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Lavoratori e vaccinazione anti Covid-19

ID 12545 | | Visite: 23686 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/12545

Lavoratori e vaccinazione anti Covid 19

Lavoratori e vaccinazione anti-Covid-19 | Note al 17 Agosto 2021

ID 12545 | Rev. 4.0 del 17.08.2021 / Nota completa allegata / News in divenire

La situazione pandemica da COVID-19 è presente nel mondo, da ormai oltre un anno. La vaccinazione anti-COVID-19 sarà la soluzione alla pandemia (salvo individuazione di farmaci e loro autorizzazione), sicuramente non in tempi brevi.

Al momento, sia in ambito di comunità / lavoro, non è prevista una vaccinazione anti-Covid-19 obbligatoria (previsto Green pass in alcune attività e servizi di cui a seguire / nota Update 17.08.2021 e Fig. 4) e non esiste norma diretta/correlata al riguardosalvo l’obbligo per gli operatori sanitari a seguito dell'emanazione del Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44 (GU n. 79 del 1° aprile 2021), vedasi a seguire.

Le presenti note analizzano in prospettiva la vaccinazione anti-COVID-19 in ambito di lavoro quale definitiva misura di prevenzione salute al rischio COVID-19, che come accertato e normato, è un rischio per la salute dei lavoratori ed in particolare per i lavoratori fragili, nella evidenza normativa che l'infezione stessa, è equiparata INAIL, ad "Infortunio sul lavoro".

Update 17.08.2021

1. Obbligo Green pass lavoratori accesso mense aziendali
A seguito dell’emanazione del Decreto-Legge 23 Luglio 2021 n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
(GU n.175 del 23.07.2021), è previsto dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green pass), di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso a determinate servizi e attività. Con la FAQ del 16 Agosto 2021, le mense aziendali rientrano in tali servizi e attivita in cui è necessario il Green pass con le modalità del DPCM 17 giugno 2021.

FAQ 16.08.2021
Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?

Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

2. Obbligo Green pass scuole (docenti e ATA) dal 1° Settembre 2021
A seguito dell’emanazione de ldecreto-legge 6 agosto 2021 n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (GU n.187 del 06.08.2021), è previsto l’obbligo del Green pass per docenti e ATA, infatti l’articolo 9 riporta:

“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonche’ gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.”

_______

Decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111

Art. 1
(Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università)

6. Al decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87 dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente:

ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.

Vedi Decreto

Update 11.04.2021

A seguito della stipula del Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di Punti Straordinari di Vaccinazione (PSV) anti Covid nei luoghi di lavoro del 06.04.2021, e della pubblicazione delle Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro INAIL, è possibile, in forma volontaria, che i vaccini siano somministrati, a tutti i lavoratori indipendentemente dalle tipologie contrattuali, con il supporto dei medici aziendali e della rete Inail, con la Predisposizione di un Piano aziendale di Punti Straordinario di Vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 luoghi di lavoro.

Il Piano deve essere trasmesso alla ASL competente che ne stabilirà la sua attuazione.

Documenti:

1. Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di Punti Straordinaridi Vaccinazione (PSV) anti Covid nei luoghi di lavoro06.04.2021.
2. Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro INAIL.
3. Piano aziendale Punti Straordinari di Vaccinazione (PSV) anti Sars-Cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Piano vaccinazione aziendale   Requisiti

Fig. 1 - Piano di vaccinazione aziendale sviluppato in accordo con il Protocollo generale vaccini  del 06.04.2021 e le Indicazioni ad interim vaccini lavoro INAIL.

Update 02.04.2021

A seguito della pubblicazione in GU n. 79 del 1° aprile 2021 del Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44 riguardante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici si evidenzia che:

Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’idoneità all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

ART. 4 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.
2. La vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale.

6...l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

8…il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Vedi Decreto

Obbligo vaccinazione anti-Covid-19 Operatori sanitari

Vedi Documento Obbligo vaccinale personale sanitario DL n. 44/2021 | Note

Update 02.04.2021

Tribunale di Belluno del 19 marzo 2021 n. 12

Rifiuto di vaccinarsi di dieci operatori sanitari di una RSA: "inidoneità al servizio" e ferie forzate / Ricorso rigettato

Vedi 

Operatori sanitari vaccino DL responsabile provvedimenti

Fig. 2 - Obbligo vaccinazione Operatori sanitari / farmacie (DL. N. 44/2021)

(*) Ai sensi del Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44
_______

La vaccinazione anti-COVID-19 potrà essere considerata una misura di prevenzione salute/sicurezza per i lavoratori in obbligo in capo al Datore di Lavoro / Medico Competente (nelle rispettive competenze), se emanata norma ad hoc in ambito lavoro e qualora la stessa non sia stata effettuata dai lavoratori stessi in ambito di comunità (salvo Operatori sanitari per i quali è stata emanato il Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44 (GU n. 79 del 1° aprile 2021).

