L'accordo sottoscritto tra parti sociali e i ministri Orlando e Speranza, prevede che i vaccini siano somministrati, a tutti i lavoratori indipendentemente dalle tipologie contrattuali, con il supporto dei medici aziendali e della rete Inail.
L'adesione è volontaria. I costi di medici e infermieri saranno a carico dell'azienda e i vaccini (e relative siringhe) a carico dello Stato. Sollevata la responsabilità penale per eventuali eventi avversi al vaccino. Se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario è equiparato all'orario di lavoro. I centri vaccinali possono essere fatti in azienda e attraverso le realtà di rappresentanza datoriale o della bilateralità.
L'accordo raggiunto ha consentito anche di aggiornare il protocollo sicurezza del 14 marzo 2020 (rivisto il 24 aprile); in particolare è stato indicato che per il rientro al lavoro dopo l'infezione occorre un tampone molecolare o antigenico negativo che potrà essere fatto anche in una struttura sanitaria accreditato o autorizzata dal servizio sanitario. Confermato il principio secondo cui la mancata attuazione del Protocollo determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro
1. L’iniziativa che forma oggetto del presente Protocollo, finalizzata in particolare a realizzare l’impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta dei lavoratori che a prescindere dalla tipologia contrattuale prestano la loro attività in favore dell’azienda, costituisce un’attività di sanità pubblica che si colloca nell’ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 predisposto dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.
2. I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta.
- che, allegate al presente Protocollo, ne costituiscono parte integrante - nonché di ogni altra prescrizione e indicazione adottata dalle Autorità competenti per la realizzazione in sicurezza della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19. La vaccinazione di cui al presente Protocollo potrà riguardare anche i datori di lavoro o i titolari.
3. Nell’elaborazione dei piani aziendali oggetto del presente Protocollo, i datori di lavoro assicurano il confronto con il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo sicurezza del 14 marzo 2020 (rivisto il 24 aprile), tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle particolari condizioni di esposizione al rischio di contagio e con il supporto del medico competente, ovvero con altri organismi aziendali previsti nell’ambito dei Protocolli di settore. ...
Cassazione Civile, Sez. Lav., 28 ottobre 2016, n. 21894 - Infortunio mortale del lavoratore colpito dal braccio di un'autopompa. Sicuro che sia responsabile solo il proprietario e manovratore del macc...