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Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.
(GU n.94 del 22.04.2022)
Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2022
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Art. 1. Finalità e princìpi
1. Fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la presente legge è volta a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) principio della salubrità: la sicurezza igienicosanitaria dell’alimento prodotto, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali;
b) principio della localizzazione: la possibilità di commercializzare, in ambito locale, i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria;
c) principio della limitatezza: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente ridotte quantità di alimenti in termini assoluti;
d) principio della specificità: la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente le tipologie di prodotti individuate dal decreto di cui al comma 1 dell’articolo 11.
2. Ai fini della presente legge con la dizione « PPL - piccole produzioni locali », di seguito denominate « PPL », si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell’azienda, destinati all’alimentazione umana, ottenuti presso un’azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.
3. Ferme restando le deroghe previste dall’articolo 1, paragrafo 3, lettere d) ed e) , del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall’azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto che abbia la propria sede nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini.
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Art. 2. Ambito di applicazione
Art. 3. Etichettatura
Art. 4. Logo PPL
Art. 5. Consumo immediato e vendita diretta
Art. 6. Requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature
Art. 7. Semplificazione delle norme in materia di requisiti strutturali dei locali destinati alle attività
Art. 8. Sezione internet per le piccole produzioni locali
Art. 9. Corsi di formazione
Art. 10. Attività di controllo
Art. 11. Disposizioni applicative
Art. 12. Sanzioni
Art. 13. Clausola di invarianza finanziaria
Art. 14. Entrata in vigore
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