Al momento il DL può accedere solo ai Giudizi di idoneità del MC (che dovrà tener conto del rischio COVID-Lavoro nella Sorveglianza Sanitaria), ed attuare eventuali misure espresse nel Giudizio.

Le misure anti-COVID-19 al momento in vigore ed inserite nei Protocolli sicurezza lavoro (si veda Protocollo 24.04.2020), potrebbero essere compensate in toto dalla vaccinazione dei lavoratori che sia avvenuta in ambito di comunità o in ambito di lavoro.

E' estremamente probabile che la questione vaccinazione in ambito di lavoro e che non sia stata effettuata in ambito di comunità, sarà frutto di molte discussioni, sia perchè è assente ad oggi una norma lavoro ad hoc ed in quanto improbabile al momento una sua emanazione, nei concetti di "Valutazione del Rischio - Misure di prevenzione/protezione" cuore del contesto del D.Lgs. 81/2008.
...

Infezione da COVID-19 / Infortunio sul lavoro

Si ricorda che l’infezione da COVID-19 è equiparata un “infortunio sul lavoro” con le tutele INAL del caso (Art. 42 c. 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27). (1)

....

Con una norma ad hoc, la vaccinazione potrà essere ritenuta una misura di prevenzione e protezione dagli attori del D.Lgs. 81/2008, in tal caso il Datore di Lavoro potrà richiedere evidenza dell’avvenuta vaccinazione del lavoratore in ambito di comunità o avrà l'obbligo di adottare tale misura in ambito lavorativo a tutela dell’incolumità del/i lavoratore/i esposti a rischio biologico COVID-19 o come potenziali vettori.

Si evidenzia la presente questione, restando del parere che tale misura dovrebbe essere un obbligo per DL/Lavoratori qualora la vaccinazione anti-COVID-19 non sia già stata effettuata in ambito di comunità (vedi Fig. 1).
...

FAQ Garante 17 Febbraio 2021

In data 17 Febbraio 2021, il garante si è espresso in merito, evidenziando i seguenti aspetti:

FAQ - Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo

1. Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?

NO. Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento).

2. Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?

NO. Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, D.Lgs. 81/2008).
Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) D.Lgs. 81/2008).

3. La vaccinazione anti covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)?

Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad "agenti biologici" durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell’ambito del Titolo X del D.Lgs. 81/2008).
In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.
Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del D.Lgs. 81/2008). 
...
Vedi tutte

...

Scenario 1: Norma anti-Covid 19 operatori sanitari

La norma anti-Covid 19 operatori sanitari è stata emanata con il Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44, il DL è il soggetto responsabile provvedimenti per mancato adempimento

Operatori sanitari vaccino DL responsabile provvedimenti

Fig. 3 - Scenario 1 - La norma anti-Covid 19 operatori sanitari è il Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44

(*) Ai sensi del Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44

Scenario 2: Norma anti-Covid 19 lavoro e comunità assente / Salvo Scenario 1

Fig  4   Scenario 2 Norma anti Covid 19 lavoro e comunita  assente

(*) Non obbligatoria
(**) Green pass obbligatorio Docenti e ATA scuole / lavoratori accesso mense aziendali
(***) Non obbligatoria, suggerita MC o da Protocolli / Accordi / VdR 81 / rif. Art. 2087 C.C.
(****) Piano di vaccinazione aziendale sviluppato in accordo con il Protocollo generale vaccini del 06.04.2021e le Indicazioni ad interim vaccini lavoro INAIL.
(*****^) La Vaccinazione anti-COVID-19 compensa le misure di prevenzione salute/sicurezza attuate e che potranno essere rimosse (Ambito del MC)
(******) Il datore di lavoro attua eventuali misure espresse dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n. 81/2008). (Ambito DL)

Fig. 4 - Scenario 2: Norma anti-Covid 19 lavoro e comunità assente / Vaccinazione anti COVID-19 comunità / ambiente di lavoro (Ambiti MC / DL) (salvo Operatori sanitari di cui allo Scenario 1)

Ambiti Medico Competente / Datore di Lavoro (Da FAQ Garante)

Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati.
Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008).

Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) D.Lgs. n. 81/2008).

Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del D.Lgs. n. 81/2008).

MC e DL Giudizio di idoneita

Fig. 5 - Il DL può acquisire il Giudizio di idoneità alla mansione dal MC

...
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2021 Certifico / Maccarelli
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
4.0 17.08.2021 DPCM 17 giugno 2021
Decreto-Legge 23 Luglio 2021 n. 105
Decreto-Legge 6 agosto 2021 n. 111
FAQ 16.08.2021
Certifico Srl
3.0 11.04.2021 Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di Punti Straordinaridi Vaccinazione (PSV) anti Covid nei luoghi di lavoro 06.04.2021
Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro INAIL
Certifico Srl
2.0 02.04.2021 Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44
Tribunale di Belluno del 19 marzo 2021 n. 12
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