L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene di tutti i prodotti alimentari impone agli operatori del settore alimentare (OSA) di rispettare i requisiti generali in materia d’igiene di cui agli allegati I e II del regolamento.
Tali requisiti sono integrati da requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004. In un contesto internazionale (ad esempio OMS, FAO, Codex e ISO) tali requisiti costituiscono i cosiddetti programmi di prerequisiti («prerequisite program» - PRP, si veda la definizione nell'appendice 1).
L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 impone agli OSA di predisporre, attuare e mantenere una procedura permanente basata sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo («procedure basate sul sistema HACCP» o «sistema HACCP»). I principi del sistema HACCP sono generalmente considerati e internazionalmente riconosciuti uno strumento utile a consentire agli operatori del settore alimentare di controllare i pericoli inerenti agli alimenti.
Assieme ai principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 178/2002 (analisi del rischio, principio di precauzione, trasparenza/comunicazione, responsabilità primaria degli OSA e rintracciabilità), i due articoli summenzionati costituiscono la base giuridica del sistema europeo di gestione per la sicurezza alimentare («Food Safety Management System» - FSMS), cui gli OSA sono tenuti a conformarsi.
Il presente orientamento fa seguito alla «Relazione di sintesi sullo stato di attuazione del HACCP nell'UE e possibilità di miglioramento», redatta dall'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare. È stato in particolare ritenuto opportuno ampliare il documento di orientamento.
Piuttosto che concentrarsi esclusivamente sulle procedure basate sul sistema HACCP, il presente documento di orientamento offre un approccio più integrato che abbraccia sia i PRP sia il sistema HACCP nel quadro di un FSMS, prevedendo la flessibilità per determinate aziende.
La Commissione ha tenuto diversi incontri con esperti degli Stati membri nell’intento di esaminare tali questioni e giungere a un accordo su di esse.
2. SCOPO
Scopo del presente documento è facilitare e armonizzare l’applicazione dei requisiti dell’UE in materia di PRP e di procedure basate sul sistema HACCP, offrendo orientamenti pratici:
- sul legame tra PRP e procedure basate sul sistema HACCP nel quadro di un FSMS;
- sull’applicazione dei PRP (allegato I)
- sull’applicazione delle procedure (classiche) basate sul sistema HACCP (allegato II);
- sulla flessibilità prevista dalla normativa dell’UE per determinati stabilimenti del settore alimentare con riguardo all'applicazione dei PRP e delle procedure basate sui principi del sistema HACCP (allegato III).