuzione di un salario o di uno stipendio.
2. Tuttavia, ciascun membro può prevedere, nella sua legislazione nazionale, le eccezioni ch’esso giudica necessarie per quanto concerne:
a) i domestici;
b) i lavoratori a domicilio;
c) gli assuntori d’opera che occupano impieghi stabili dipendenti dal Governo, dalle autorità locali o da un servizio di utilità pubblica;
d) gli assuntori d’opera intellettuali i cui guadagni dall’autorità competente sono considerati tanto elevati da permettere di mettersi essi stessi al sicuro del rischio di disoccupazione;
e) i lavoratori il cui impiego ha carattere stagionale, quando la durata della stagione è normalmente inferiore a sei mesi e gli interessati non sono ordinariamente occupati, durante il resto dell’anno, in un impiego coperto dalla presente Convenzione;
f) i lavoratori giovani che non abbiano raggiunto una determinata età;
g) i lavoratori che hanno sorpassato una determinata età e sono a beneficio di una pensione o di un assegno di vecchiaia;
h) le persone che sono occupate solo a titolo occasionale o sussidiario in impieghi coperti dalla presente Convenzione;
i) i membri della famiglia dei datori di lavoro;
j) categorie eccezionali di lavoratori pei quali circostanze particolari fanno che non sia necessario o non conveniente applicare le disposizioni della presente Convenzione.
3. I Membri devono far conoscere nei rapporti annuali, presentati da essi sull’ap­plicazione della presente Convenzione, le eccezioni che essi avranno fatto in virtù del paragrafo precedente.
4.  La presente Convenzione non si applica ai marinai, ai pescatori di mare, nè ai lavoratori agricoli, lasciando alla legislazione nazionale il compito di determinare queste categorie.

Articolo 3
In caso di disoccupazione parziale, dovranno essere concesse delle prestazioni d’assicurazione o delle indennità ai disoccupati il cui impiego si trova ridotto entro i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale.

Articolo 4
Il diritto a ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere subordinato alle condizioni seguenti, da adempirsi dal richiedente:
a) essere idoneo al lavoro e disponibile pel lavoro;
b) essere iscritto presso un ufficio pubblico di collocamento o presso altre ufficio approvato dall’autorità competente e, con riserva delle eccezioni e condizioni che potessero essere prescritte dalla legislazione nazionale, frequentare regolarmente detto ufficio;
c) conformarsi a tutte le altre prescrizioni che potessero essere emanate dalla legislazione nazionale allo scopo di accertare se adempie le condizioni relative alla concessione di una prestazione d’assicurazione o di un’indennità.

Articolo 5
Il diritto di ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere sottoposto ad altre condizioni o motivi d’esclusione, in particolare a quelle previste negli art. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Le condizioni e i motivi d’esclusione che non siano quelli previsti negli articoli summenzionati, devono essere indicati nei rapporti annuali, da presentarsi dai membri sull’applicazione della presente Convenzione.

Articolo 6
Il diritto di ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere sub-ordinato all’adempimento di un termine di aspetto durante il quale è prescritto:
a) sia il versamento di un numero determinato di contributi nel corso di un determinato tempo precedente la domanda di una prestazione d’assicurazione o l’inizio della disoccupazione;
b) sia un impiego coperto dalla presente Convenzione durante un determinato tempo precedente la domanda di una prestazione d’assicurazione o d’indennità, o precedente l’inizio della disoccupazione;
c) sia una combinazione dei metodi che precedono.

Articolo 7
Il diritto di ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere subordinato all’adempimento di un periodo di carenza; la durata e le condizioni d’applicazione di esso devono essere fissate dalla legislazione nazionale.

Articolo 8
Il diritto di ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere subordinato alla condizione che il richiedente abbia a frequentare un corso d’insegnamento professionale o altro.

Articolo 9
Il diritto di ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere subordinato all’accettazione, nelle condizioni da fissarsi dalla legislazione nazionale, di un impiego a lavori di soccorso organizzati da un’autorità pubblica.

