Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 24866 | 06.11.2025
Regolamento (UE) 2025/2240 della Commissione, del 5 novembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2023/1442 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con acido salicilico o con farina o fibre di legno non trattate
GU L 2025/2240 del 6.11.2025
Entrata in vigore: 26.11.2025
Applicazione a decorrere dal 1° febbraio 2025
____________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione stabilisce norme specifiche relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. In particolare, l’allegato I di tale regolamento stabilisce un elenco dell’Unione delle sostanze che possono essere utilizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica a contatto con i prodotti alimentari.
(2) Il regolamento (UE) 2023/1442 della Commissione ha revocato le autorizzazioni per le sostanze «Farina e fibre di legno, non trattati» (N. sostanza MCA 96) e «Acido salicilico» (N. sostanza MCA 121) a decorrere dal 1° agosto 2023. È stata prevista una disposizione transitoria per consentire che i materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 (nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/1442 della Commissione), che sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° febbraio 2025, possano rimanere sul mercato fino all’esaurimento delle scorte. È stata inoltre prevista una misura transitoria per consentire l’immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica fabbricati con tali sostanze dopo il 1° febbraio 2025, purché siano soddisfatte determinate condizioni, tra le quali figura l’obbligo che una richiesta di autorizzazione sia stata presentata prima del 1° agosto 2024 e che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») l’abbia ritenuta valida prima del 1° febbraio 2025.
(3) L’unica richiesta di autorizzazione presentata per l’«acido salicilico» è stata dichiarata valida dall’Autorità prima del 1° febbraio 2025. Tuttavia, per quanto riguarda «farina e fibre di legno, non trattati» di una specifica specie di legno, nessuno dei richiedenti è stato in grado di presentare le informazioni che l’Autorità ritiene necessarie per la sua valutazione dei rischi conformemente ai suoi orientamenti amministrativi per la preparazione di richieste relative a sostanze da utilizzare nei materiali di materia plastica a contatto con i prodotti alimentari.
(4) Dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/1442, l’Autorità ha pubblicato una relazione tecnica che descrive in generale i principi che potrebbero essere applicabili alla valutazione della sicurezza dell’uso di miscele di origine naturale, come il legno. La tempistica e la natura della relazione hanno causato incertezza in merito alle informazioni che l’Autorità ritiene necessarie per la sua valutazione di «farina e fibre di legno, non trattati». La relazione specificava inoltre che in determinate situazioni potevano essere imposte prove analitiche che, a causa della loro durata, erano difficili da completare in tempo utile per consentire all’Autorità di ritenere valide le richieste entro il 1° febbraio 2025, come previsto all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1442.
(5) Alla luce delle difficoltà riscontrate nel presentare in tempo utile le informazioni che l’Autorità ritiene necessarie per la sua valutazione del rischio e dato che dall’uso di «farina e fibre di legno, non trattati» nei materiali e negli oggetti di materia plastica descritti nelle richieste non scaturiscono preoccupazioni immediate per la sicurezza, è opportuno modificare la data entro la quale l’Autorità deve aver ritenuto valida la richiesta ai fini dell’applicazione del periodo transitorio, in modo che i richiedenti dispongano di un periodo di tempo ragionevole, sebbene limitato, per completare la loro richiesta e che, come previsto all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1442, i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con farina e fibre di legno non trattate per i quali è stata presentata una richiesta a norma di tale disposizione possano continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato fino all’adozione di una decisione sulla loro richiesta.
(6) È altresì opportuno chiarire che i materiali e gli oggetti di materia plastica che beneficiano del periodo transitorio possono continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato e a rimanere sul mercato fino a quando il richiedente non ritira la sua richiesta o fino all’adozione di una decisione sulla richiesta stessa.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1442.
(8) Poiché la disposizione transitoria modificata dal presente regolamento consente la prima immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica fabbricati con «acido salicilico» o «farina o fibre di legno, non trattati» dopo il 1° febbraio 2025, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data al fine di garantire la transizione graduale perseguita con tale disposizione transitoria.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 2 del regolamento (UE) 2023/1442 è così modificato:
(1) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con la sostanza «acido salicilico» o con farina e fibre di legno non trattate provenienti da una specifica specie di legno possono continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato tra il 1° febbraio 2025 e il 31 gennaio 2026, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) è stata presentata all’autorità competente una richiesta di autorizzazione per tale sostanza conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1935/2004, prima del 1° agosto 2024;
b) l’uso della sostanza per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica e l’uso di tali materiali e oggetti sono limitati alle condizioni d’uso previste descritte nella richiesta;
c) le informazioni fornite all’Autorità conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1935/2004 includono una dichiarazione che attesta che la richiesta è conforme al presente paragrafo.
I materiali e gli oggetti di materia plastica che soddisfano le condizioni di cui al primo comma possono continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato anche dopo il 31 gennaio 2026, purché l’Autorità abbia ritenuto valida la richiesta di cui al primo comma, lettera a), entro tale data.»;
(2) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. I materiali e gli oggetti di materia plastica possono essere immessi per la prima volta sul mercato conformemente al paragrafo 3 e rimanere sul mercato fino a quando il richiedente non ritiri la sua richiesta o finché la Commissione non adotti una decisione che conceda o neghi l’autorizzazione all’uso dell’acido salicilico o di farina o fibre di legno non trattate provenienti da una specifica specie di legno a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2025.
[...]
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