SDS: in quale lingua deve essere fornita - Note normative
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SDS: in quale lingua deve essere fornita - Note normative
ID 10175 | 17.02.2020 - Scheda completa allegata
In Italia con il D.lgs. 14 settembre 2009 n. 133, è stabilita la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) 1907/2006 REACH, tra cui, per la violazione dell’art. 31 p. 5 dello stesso, cioè per l’inosservanza dell’obbligo del fornitore di una sostanza o del preparato immesso sul mercato nazionale di fornire al destinatario (utilizzatore a valle/distributore) una SDS in lingua italiana, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro (salvo che il fatto non costituisca reato). La stessa sanzione si applica a colui che fornisce la scheda di dati di sicurezza non datata o incompleta o inesatta.
La SDS prevede un formato suddiviso in 16 sezioni concordato a livello internazionale. La SDS deve essere fornita in una delle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) 1907/2006 - REACH).
A norma dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento REACH, "La scheda di dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o la miscela sono immesse, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente". Si tenga presente che è lo Stato membro destinatario a stabilire disposizioni diverse, vale a dire che la presenza di un'esenzione, ad esempio, nello Stato membro di fabbricazione non stabilisce un'esenzione in uno Stato membro sul cui mercato viene immessa la sostanza o la miscela. Anche se lo Stato membro dispone diversamente, sarebbe auspicabile fornire sempre (possibilmente in aggiunta) la SDS nella lingua del paese.
5. La scheda di dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o la miscela immesse, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente.
Nel caso in cui una sostanza è immessa sul mercato italiano (al destinatario della sostanza - utilizzatore a valle/distributore), la SDS relativa deve essere fornita in Italiano (lingua ufficiale dello Stato membro del destinatario della sostanza - utilizzatore a valle/distributore).
Vedi a seguire la disciplina sanzionatoria prevista dal D.lgs. 14 settembre 2009 n. 133.
Si tenga presente che certi Stati membri prescrivono che la SDS sia fornita anche in altre lingue ufficiali dello Stato membro (dello Stato membro in questione qualora vi sia più di una lingua ufficiale).
Si tenga presente inoltre che dato che lo scenario d'esposizione allegato è considerato una parte integrante della SDS esso è soggetto alle stesse prescrizioni in merito alla traduzione cui è soggetta la SDS, vale a dire che deve essere fornito in una lingua ufficiale dello Stato membro o degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o la miscela sono immesse, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente. È importante sottolineare che nella sezione 2 della SDS, possono essere utilizzati o la dicitura completa delle classi di pericolo o “i codici delle classi e delle categorie di pericolo” (elencati nella tabella 1.1 dell'allegato VI del regolamento CLP e che figurano nella tabella 3.1 dell'allegato VI e nella tabella 3.1 dell'allegato VII del regolamento CLP).
Se viene utilizzata la dicitura completa, essa deve essere nella lingua della SDS. Se vengono utilizzati i codici delle classi e delle categorie di pericolo, le abbreviazioni fornite per ciascuna classe di pericolo non devono essere tradotte (si tratta di codici indipendenti dalle lingue basati su termini inglesi [abbreviati], e non di “testo in lingua inglese”). I codici devono quindi rimanere nella forma indicata negli allegati VI e VII del regolamento CLP. Se vengono utilizzati codici, altre abbreviazioni o acronimi, il testo completo e la spiegazione devono essere riportati nella sezione 16 della SDS, nella lingua della SDS.
Ad esempio, per una sostanza infiammabile, se viene utilizzato il codice delle classi e delle categorie di pericolo “Flam.Liq.1” (corrispondente a liquido infiammabile, categoria 1), tale codice non deve essere tradotto. Il testo completo corrispondente a quel codice, tuttavia, deve essere fornito nella lingua della SDS, nella sezione 16.
Va inoltre osservato che secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del nuovo regolamento sull'assenso preliminare in conoscenza di causa (regolamento (UE) 649/2012 - PIC), entrato in vigore il 14 marzo 2014, per le sostanze che necessitano di una SDS (nel formato dell'allegato II del regolamento REACH) ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del medesimo regolamento: “Le informazioni che figurano sull'etichetta e nella scheda informativa sulla sicurezza sono, nei limiti del possibile, riportate nella o nelle lingue ufficiali o in una o più delle principali lingue del paese di destinazione o della zona in cui la sostanza sarà utilizzata”, vale a dire che in questi casi la lingua o le lingue in cui deve essere fornita la SDS possono comprendere (ove possibile) lingue che non sono lingue ufficiali in nessuno Stato membro.
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Articolo 3 Definizioni
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9) fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità;
11) importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione;
12) immissione sul mercato: l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato;
13) utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Un reimportatore a cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), è considerato un utilizzatore a valle;
14) distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi;
34) destinatario di una sostanza o di una miscela: un utilizzatore a valle o un distributore a cui viene fornita una sostanza o una miscela;
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Sanzioni violazione articolo 31 co. 5
D.lgs. 14 settembre 2009 n. 133
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. (GU n. 222 del 24 settembre 2009)
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3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che in violazione dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento, non fornisce in lingua italiana al destinatario della sostanza o del preparato immesso sul mercato nazionale la scheda di dati di sicurezza, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
La stessa sanzione si applica a colui che fornisce la scheda di dati di sicurezza non datata o incompleta o inesatta relativamente alle informazioni di cui alle voci indicate nell'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento.
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D.Lgs. 14 settembre 2009 n. 133
Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH
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