Articolo 10
1.  Il richiedente che rifiuti di accettare un’occupazione conveniente può essere escluso, per un periodo adeguato, dal diritto alle prestazioni d’assicurazione o a un’indennità. Non deve ritenersi come conveniente:
a) un’occupazione l’accettazione della quale comporterebbe l’obbligo di abitare in una regione in cui non esiste possibilità di alloggio conveniente;
b) un’occupazione per cui i salari sono inferiori o di cui le altre condizioni d’impiego sono meno favorevoli;
i) a ciò che il richiedente potrebbe ragionevolmente sperare tenendo conto di quanto otteneva abitualmente nella sua professione ordinaria, nella regione in cui era generalmente impiegato, o che avrebbe ottenuto se avesse continuato ad essere impiegato (quando trattasi di impiego offerto nella professione e nella regione in cui il richiedente era abitual­mente occupato da ultimo);
ii) al livello generalmente tenuto in quel momento nella professione e nella regione in cui l’occupazione è offerta (in tutti gli altri casi);
c) un’occupazione disponibile per cessazione del lavoro dovuta a conflitto professionale;
d) un’occupazione tale, per cui, per una ragione diversa da quelle indicate sopra, e tenuto conto di tutte le circostanze, compresa la situazione personale del richiedente, il rifiuto di siffatta occupazione non gli può ragionevolmente essere rimproverato.
2. Il richiedente può essere escluso, per un periodo adeguato, dal diritto alle prestazioni d’assicurazione o all’indennità:
a) se ha perduto il suo impiego in ragione diretta di una cessazione del lavoro dovuta a conflitto professionale;
b) se ha perduto il suo posto per propria colpa o se l’ha volontariamente abbandonato senza motivi legittimi;
c) so ha tentato di ottenere con frode una prestazione d’assicurazione o un’indennità;
d) se esso non si conforma, per trovare lavoro, alle istruzioni di un ufficio pubblico di collocamento o di altra autorità competente, o se l’autorità competente provi che, deliberatamente o per negligenza, esso non ha profittato di un’occasione ragionevole di occupazione conveniente.
3. Il richiedente che, lasciando il suo posto, ha ricevuto dal suo datore di lavoro, in virtù del suo contratto di lavoro, un compenso sostanzialmente uguale alla sua perdita di guadagno durante un determinato periodo, può essere privato del diritto alla prestazione d’assicurazione o alle indennità per la durata di questo periodo. Tuttavia un’indennità di licenziamento prevista dalla legislazione nazionale non potrà essere considerata come un compenso siffatto.

Articolo 11
Il diritto di ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere limitato a un determinato periodo che normalmente non dovrà essere inferiore a 156 giorni lavorativi e, in nessun caso, inferiore a 78 giorni lavorativi all’anno.

Articolo 12
1. Il pagamento delle prestazioni d’assicurazione non deve essere subordinato allo stato di bisogno del richiedente.
2. Il diritto a ricevere un’indennità può essere subordinato alla constatazione, in condizioni da determinarsi dalla legislazione nazionale, di uno stato di bisogno del richiedente.

Articolo 13
1. Le prestazioni d’assicurazione devono essere pagate in contanti; tuttavia, prestazioni complementari destinate a facilitare al lavoratore la ripresa del lavoro possono essere dato in natura.
2. Le indennità possono essere concesse in natura.

Articolo 14
Tribunali od altre autorità competenti devono essere istituiti, in conformità della legislazione nazionale, per dirimere le contestazioni relative a domande di presta­zioni d’assicurazione o di indennità presentate dalle persone cui si applica la presente Convenzione.

Articolo 15
1. Il richiedente può essere privato del diritto di ricevere prestazioni d’assicurazione o indennità per tutto il periodo in cui esso dimora all’estero.
2. Un regime speciale può essere istituito per i lavoratori di confine che hanno il luogo di lavoro in uno Stato e il luogo di dimora in un altro.

Articolo 16
Gli stranieri devono aver diritto alle prestazioni d’assicurazione e alle indennità nelle stesse condizioni come i nazionali. Tuttavia qualsiasi membro può rifiutare ai cittadini di qualsiasi Stato o membro che non è legato dalla presente Convenzione, la parità di trattamento coi suoi propri cittadini relativamente a prestazioni che provengono da fondi ai quali il richiedente non ha contribuito.

Articolo 17
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro per essere registrate.

Articolo 18
1. La presente Convenzione vincola solo i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro di cui sarà stata registrata la ratificazione da parte del Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dopo dodici mesi dalla data in cui le ratificazioni di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito la Convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro, dopo dodici mesi dalla data a cui sarà stata registrata la sua ratificazione.

Articolo 19
Non appena saranno state registrate dall’Ufficio internazionale del Lavoro le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà questo fatto a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Esso notificherà loro anche l’avvenuta registrazione delle ratificazioni che gli fossero ulteriormente comunicate da tutti gli altri Membri dell’Organizzazione.

Articolo 20
1. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo spirare di un periodo di cinque anni dopo la data della messa in vigore iniziale della Convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
2. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione il quale, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di cinque anni menzionato nel capoverso precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista nel presente articolo, rimarrà vincolato per un nuovo periodo di cinque anni e, in seguito, potrà denunciare la presente Convenzione allo spirare di ciascun periodo di cinque anni nelle condizioni previsto dal presente articolo.

Articolo 21
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applica­zione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 22
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione portante revisione totale o parziale della presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratificazione, da parte di un Membro, della nuova Convenzione portante revisione, implicherebbe di pieno diritto, nonostante l’art. 20 precedente, la denuncia immediata della presente Convenzione, sotto riserva che la nuova Convenzione portante revisione sia entrata in vigore;
b) a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova Convenzione portante revisione, la presente Convenzione cesserebbe d’essere aperta alla ratificazione dei Membri.
2. La presente Convenzione resterebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore poi Membri che l’avessero ratificata e non ratificassero la Convenzione portante revisione.

