Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
45.214
/ Documenti scaricati: 33.646.862
/ Documenti scaricati: 33.646.862
Aggiornamento dei programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine.
(GU n.45 del 23-02-2021)
_______
Art. 1 Approvazione dell'aggiornamento dei programmi di monitoraggio
1. E' approvato l'aggiornamento dei programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2010 e successive modificazioni, contenuto nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 11 Programmi di monitoraggio
1. Sulla base della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, ((elabora ed attua)), con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali previsti dall'articolo 10, nonche' per l'aggiornamento di tali traguardi.
2. I programmi previsti dal comma 1 sono definiti tenendo conto:
a) degli elementi riportati negli elenchi degli allegati III e V;
b) delle attivita' di monitoraggio effettuate dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, della salute, delle infrastrutture e trasporti, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' dalle altre amministrazioni competenti.
3. Il Ministero dell'ambiente, per la definizione dei programmi di cui al comma 1, procede inoltre ad una ricognizione degli attuali programmi di monitoraggio ambientale esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, al fine di elaborare i programmi di monitoraggio anche attraverso l'integrazione ed il coordinamento dei risultati degli altri programmi di monitoraggio esistenti e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi.
3-bis. L'Autorita' competente, per l'attuazione dei programmi di monitoraggio, puo' stipulare appositi accordi con le Agenzie regionali per l'ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonche' con soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'elaborazione e l'attuazione dei programmi di monitoraggio sono effettuati entro il 15 luglio 2014.
5. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea i programmi di monitoraggio di cui al comma 1 entro il 15 ottobre 2014.
Collegati

ID 19807 | 13.06.2023
Legge 13 giugno 2023 n. 68 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante di...

Dichiarazione PRTR 2021 (dati 2020) - Acquisizione di dati relativi all’anno di riferimento 2020
Si avvisano i Gestori degli stabilimenti i...

Questa parte delle Linee guida descrive la procedura per la misurazione dell'immissione acustica di un impianto eolico presso i diversi punti ri...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024