Sì, ai sensi degli articoli 31 e 32 del regolamento REACH sono necessarie alcune modifiche alla scheda di dati di sicurezza (SDS). Tuttavia, i doveri e le responsabilità delle schede di dati di sicurezza (SDS) rimangono sostanzialmente gli stessi. La guida per la compilazione delle schede di dati di sicurezza è riportata nell'allegato II del regolamento REACH.
L'elenco seguente riepiloga le principali modifiche:
- Le misure di gestione dei rischi per gli usi identificati in relazione alla salute umana e all'ambiente devono essere riassunte nella sezione 8 (e 7). Ciò include misure relative al consumatore comunicate a un utente a valle che produce articoli o preparazione del consumatore. Anche i pertinenti livelli derivati senza effetto (DNEL) e le concentrazioni previste senza effetto (PNEC) dovrebbero essere presentati qui.
- Le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, la tossicologia e l'ecotossicologia nella SDS devono essere aggiornate in linea con i requisiti di informazione di cui all'allegato VI-XI del regolamento REACH.
- I risultati della valutazione PBT e vPvB devono essere presentati nella sezione 12.
- Le informazioni sugli usi sconsigliati nella sezione 16 della SDS potrebbero dover essere aggiornate in base all'esito della valutazione della sicurezza chimica del produttore (CSA).
- Laddove gli scenari di esposizione (ES) siano sviluppati a seguito dell'esecuzione di una valutazione della sicurezza chimica ai sensi dell'articolo 14 del regolamento REACH, questi devono essere allegati alla SDS e quindi opportunamente trasferiti lungo la catena di approvvigionamento. Le informazioni sugli usi della sostanza nella sezione 1.2 della SDS devono essere coerenti con i titoli brevi dell'ES in allegato, indicando quali usi sono coperti dall'ES.
- Poiché REACH include l'obbligo di includere le considerazioni sullo smaltimento dei rifiuti nella valutazione della sicurezza delle sostanze chimiche del produttore, potrebbe essere necessario aggiornare la sezione 13 della SDS con i consigli di gestione dei rifiuti specifici per sostanza contenuti nell'ES.
È importante notare che ora le SDS sono inoltre richieste per le sostanze valutate PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche) o vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulabili), per le sostanze incluse nell'elenco dei candidati per la potenziale inclusione nell'allegato XIV del REACH Regolamento, nonché per le miscele contenenti una di queste sostanze.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza disponibile sul sito web dell'ECHA all'indirizzo: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
È inoltre possibile consultare la Guida alla registrazione e la sezione 6.1.1-'Fornire una scheda di dati di sicurezza (SDS) ai clienti' all'indirizzo: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-mainly-for-industry -uso.
Data modificata: 10/11/2016
ID: 0132
Versione: 1.0
Questa risposta è stata concordata con gli helpdesk nazionali.