Articolo 23
Il testo francese e quello inglese della presente Convenzione faranno parimente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 10 giugno 1938

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Convenzione ILO C44 del 04 giugno 1934.pdf
ILO 1934
385 kB 0

Tags: Sicurezza lavoro ILO

Ultimi inseriti

Ensuring safety and health at work in a changing climate
Apr 26, 2024 29

Ensuring safety and health at work in a changing climate

 Ensuring safety and health at work in a changing climate / ILO 2024 ID 21771 | 26.04.2024 Climate change is already having serious impacts on the safety and health of workers in all regions of the world. Workers are among those most exposed to climate change hazards yet frequently have no choice… Leggi tutto
Apr 26, 2024 25

Decreto 26 febbraio 2024

Decreto 26 febbraio 2024 ID 21770 | 26.04.2024 Decreto 26 febbraio 2024 Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalita' «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il… Leggi tutto
DD n  40 del 23 Aprile 2024
Apr 26, 2024 39

Decreto direttoriale n. 40 del 23 Aprile 2024

Decreto direttoriale n. 40 del 23 Aprile 2024 / Iscrizione OPNC - En.Bi.C Sicurezza ID 21768 | 26.04.2024 ... Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici) 1. L’“Organismo Paritetico Nazionale Confederale OPNC - En.Bi.C Sicurezza”, con sede legale in Roma, via C.… Leggi tutto
Apr 26, 2024 39

Regolamento delegato (UE) 2024/1235

Regolamento delegato (UE) 2024/1235 ID 21766 | 26.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1235 della Commissione, del 12 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto… Leggi tutto
Apr 25, 2024 74

Decreto 29 ottobre 1997

Decreto 29 ottobre 1997 Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocita' e loro modalita' di impiego. (GU n.292 del 16.12.1997) Collegati[box-note]D.Lgs 285/1992 | Codice della StradaD.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495Decreto 13 giugno… Leggi tutto
Linea guida reportistica Piano Industria 4 0
Apr 25, 2024 50

UNI PdR / Linea guida reportistica Piano Industria 4.0

UNI PdR / Linea guida reportistica Piano Industria 4.0 ID 21762 | 25.04.2024 / In consultazione pubblica fino al 24.05.2024 Linea guida per una adeguata e sistematica reportistica per Investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, e incentivi di cui al Piano… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Linea guida reportistica Piano Industria 4 0
Apr 25, 2024 50

UNI PdR / Linea guida reportistica Piano Industria 4.0

UNI PdR / Linea guida reportistica Piano Industria 4.0 ID 21762 | 25.04.2024 / In consultazione pubblica fino al 24.05.2024 Linea guida per una adeguata e sistematica reportistica per Investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, e incentivi di cui al Piano… Leggi tutto
UNI EN 17799 2024   Requisiti protezione dei dati personali nei trattamenti
Apr 25, 2024 50

UNI EN 17799:2024 - Requisiti protezione dei dati personali nei trattamenti

UNI EN 17799:2024 - Requisiti protezione dei dati personali nei trattamenti ID 21761 | 25.04.2024 / In allegato Preview UNI EN 17799:2024 Requisiti per la protezione dei dati personali nei trattamenti La norma specifica dei requisiti di base per dimostrare la conformità dei trattamenti di dati… Leggi tutto
Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura   Guida utilizzo
Apr 24, 2024 47

Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura - Guida all’utilizzo

Nuovo Sistema Dispositivi Medici su Misura - Guida all’utilizzo ID 21755 | 24.04.2024 Il nuovo sistema informativo “Dispositivi Medici su Misura” ha lo scopo di consentire, ai soggetti individuati dal Decreto del Ministro della salute 9 giugno 2023, l’accesso diretto al Sistema per la trasmissione… Leggi tutto
Uso essenziale sostanze chimiche
Apr 24, 2024 55

Comunicazione CE 22.04.2024 - Linee guida "uso essenziale" sostanze chimiche

Comunicazione CE 22.04.2024 - Linee guida "uso essenziale" sostanze chimiche ID 21752 | 24.04.2024 / In allegato La Commissione definisce i principi per limitare le sostanze chimiche più nocive agli usi essenziali.Il 22 aprile 2024 la Commissione ha adottato criteri e principi guida per ciò che… Leggi tutto
Interpello ambientale 19 04 2024   Progetti di competenza statale VIA
Apr 23, 2024 104

Interpello ambientale 19.04.2024 - Progetti di competenza statale VIA

Interpello ambientale 19.04.2024 - Progetti di competenza statale VIA ID 21748 | 23.04.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che… Leggi tutto
Interpello ambientale 19 04 2024   Fase preliminare PAUR
Apr 23, 2024 127

Interpello ambientale 19.04.2024 - Fase preliminare PAUR

Interpello ambientale 19.04.2024 - Fase preliminare PAUR ID 21747 | 23.04.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di… Leggi tutto