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Riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (ENPI)
(GU n.302 del 31-12-1952)
______
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica panno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1. L'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, riconosciuto con regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, assume la denominazione di Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.).
Esso ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.
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